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Comune di Vedano al Lambro

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Blocco del traffico

AVVISO

Oggetto:
INQUINAMENTO ATMOSFERICO: PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE (cosiddetto BLOCCO DEL TRAFFICO) DEL TRAFFICO VEICOLARE PRIVATO NON ADIBITO A SERVIZIO PUBBLICO E/O, COMUNQUE, NON ADIBITO A SERVIZI ESSENZIALI.

Si avvisa tutta la cittadinanza che, come di consueto, in applicazione dei diritti e principi costituzionali(°) la Giunta Regionale della Lombardia, con Delibera G. R. n.° 130 – VIII/552 (Seduta del 4 agosto 2005), in applicazione del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n.° 351 di Attuazione della Direttiva n.° 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria e dell’ambiente, ha adottato il seguente «Piano d’azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno – inverno 2005/2006)».

Per maggiori informazioni è sufficiente “navigare” nelle pagine internet del portale della Regione Lombardia dedicate all’Ambiente e alla sua qualità per trovare le seguenti informazioni: fermo infrasettimanale, fermo domenicale, soggetti esclusi dal fermo, strade escluse dal fermo, testo dei provvedimenti.

Note:

(°) in particolare:

  • diritto alla salute – art. 32 Costituzione,
  • diritti inviolabili dell’uomo–art. 2 Cost.,
  • principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge–art. 3 Cost.,
  • diritto alla libera circolazione – art. 16 Cost.,
  • e del principio di conformazione dell’ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale, in genere, e di quello “comunitario” per l’appartenenza all’Unione Europea, nel particolare),

Il Piano d’azione citato prevede il cosiddetto BLOCCO DEL TRAFFICO o della circolazione, cioè la sospensione e la limitazione della circolazione del traffico veicolare privato non adibito a servizio pubblico e/o, comunque, non adibito a servizi essenziali, con le seguenti modalità:

  1. Il divieto di circolazione si applica

    in relazione ai veicoli:

    • ai soli veicoli privati non adibiti a servizio pubblico e/o non adibiti a servizi essenziali; sono, dunque, esclusi dal divieto di circolazione i veicoli degli enti pubblici, delle Forze Armate e di Polizia, dei Corpi dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e di tutte le Pubbliche Assistenza, ecc.,

    in relazione al territorio:

    • nella ZONA CRITICA UNICA di MILANOCOMOSEMPIONE,
    • nella ZONA SOVRACOMUNALE di BERGAMO,
    • nell’AGGLOMERATO SOVRACOMUNALE di BRESCIA,
    • e nei Comuni Capoluogo di Provincia che abbiano aderito al piano d’azione.

    Sono escluse le autostrade e le strade statali e provinciali.

    N.B.: L’elenco completo dei comuni interessati dai cosiddetti BLOCCHI DEL TRAFFICO (totale e/o parziali) sono rilevabili dalle Ordinanze regionali consultabili anche sul portale della regione. In ogni caso, quando i mass – media parlano di Milano e della sua Area Omogenea e/o Zona Critica sono inclusi (in ordine alfabetico) i territori dei seguenti comuni della provincia di Milano:

    L’elenco è consultabile alla pagina:

    www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/emergenza/milano.htm, dove è anche possibile vedere le strade ed autostrade della provincia escluse dal blocco, nonché, per la sola Zona di Milano, i parcheggi predisposti per lasciarvi il proprio veicolo ed utilizzare il mezzo pubblico. Il medesimo elenco, rispettivamente, per le Zone di Como e del Sempione sono consultabili, rispettivamente, alle seguenti pagine:

    www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/emergenza/como.htm e www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/emergenza/sempione.htm.

  2. L’Autorità competente può escludere dal provvedimento determinate categorie di utenti, di rete stradali e concedere deroghe per particolari e documentate necessità secondo i criteri indicati nel piano d’azione più volte sopra richiamato.

    Sono Autorità competenti, rispettivamente:

    • il Presidente della Giunta Regionale per le zone critiche sovracomunali,
    • il Sindaco per i singoli comuni.

    Le deroghe:

    • concesse sono valide per l’intera zona critica di competenza (per es.: la deroga concessa dal Sindaco di Villasanta vale anche a Vedano e viceversa),
    • possono essere concesse limitatamente ai residenti nel proprio territorio (per es.: il Sindaco di Vedano solo per i residenti nel territorio di Vedano).

  3. Il Presidente della Giunta Regionale, con ordinanza contingibile ed urgente, può predisporre ulteriori limiti e prescrizioni alla circolazione per le zone critiche ed agglomerati citati, in applicazione degli articoli 32 e 117 Cost., ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n.° 833, al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche tali da favorire l’accumulo degli elementi inquinanti e nocivi per la salute umana.

  4. Possono essere emanati ulteriori provvedimenti di restrizione e limitazione della circolazione veicolare, nonché di statuizione delle deroghe al divieto di circolazione per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari.