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Comune di Vedano al Lambro

LA PATENTE A PUNTI
Il 27 giugno 2003 con l’approvazione da parte
del Governo del D.L. n. 151 divenuto operativo dal 30.06.2003 e definitivamente
approvato dal Parlamento in data 31.07.2003 si sono introdotte una serie
di modifiche al vigente Codice della Strada che riguardano tutti gli
utenti della strada ma in particolare i titolari di patenti di guida.
Le novità introdotte dal decreto sono molteplici: esse vanno dalla modifica di alcune norme di comportamento degli utenti della strada al raddoppio della sanzione amministrativa per determinate infrazioni, alla novità in assoluto per l’Italia che riguarda la cosiddetta “patente a punti” introdotta con l’art. 126 bis del vigente codice della Strada con D.L. n. 9 del 15.01.2002.
I cambiamenti introdotti sono di grande rilevanza ed improntati a due obiettivi primari: ridurre il numero dei sinistri stradali (l’Italia è tra i paesi che hanno il maggior numero di incidenti stradali) e recuperare maggior sicurezza sulle nostre strade. Da qui la necessità di punire con maggiore severità le infrazioni al Codice della Strada durante la guida di veicoli a motore ed in modo particolare le infrazioni ritenute causa di incidenti con esito dannoso per le persone. Ritenendo che il maggior interesse per la generalità dei cittadini titolari di patente di guida sia rivolto alla novità dei punti, vediamo assieme, per sommi capi, di capire di cosa si tratta.
Infatti solo per quelli generici non è prevista alcuna riduzione, mentre per le seguenti tipologie si applica la riduzione del punteggio:
I conducenti che, invece, non incorrono in nessuna riduzione di punteggio si vedono “premiare” la loro buona condotta con un bonus di due punti incrementabile fino ad un massimo di dieci: in pratica, chi nell’arco di dieci anni non viola alcuna norma che comporta la decurtazione dei punti potrà disporre di 30 punti.
Le novità introdotte dal decreto sono molteplici: esse vanno dalla modifica di alcune norme di comportamento degli utenti della strada al raddoppio della sanzione amministrativa per determinate infrazioni, alla novità in assoluto per l’Italia che riguarda la cosiddetta “patente a punti” introdotta con l’art. 126 bis del vigente codice della Strada con D.L. n. 9 del 15.01.2002.
I cambiamenti introdotti sono di grande rilevanza ed improntati a due obiettivi primari: ridurre il numero dei sinistri stradali (l’Italia è tra i paesi che hanno il maggior numero di incidenti stradali) e recuperare maggior sicurezza sulle nostre strade. Da qui la necessità di punire con maggiore severità le infrazioni al Codice della Strada durante la guida di veicoli a motore ed in modo particolare le infrazioni ritenute causa di incidenti con esito dannoso per le persone. Ritenendo che il maggior interesse per la generalità dei cittadini titolari di patente di guida sia rivolto alla novità dei punti, vediamo assieme, per sommi capi, di capire di cosa si tratta.
- Ai titolari di patente di guida italiana in corso di validità viene
attribuito, automaticamente, un punteggio di 20 punti (non si riceve
alcuna nuova patente).
- Questo punteggio, strettamente personale, è soggetto a decurtazione ogni qualvolta si commettano infrazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio in aggiunta al pagamento di una sanzione amministrativa ( se si commettono contemporaneamente più infrazioni che comportano la perdita del punteggio la decurtazione massima ammessa è di 15 punti).
Infatti solo per quelli generici non è prevista alcuna riduzione, mentre per le seguenti tipologie si applica la riduzione del punteggio:
- divieto di sosta negli spazi di stazionamento e fermata autobus, filobus e tram;
- divieto di sosta nelle corsie riservate ai mezzi pubblici;
- divieto di sosta negli stalli riservati ai portatori di handicap.
Che cosa comporta la decurtazione del punteggio?
- Al conducente che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile
(20 punti) verrà notificato un provvedimento di revisione
della patente: si tratta di una revisione con procedura d’esame
semplificata consistente in una prova orale ed una prova pratica
il cui mancato superamento comporta il sostenere esami più complessi.
Qualora l’interessato non si sottoponga alla prova di idoneità tecnica entro i 30 giorni successivi alla data della notifica, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato.
- Il conducente che ha subito una decurtazione di punteggio (ma
non esaurito) ha due possibilità per recuperare i punti:
- frequentare i corsi di aggiornamento che si terranno presso
autoscuole o strutture pubbliche autorizzate dal Dipartimento
per i Trasporti Terrestri che permettono di recuperare 6 punti
alla volta (9 per chi è in possesso di CAP);
- non commettere nei successivi due anni alcuna infrazione che comporti riduzione del punteggio.
- frequentare i corsi di aggiornamento che si terranno presso
autoscuole o strutture pubbliche autorizzate dal Dipartimento
per i Trasporti Terrestri che permettono di recuperare 6 punti
alla volta (9 per chi è in possesso di CAP);
I conducenti che, invece, non incorrono in nessuna riduzione di punteggio si vedono “premiare” la loro buona condotta con un bonus di due punti incrementabile fino ad un massimo di dieci: in pratica, chi nell’arco di dieci anni non viola alcuna norma che comporta la decurtazione dei punti potrà disporre di 30 punti.
E’, altresì, prevista l’istituzione di una banca dati e di uno specifico registro per i titolari di patenti rilasciate da uno stato estero.
L’ultima annotazione è un avvertimento per i neo-patentati:
tutti coloro che a partire dal 01.10.2003 conseguono la patente di
guida per la prima volta per un periodo di tre anni si vedranno raddoppiare
i punti decurtati
