Comune di Vedano al Lambro

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
- Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 - CONSIGLIERI
- Articolo 3 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO
- Articolo 4 - DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
- Articolo 5 - SUPPLENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE
CAPO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Articolo 6 - SEDE DELLE RIUNIONI CONSILIARI
- Articolo 7 - SESSIONI
- Articolo 8 - CONVOCAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI
- Articolo 9 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
- Articolo 10 - PRESIDENZA E ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE SEDUTE CONSILIARI
- Articolo 11 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI
- Articolo 12 - SVOLGIMENTO E DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
- Articolo 13 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOSPENSIVE
- Articolo 14 - FATTO PERSONALE
- Articolo 15 - DICHIARAZIONE DI VOTO
- Articolo 16 - VOTAZIONE E NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
- Articolo 17 - VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA
- Articolo 18 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE
CAPO III - PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI
- Articolo 19 - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
- Articolo 20 - INTERROGAZIONI
- Articolo 21 - INTERPELLANZE
- Articolo 22 - MOZIONI
- Articolo 23 - EMENDAMENTI
CAPO IV - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
CAPO V - COMMISSIONI CONSILIARI
- Articolo 26 - COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE E SPECIALI
- Articolo 27 - COMPOSIZIONE, INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Il presente regolamento, in attuazione dei principi di autonomia organizzativa e funzionale del consiglio comunale, sanciti dall'art. 10, comma 2, dello statuto, disciplina la procedura da osservarsi nelle discussioni e deliberazioni del consiglio comunale, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento delle adunanze consiliari ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei singoli consiglieri, delle proprie attribuzioni.
Lo stato giuridico, l'entrata in carica, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
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Articolo 3
PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO
Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi di legge, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
- convalida degli eletti;
- elezione del presidente dell'assemblea;
- giuramento del sindaco;
- comunicazione dei componenti della giunta;
- presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente;
- elezione della commissione elettorale comunale.
Articolo 4
DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
- Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
- La modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
- La decadenza di cui al precedente comma 1 può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del comune, o dal prefetto. E' pronunciata dal consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica, nelle forme e con le modalità degli atti giudiziari, della relativa proposta.
- Sull'istanza si pronuncia il consiglio comunale in seduta pubblica e con voto palese. La proposta è approvata se riporta il voto della maggioranza assoluta di consiglieri assegnati al comune.
- La decadenza del consigliere comunale che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è disciplinata dall'art. 19, comma 3, dello statuto comunale.
- Nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere comunale il consiglio provvede alla surrogazione con il candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
Articolo 5
SUPPLENZA DEL CONSIGLIERE COMUNALE
Si applicano le disposizioni previste dalla legge in materia.
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CAPO II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Articolo 6
SEDE DELLE RIUNIONI CONSILIARI
Il consiglio comunale si riunisce nella propria sede. Può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del presidente del consiglio, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.
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- Il consiglio, ai sensi dell'art. 15 dello statuto comunale, si riunisce in sessione ordinaria, straordinaria o d'urgenza.
- Si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
- In tutti gli altri casi si riunisce in sessione straordinaria.
- Per imprevedibili e comprovate necessità la sessione può essere dichiarata d'urgenza dal presidente del consiglio con procedura di convocazione abbreviata.
Articolo 8
CONVOCAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI
- Il consiglio comunale è convocato dal presidente, il quale dichiara aperta e chiusa la seduta.
- La convocazione dei consiglieri è effettuata mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio, che deve essere eletto da ciascun consigliere nel territorio del comune ed è valida anche se il consigliere è assente dalla sua sede.
- Per le sessioni ordinarie l'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio, in luoghi aperti al pubblico e notificato al domicilio dei consiglieri 7 giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza.
- Per le riunioni straordinarie il relativo avviso con allegato ordine del giorno e nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 3 deve essere notificato 5 giorni liberi prima di quello stabilito per la prima adunanza.
- Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno nel rispetto delle forme di pubblicità di cui al comma 3 che precede deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
- Nel caso si verifichi la motivata necessità di trattazione di argomenti in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno del consiglio comunale convocato, il relativo ordine del giorno aggiuntivo va notificato almeno ventiquattro ore prima di quello stabilito per l'adunanza.
- Il consiglio comunale deve essere riunito, ferma restando l'esclusiva competenza del presidente del consiglio in ordine alla convocazione, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune. In tal caso la riunione del consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda. In caso di inosservanza provvede, previa diffida, il prefetto.
- Le convocazioni su richiesta dei consiglieri sono ammissibili soltanto qualora siano finalizzate all'assunzione di determinazioni di competenza dell'organo consiliare e siano corredate da idonea proposta di deliberazione. Il presidente del consiglio può dichiararne l'inammissibilità qualora le richieste vertano o su un oggetto che per legge è manifestamente estraneo alle competenze del consiglio oppure su un oggetto illecito o impossibile.
- L'avviso di convocazione del consiglio e l'ordine del giorno, contestualmente alla notifica ai consiglieri, deve essere partecipato agli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio.
- Le proposte di deliberazione corredate dei pareri di legge non possono essere sottoposte all'esame del consiglio comunale se non sono state depositate almeno tre giorni lavorativi prima della seduta, unitamente al materiale istruttorio e ai documenti necessari alloro esame, presso la segreteria del comune.
- Nell'avviso di prima convocazione del consiglio comunale può essere indicata anche la data della seconda convocazione.
- Il consigliere comunale può richiedere di aggiungere la trattazione di uno o più punti all'ordine del giorno. L'argomento (o gli argomenti) proposto verrà inserito al primo consiglio successivo.
Articolo 9
VERIFICA DEL NUMERO LEGALE
- Prima dell'inizio della seduta il presidente verifica la sussistenza del numero legale e se questo manca, trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, dichiara deserta la seduta.
- In quals1asi momento nel corso della seduta si può procedere alla immediata verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo consigliere; qualora il presidente accerti la mancanza del numero legale dichiara deserta la seduta.
- Nella seduta di prima convocazione il consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune senza computare a tal fine il sindaco.
- E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale e da tenersi in un giorno diverso. Nella seduta di seconda convocazione di cui all'art. 8, comma 11, il consiglio non può validamente riunirsi se non è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare a tal fine il sindaco.
- Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
- il sindaco e i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i parenti o gli affini sino al quarto grado abbiano interesse;
- coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio che partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.
- Il sindaco ed i consiglieri obbligati ad astenersi dal prendere parte alla discussione nei casi di cui al precedente comma 5, lettera a), devono assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione sulla proposta di deliberazione, richiedendo che sia fatto constatare a verbale.
- L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.
Articolo 10
PRESIDENZA E ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE SEDUTE CONSILIARI
- Il consiglio comunale è presieduto dal presidente eletto dall'assemblea. In caso di assenza o obbligo di astensione, la presidenza del consiglio è assunta dal consigliere anziano così come definito dall'art. 21, comma 4, dello statuto.
- In apertura di seduta, dopo la verifica del numero legale, il presidente comunica all'assemblea tutto ciò che ritenga utile o necessario o che in qualche modo possa riguardare l'andamento della discussione.
- Il presidente comunica poi l'avvenuto deposito agli atti della seduta dei verbali delle deliberazioni adottate nelle sedute precedenti ed invita chi vi abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Dopodiché i verbali sono posti in votazione per scrutinio palese.
- Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
- I consiglieri che intendano fare dichiarazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno in apertura di seduta debbono previamente informare il presidente e possono intervenire nel momento autorizzato dal presidente e per non più di dieci minuti in totale.
Articolo 11
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE CONSILIARI
Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in
cui si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la
moralità delle persone.
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Articolo 12
SVOLGIMENTO E DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
- I consiglieri che intendono intervenire sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno chiedono la parola al presidente dell'assemblea dopo che sugli stessi si sia conclusa la presentazione della proposta da parte del sindaco, dell'assessore o del consigliere preposto alla materia trattata.
- Il presidente concede la parola secondo l'ordine di richiesta.
- I consiglieri non possono intervenire più di due volte nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed all'ordine del giorno. In casi particolari il presidente può concedere un ulteriore intervento.
- La durata degli interventi in consiglio non può eccedere:
- i quindici minuti per la discussione delle proposte di deliberazione riguardanti il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la sfiducia al sindaco ed alla giunta;
- i dieci minuti per la discussione di atti normativi e generali;
- i cinque minuti negli altri casi (dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento ed all'ordine del giorno).
- Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, dopo due richiami a concludere, il presidente può togliergli la parola.
- Il presidente richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenervisi. Può a suo insindacabile giudizio togliergli la parola se il consigliere, per due volte intimato, persista nel suo atteggiamento.
- La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di cui al precedente comma 4. Il testo va consegnato al segretario qualora se ne richieda la precisa acquisizione a verbale.
- Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.
- L'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, su proposta del presidente o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Su determinazione del presidente in occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza possono essere ammessi a partecipare alla discussione tecnici dipendenti del comune o incaricati dall'amministrazione comunale.
Articolo 13
QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOSPENSIVE
- Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva per ottenere che la discussione venga rinviata al verificarsi di una determinata circostanza. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
- Le questioni di cui al precedente comma 1 sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione, la quale può proseguire solo se il consiglio le respinge a maggioranza. Dopo il proponente, su dette questioni possono parlare un consigliere a favore ed uno contro.
- In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
- Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
- l richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle decisioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
- Ove il consiglio venga dal presidente chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui precedente comma 5 la votazione avviene per alzata di mano.
- Costituisce "fatto personale" la censura di una propria condotta o l'attribuzione di fatti ritenuti non veri o di opinioni contrarie a quelle espresse.
- Il consigliere che chiede la parola deve indicare il fatto personale e il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Qualora l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole o per rettificarle.
Articolo 15
DICHIARAZIONE DI VOTO
- A conclusione della discussione ciascun consigliere può fare una propria .dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
- Iniziata la votazione non è più concessa la parola sino alla proclamazione del voto.
Articolo 16
VOTAZIONE E NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI
- I consiglieri votano di norma per alzata di mano e, nei casi previsti dalla legge, per appello nominale.
- Le sole deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto, mediante scheda da depositare in apposita urna.
- Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
- Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
- coloro che si astengono;
- coloro che escono dalla sala prima della votazione.
- Terminate le votazioni a scrutinio segreto il presidente, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori da lui designati in apertura di seduta, di cui uno in rappresentanza della minoranza se presente, proclama l'esito.
- Qualora si verifichino irregolarità nella votazione il presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, valutate le circostanze può annullare la votazione e disporre che la stessa sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.
- Ogni consigliere ha diritto di chiedere che nel verbale della seduta si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.
- Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Articolo 17
VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA
- Il segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle deliberazioni anche mediante l'ausilio del personale necessario e di un eventuale impianto di registrazione idoneo.
- l processi verbali delle deliberazioni debbono contenere i punti principali della discussione e precisare il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta indicando puntualmente per nome e cognome i consiglieri, contrari ed astenuti.
- I verbali delle deliberazioni sono firmati dal presidente e dal segretario e sono approvati dal consiglio comunale in altra successiva adunanza.
Articolo 18
ORDINE DURANTE LE SEDUTE
- AI presidente dell'assemblea compete il mantenimento dell'ordine durante le sedute del consiglio comunale.
- La forza pubblica non può accedere agli spazi riservati ai consiglieri.
- Se un consigliere turba con il proprio comportamento la discussione e l'ordine della seduta, il presidente lo richiama formalmente. Se nonostante il richiamo il consigliere persiste nel proprio comportamento il presidente propone al consiglio l'esclusione dall'aula, per tutto il tempo della seduta, del consigliere richiamato. Se il consigliere non abbandona l'aula il presidente sospende la seduta.
- Il pubblico non può accedere agli spazi della sala riservati ai consiglieri ed è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri e le decisioni adottate dal consiglio.
- Il presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualsiasi modo ostacoli lo svolgimento dei lavori.
- Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il presidente sospende la discussione o, se 10 ritiene opportuno, scioglie la seduta richiedendo se del caso l'intervento della forza pubblica.
- Nei casi previsti dai commi 3 e 6 del presente articolo, il consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta.
CAPO III
PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI
Articolo 19
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
- Nei limiti di quanto sancito dalla legge, e con le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento sui diritti d'accesso e di informazione di cui agli arti. 83 e 84 dello statuto, i consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici comunali, delle aziende speciali e degli enti comunque dipendenti dal comune.
- Oltre a quanto disposto dal precedente comma 1, i consiglieri possono ottenere gratuitamente copia dei documenti e dei provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle proprie funzioni, da consegnarsi, ove possibile, entro il giorno lavorativo successivo. Ciò previa richiesta scritta presentata anche con delega al sindaco o al segretario comunale. In tale istanza il consigliere deve dichiarare che i documenti e le informazioni richieste saranno utilizzate solo ai fini dell'esercizio della propria attività istituzionale.
- La documentazione relativa all'ordine del giorno del consiglio comunale viene consegnata ai consiglieri comunali unitamente all'avviso di convocazione salvo accordi diversi nella conferenza dei capigruppo.
- Le interrogazioni sono volte:
- ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto;
- a conoscere se e quali provvedimenti il sindaco o la giunta comunale abbiano adottato o intendano adottare in relazione ad uno specifico fatto.
- Le interrogazioni sono presentate per iscritto almeno 3 giorni prima del consiglio comunale, all'ufficio protocollo che le inoltra al sindaco o all'assessore competente. Possono essere presentate anche in corso di seduta consiliare; in tal caso della presentazione viene fatta menzione nel verbale della seduta stessa.
- Qualora il consigliere chieda che l'interrogazione venga posta in discussione dal consiglio comunale la stessa viene consegnata al Presidente del consiglio affinché venga inserita nell'ordine del giorno del primo consiglio utile dopo la data della presentazione.
- Il consigliere comunale può altresì richiedere che all'interrogazione venga data risposta scritta. In tal caso il sindaco o gli assessori tenuti alla risposta debbono formularla entro trenta giorni dalla data di presentazione.
- Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o da un assessore e non possono avere durata superiore a dieci minuti.
- Qualora l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- Qualora l'interrogazione abbia ad oggetto atti di competenza del sindaco o della giunta, gli obblighi di risposta si intendono esauriti con una replica scritta rivolta al firmatario dell'interrogazione. Se trascorrono senza esito trenta giorni dalla formale presentazione dell'interrogazione (se non vi è stata risposta), la stessa deve essere .iscritta e discussa nella prima seduta utile del consiglio comunale.
- Le interpellanze sono domande rivolte al sindaco o alla giunta comunale in ordine alle ragioni, ai motivi od agli intendimenti della loro condotta riguardo a determinati argomenti.
- Il presentatore o il primo firmatario ha diritto di illustrare la propria interpellanza per una durata non superiore a cinque minuti.
- Si applicano i commi 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo 20.
- Il consigliere che non si ritenga soddisfatto della risposta data ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione; questa deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale successiva alla presentazione.
- Le interpellanze e le interrogazioni di cui agli articoli 20 e 21 relative allo stesso argomento, o ad argomenti simili o collegati, vengono svolte congiuntamente.
- La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
- Le mozioni sono presentate per iscritto al presidente del consiglio e salvo decisione d'urgenza del consiglio sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
- Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
- Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, i consiglieri, il sindaco oppure gli assessori. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli relativi a dichiarazioni di voto, la cui durata non può eccedere i cinque minuti.
- Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che sono illustrati dal presentatore per una durata non superiore a cinque minuti.
- Dopo la votazione degli eventuali emendamenti presentati, le mozioni sono poste in votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate; in tal caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso ed è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del .giorno alternativi o volti a chiarirne o rafforzarne il contenuto o a portare all'esterno i pronunciamenti del consiglio comunale.
- Gli ordini del giorno sono posti in votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione; essi si intendono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti.
- Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al .presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.
- Gli emendamenti, ad eccezione di quelli che non incidono sugli aspetti tecnico-giuridici del provvedimento, ed ammessi a voce, non possono essere discussi se prima non vengono esaminati, con l'atto che si intende emendare, dal responsabile del servizio competente in materia. Gli emendamenti che riguardano le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 16 dello statuto sono invece esaminati dalla giunta comunale.
- AI fine di consentire l'esame degli emendamenti di cui al comma precedente, il presidente del consiglio deve trasmettere la pratica all'organo competente nelle ventiquattr'ore dalla richiesta.
- Nei casi d'urgenza, l'emendamento può essere trattato anche senza il parere degli organi competenti di cui al comma 2, purche il consiglio si sia pronunciato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
CAPO IV
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- Entro sette giorni dalla data di proclamazione degli eletti, i consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari dandone comunicazione al segretario comunale ai sensi art. 22, comma 1, dello statuto e contestualmente indicano anche il nominativo del capogruppo. In mancanza di tale indicazione, si procede ai sensi dell'art. 22, comma 1, dello statuto comunale.
- Dell'eventuale mutamento della composizione del gruppo, della sostituzione o della temporanea supplenza del capogruppo, ogni gruppo consiliare è tenuto a dare tempestiva comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta.
Articolo 25
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
- La conferenza dei capigruppo, di cui all'art. 22, comma 2, dello statuto, è composta da tutti i capigruppo consiliari. Essa ha carattere informativo e consultivo. Vi partecipano in rappresentanza della giunta il sindaco od un suo delegato.
- La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del consiglio nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ed ogni volta che la convocazione sia ritenuta utile o necessaria, anche su determinazione della giunta comunale od a richiesta di uno o più capigruppo, normalmente entro 15 giorni.
- La conferenza dei capigruppo è inoltre preventivamente convocata nel caso di nomina di commissioni che leggi speciali non attribuiscano alla competenza del consiglio comunale e che ai sensi di legge siano di competenza della giunta comunale; in tal caso la conferenza formula alla giunta le proprie proposte.
- Qualora nelle commissioni di cui al comma 3 vi sia obbligo di presenza di uno o più rappresentanti della maggioranza e della minoranza consiliare, i capigruppo debbono formulare le rispettive designazioni per iscritto; queste, unitamente al verbale della seduta, sono inviate al sindaco per i provvedimenti di competenza.
- Qualora non sia possibile procedere alla nomina delle commissioni di cui al comma 4 per mancanza di designazioni, la conferenza è riconvocata entro dieci giorni con invito ai capigruppo affinche provvedano al deposito delle designazioni di rispettiva competenza. Nel caso in cui non si addivenga nuovamente alla designazione provvede la giunta comunale.
- Gli atti della giunta comunale inerenti alla nomina delle commissioni di cui al comma 5 sono comunicati ai capigruppo.
CAPO V
COMMISSIONI CONSILIARI
Articolo 26
COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE E SPECIALI
- In base a quanto disposto dagli arti. 17 e 18 dello statuto, il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari.
- Ai sensi dell'art. 17, comma 4 dello statuto, il sindaco, gli assessori, gli organismi associativi, i funzionari e i rappresentanti di forze sociali politiche ed economiche possono essere invitati a partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto, per l'esame di specifici argomenti la cui natura ne richieda la partecipazione.
- Ogni proposta definitiva presentata al consiglio è esaminata in sede referente dalla commissione competente per materia e poi dal consiglio stesso che l'approva.
- Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio.
Articolo 27
COMPOSIZIONE, INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO COMMISSIONI
- Le commissioni sono composte da un numero di consiglieri rappresentativi in misura proporzionale tra maggioranza e minoranza di tutti i gruppi consiliari.
- Le commissioni consiliari sono costituite dal consiglio comunale che prende atto delle designazioni proposte dai gruppi. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
- Alla minoranza spetta la presidenza di tutte le commissioni aventi funzione di controllo e/o di indagine sull'attività dell'ente. A tal fine, alla elezione del presidente, che deve avvenire nella prima adunanza a scrutinio palese, partecipano solo i consiglieri componenti la commissione che appartengono ai gruppi politici di minoranza. E' eletto, tra i consiglieri di minoranza, il commissario che ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- All'infuori dei casi di commissioni di controllo e/o di indagine di cui al comma precedente, la commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del presidente scelto tra uno qualunque dei suoi componenti. L'elezione avviene con votazioni a scrutinio palese. E' eletto il commissario che ottiene la maggioranza assoluta di tutti i componenti la commissione.
- Il presidente convoca la commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. L'avviso di convocazione è affisso all'albo pretorio.
- La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al sindaco.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla metà più uno dei componenti la commissione.
- Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei commissari presenti; la votazione è effettuata a scrutinio palese.
- Il segretario della commissione è o il responsabile del settore od altro dipendente nominato dal segretario; egli redige i verbali delle riunioni e ne trasmette copia al sindaco. l verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario della commissione.
- Per la pubblicità delle sedute delle commissioni si applica quanto previsto per le sedute del consiglio comunale dall'art. 11 del presente regolamento.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28
CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO
Per tutti i casi non previsti dal presente regolamento, si applica quanto
disposto .dalla legge o dallo statuto. Per eventuali casi specifici non
previsti ne disciplinati dal presente regolamento ne da altri atti normativi,
provvede il presidente del consiglio di concerto con la conferenza dei
capigruppo sentito il segretario comunale.
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Il presente regolamento entra in vigore esperite le formalità di controllo
e di pubblicazione così come previste dalla legislazione vigente.
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