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Comune di Vedano al Lambro

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REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
Approvato con Del. C.C. n. 29 del 22/05/2007

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1
Disciplina della Polizia locale

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina le norme speciali ad esso attinenti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.

Al servizio di Polizia Urbana sovraintende il Sindaco ed i controlli sono demandati alla Polizia Locale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p..
In generale tratta la tutela del pubblico demanio Comunale ed il decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dall’altrui arbitrio, contribuisce alla sicurezza dei cittadini, disciplinandone l’attività ed il comportamento e sovraintende al buon andamento della comunità.
Disciplina le norme per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché i luoghi privati soggetti a pubblico passaggio.

Art. 2
Occupazione di spazi ed aree pubbliche

Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, deve essere concessa dall’Amministrazione Comunale.
Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e secondo le disposizioni prescritte dalla Amministrazione Comunale.
Ogni concessione si intende rilasciata salvo diritto di terzi, con facoltà dell’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, di modificarla o revocarla per motivi di pubblico interesse o nel caso vengano meno le condizioni contenute nella concessione.
Le concessioni decadono alla data nell’atto e devono essere rinnovate alla loro scadenza.
Nei casi urgenti gli appartenenti alla Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, possono ordinare verbalmente la sospensione transitoria della concessione.
Le concessioni giornaliere si intendono rilasciate dall’alba al tramonto, salvo diversa disposizione, e la relativa tassa è calcolata in forma forfettaria.
Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta. L’esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprattassa pari al 20% (venti percento) per ogni trimestre o frazione di esso, o la sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.
Chiunque viola le disposizioni dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma  da € 25,00 a € 150,00

Art. 3
Riscossione della tassa di occupazione di aree pubbliche

La tassa dovuta per l’occupazione sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita quietanza.

Art. 4
Sosta di veicoli per carico e scarico merci

            La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per operazioni d carico e scarico, è concessa a condizione che le merci vengano caricate e scaricate senza lasciarle sul suolo pubblico.
            Per scaricare sulla pubblica via  occorre il permesso dell’Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione stradale.
            Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 5
Modalità per carico e scarico di merci

Le operazioni di carico e scarico di cui al precedente articolo, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro del suolo pubblico.
Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza l’Autorità Comunale potrà provvedervi direttamente, con rivalsa di spesa verso i responsabili.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 6
Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali

            L’autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei relativi gestori. Nella concessione sarà precisato il periodo e l’orario dell’occupazione stessa.
I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di 2/3 (due terzi) della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina  deve essere riservata alla circolazione pedonale   una zona di almeno metri 1,50 di larghezza.
L’Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse, che dovranno essere sempre  esplicitati nella risposta  fornita al richiedente. In caso di richiesta di occupazione del suolo pubblico per manifestazioni od iniziative a carattere culturale, sociale, politico, l’Amministrazione Comunale, oltre a motivare le ragioni dell’eventuale rigetto, proporrà al richiedente alternative di pari livello anche nel rispetto del principio della salvaguardia delle pari opportunità. In ogni caso l’occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 7
Altezza e sporgenza delle tende solari

Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore aad una altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo.
L’Autorità Comunale ne stabilisce la sporgenza secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purché in senso longitudinale.
L’esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è di regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato ed in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni  di viabilità e di decoro edilizio.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da  € 25,00 a  150,00.

Art. 8
Sporgenza ed altezza degli infissi

L’esposizione degli infissi, insegne, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso.
La sporgenza non deve superare centimetri dieci (cm. 10) fino all’altezza di metri 2,20 dal suolo. L’Autorità Comunale si riserva di autorizzare  una sporgenza maggiore, non superiore a cm. 50, nel caso  che la piazza o strada sia provvista di marciapiede largo almeno metri 2,00.
Le istanze saranno sottoposte all’esame preventivo della Commissione Edilizia.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 9
Esposizione di merci all'esterno di negozi

Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento di Igiene, non può essere concessa autorizzazione per l’esposizione di merci e derrate all’esterno dei negozi se non  nelle vie in cui lo permettano  le condizioni di viabilità e per le quali non ostino ragioni di decoro.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 10
Spettacoli all'aperto

Oltre a quanto prescritto dagli articoli 68 e seguenti del T.U.L.P.S. (approvato con) R.D. del 18 giugno 1931 n.° 773 e successive modificazioni,  nessun spettacolo e trattenimento all’aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Comunale. Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestra e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico, senza licenza dell’Autorità Comunale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art.11
Operazioni moleste, incomode e pericolose

Oltre a quanto disposto dall’art. 7, nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possono arrecare disturbo o pericolo.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 12
Lancio di oggetti e giochi

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             È vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito.
Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a  150,00.

Art. 13
Annaffiamento - Getto di liquidi

È vietato:

  1. Gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito;
  2. Annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico;
  3. Annaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo;
  4. Annaffiare giardini e orti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel periodo  dal 1° luglio al 31 Agosto.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 14
Neve e gelo sul marciapiede

Dalle ore 7:00 alle ore 19:00 i proprietari e i conduttori di case hanno l’obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicenti i rispettivi fabbricati; non appena sia cessato di nevicare, devono rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole, il ghiaccio che  vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra acqua che possa congelarsi.
È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di necessità verificata ed accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, sotto prescritte cautele adottate dai proprietari dello stabile, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 15
Divieto di lavatura, riparazione dei veicoli su aree pubbliche

È proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico il lavaggio di veicoli, carri e simili in genere. Sono altresì vietati, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 16
Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc.

È vietato salire sui monumenti, sulle inferriate, sulle cancellate, sulle colonne dell’illuminazione pubblica, sugli alberi, pali, assiti, muri di cinta, ecc.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a  150,00.

Art. 17
Cautele contro la caduta di oggetti

Verso i luoghi di pubblico transito non possono tenersi esposti, appoggiati o appesi, vasi, cassette, bottiglie e qualunque altro oggetto, se non in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta. Gli infissi di ogni genere (tende, insegne, lumi, imposte, ecc.) devono essere solidamente assicurati.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 18
Luoghi pubblici

È vietato trattenersi o introdursi nei giardini pubblici e in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico dopo l’orario di chiusura: tale orario è stabilito con Regolamento o Ordinanza.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a  150,00.

Art. 19
Occasione di straordinario concorso

Gli impresari o promotori di spettacoli, rappresentazioni, di riunione di cortei in pubblico, già muniti della licenza di P.S. ai sensi degli artt. 68 e segg. del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. del)16 giugno 1931, n.° 773 e successive modificazioni, devono darne notizia all’Autorità Comunale almeno 5 (cinque) giorni prima, qualora l’affluenza del pubblico possa arrecare intralcio alla circolazione veicolare.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da  € 50,00 a  € 300,00.

Art. 20
Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze

È vietato trattenersi nell’interno, all’ingresso o nelle adiacenze degli uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo per esercitarvi qualsiasi commercio sotto qualsiasi forma.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a  150,00.

Art. 21
Animali

Gli animali domestici di qualsiasi specie che liberi potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche legati o altrimenti assicurati ed eventualmente chiusi in gabbia in modo che sia loro impossibile nuocere. Devono inoltre essere accompagnati da numero sufficiente di persone   esperte del modo di condurli e di trattarli.
È vietato tenere animali che arrechino disturbo o danno al vicinato, durante la notte gli stessi devono essere tenuti  in modo che non disturbino la quiete pubblica.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 22
Cani

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti al guinzaglio e quando non siano trattenuti al guinzaglio devono essere muniti di museruola; devono altresì essere censiti come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Salvo la facoltà dell’Amministrazione Comunale di dare speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l’uso di cani a scopo di traino è vietato.
I proprietari di cani ed altri animali in genere, o chi li ha in custodia momentaneamente sono responsabili degli imbrattamenti cagionati dagli animali, sui marciapiedi ed i passaggi pedonali e nei parchi pubblici e quando si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per la raccolta dal suolo degli escrementi prodotti dagli animali.
Tale disposizione non si applica agli animali da guida per non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap o da essi accompagnati.

Sanzioni:

  1. Non tenere al guinzaglio o condurre senza museruola: sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
  2. Omettere di pulire escrementi di cani ed altri animali in genere o non avere con sé strumento idoneo di raccolta: da € 25,00 a € 150,00.

Art. 23
Atti contro la decenza

In qualunque luogo pubblico è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dagli appositi manufatti.
È vietato sdraiarsi nei luoghi pubblici nonché mostrare nudità.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da  € 50,00 a € 300,00.

Art. 24
Fanciulli

In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 (sei) anni devono sempre essere accompagnati da persona di età non inferiore ad anni 14 (quattordici).
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 25
Deposito sacchetti per la raccolta rifiuti

I rifiuti solidi urbani (rsu) asportabili con il normale servizio di raccolta devono essere messi a cura dell’utente in appositi sacchi, convenientemente costipati e sigillati, dopo essere stati eventualmente ridotti in dimensioni e forme per non provocare ingombri eccessivi o rotture. Tali sacchi  devono essere posti lungo il bordo delle strade secondo il calendario prefissato del loro contenuto di raccolta differenziata, umido o secco, non prima delle ore 19:00 del giorno antecedente la raccolta.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 26
Siepi ed alberi

Tutti i proprietari di case con annesso giardino recintato da siepi ed altre essenze, sono obbligati ad osservare le distanze dai confini come prescritto dal codice civile.
I proprietari devono mantenere le siepi all’interno del proprio confine di proprietà.
I proprietari sono tenuti ad osservare nella piantumazione di alberi di piccolo e alto fusto rispettivamente l’altezza del primo palco a metri 2,50 in corrispondenza di marciapiede e a metri 4,5 sul ciglio della strada.
Le siepi e gli arbusti non devono sporgere sui marciapiedi o sul ciglio della strada.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00 con obbligo di provvedere al taglio entro quanto prescritto da ingiunzione dell’Autorità Comunale; qualora decorsi i termini di prescrizione non si ottemperi, l’Amministrazione Comunale provvederà al taglio con addebito di tutte le spese.

Art. 27
Festoni, luminarie, ecc.

Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni e simili se non con il permesso dell’Autorità Comunale. È inoltre vietato collocare, senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, monumenti, targhe o lapidi commemorative in altri luoghi aperti al pubblico. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant’altro potrebbe essere richiesto nel caso. L’Amministrazione Comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 28
Biancheria, panni e tappeti

Nelle aree abitate è vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, dai balconi prospicenti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico.
È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicenti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili  ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito in accordo al regolamento interno.
Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 29
Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.

È vietato esporre o installare insegne, vetrine, cartelli, frontoni e pubblicità di ogni specie senza l’autorizzazione dell’Amministra-zione Comunale. Le scritte devono essere in corretta lingua italiana. Si può tuttavia aggiungere la traduzione in lingua straniera purché in caratteri meno appariscenti.
Saranno tollerati per un periodo non superiore a tre mesi, cartelli provvisori in carta o tela.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 30
Guasti o imbrattamenti

È vietato danneggiare, manomettere o imbrattare gli edifici e i manufatti pubblici o privati. Salvo le maggiori responsabilità, è vietato manomettere od usare indebitamente i segnalatori stradali per chiamate dei Vigili del Fuoco o altri Corpi, Istituti o persone aventi Servizi di Soccorso o di Assistenza, Servizi pubblici in genere, o provocare in qualsiasi modo l’intervento con falso allarme o chiamata arbitraria.
Chi imbratta muri, edifici pubblici o privati, monumenti e simili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino.
Chi manomette o danneggia gli edifici pubblici o privati e i segnalatori per le chiamate d’emergenza è soggetto al pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00: è inoltre tenuto a rifondere le spese per il danno arrecato al bene danneggiato.

Art. 31
Nettezza del suolo

È vietato imbrattare il suolo pubblico gettandovi rifiuti di ogni genere.
Sanzioni:

  1. Insudiciare il suolo pubblico con rifiuti di piccola entità: da € 50,00 a € 150,00;
  2. Abbandonare macerie e rifiuti di ogni genere: da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino

Art. 32
Piantagioni

Nei luoghi a verde pubblico è vietato cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare nelle aiuole, lasciarvi entrare cani o altri animali domestici, introdurvi veicoli.
Sanzioni:

  1. Aiuole: calpestamento da parte di pedoni e ciclisti:da € 25,00 a € 150,00;
  2. Raccolta arbitrarie di fiori e ramoscelli: da € 25,00 a € 150,00;
  3. Danneggiamento di alberi e verde pubblico in genere: da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino

Art. 33
Fontane e lumi

È vietato ingombrare in qualunque modo le bocchette delle fontane pubbliche, accendere o spegnere lumi e fanali messi dai cittadini o dalle Amministrazioni Pubbliche per segnalazione di lavori, ostacoli, ecc.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione


amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 34
Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicenti l’esterno, gli androni e le scale; in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l’obbligo di provvedere ai restauri dell’intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall’Autorità Comunale.
È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici: uguali obblighi incombono ai proprietari d’insegne.
Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.
È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i  relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a  150,00.

Art. 35
Nulla osta per esercizi industriali

Chiunque intende attivare un esercizio industriale o artigianale, un deposito di motori insalubri o pericolosi o molesti anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori caldaie a vapore, recipienti di vapore, gazogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno 15 (quindici) giorni prima il nulla osta all’Autorità Comunale. Questa per concederlo potrà far procedere una visita tecnica e potrà pretendere che sia fornito un tipo planimetrico in congrua scala.
Il nulla osta relativo all’inizio di qualsiasi attività non sarà concesso se non risulteranno adottate le misure di prevenzione d’incendi, di sicurezza, di igiene, rispettate tutte le leggi vigenti contemplate dalle singole materie, nonché i Regolamenti locali e quant’altro l’Autorità Comunale ritenesse necessario.
La concessione del nulla osta è fatta ai soli effetti dei Regolamenti locali e non implica alcuna responsabilità da parte dell’Autorità concedente.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 36
Rinnovo, revoca del NULLA OSTA

Si deve chiedere il rinnovo del nulla osta quando viene modificato lo stato di fatto o il cambio d’intestazione dell’azienda e può essere disposta la revoca quando non vengono osservate le prescrizioni in esso contenute o successivamente ordinate dall’Autorità Comunale.

  1. Mancata volturazione: da € 75,00 a € 450,00
  2. Modifica dello stato dei luoghi: da € 75,00 a € 450,00.

Art. 37
Sirene

Negli opifici è vietato l’uso di sirene, fischi o altri mezzi che possono recare molestia al vicinato. È comunque consentito l’utilizzo di tali apparecchiature esclusivamente per segnalare l’inizio ed il termine del lavoro.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 38
Combustibili, fumo, polvere e odori

È vietato far uso di combustibili che possono sviluppare esalazioni insalubri o molestie. Si devono altresì adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione


amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 39
Accensione di fuochi

È vietato accendere fuochi in luoghi pubblici o privati, potendo avvalersi dei pubblici impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani (rsu), speciali, tossici, nocivi e del relativo servizio di trasporto.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.

Art. 40
Disposizione finale

Il presente Regolamento entra in vigore, esperite le formalità di pubblicazione così come previste dall’art. 80 dello Statuto Comunale.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione ed ordinanze in merito.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertata dall’ISTAT nei due anni  precedenti con determina del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI
AL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO (MI)

Articolo Rubrica Sanzione
1 Disciplina della Polizia Municipale //
2 Occupazione di spazi ed aree pubbliche €.50,00
3 Riscossione delle tasse di occupazione di aree pubbliche //
4 Sosta di veicoli per carico e scarico merci €.50,00
5 Modalità per carico e scarico merci €.50,00
6 Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali €.100,00
7 Altezza e sporgenza delle tende solari €.50,00
8 Sporgenza ed altezza degli infissi €.50,00
9 Esposizione di merci all’esterno dei negozi €.50,00
10 Spettacoli all’aperto €.100,00
11 Operazioni moleste, incomode e pericolose €.100,00 
12 Lancio di oggetti e giochi €.50,00 
13 Annaffiamento – getto di liquidi €.100,00
14 Neve e gelo sul marciapiede €.100,00
15 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche €.50,00
16 Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc. €.50,00
17 Cautele contro la caduta di oggetti €.100,00
18 Luoghi pubblici €.50,00
19 Occasione di straordinario concorso €.100,00
20 Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze €.50,00
21 Animali €.50,00
22 Cani €.100,00
€.50,00
23 Atti contro la decenza €.100,00
24 Fanciulli €.50,00
25 Deposito sacchetti per la raccolta rifiuti €.150,00
26 Siepi ed alberi €.100,00
27 Festoni, luminarie, ecc. €.100,00
28 Biancheria, panni e tappeti €.50,00
29 Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc. €.50,00
30 Guasti o imbrattamenti €.150,00 + ripristino
31 Nettezza del suolo €.100,00     €.150,00 + ripristino
32 Piantagioni €.50,00 €. 50,00 €. 150,00 + ripristino
33 Fontane e lumi €.50,00
34 Manutenzione degli edifici €.50,00
35 Nulla osta per esercizi industriali €.150,00
36 Rinnovo, revoca del nulla osta € 150,00
37 Sirene €.50,00
38 Combustibili, fumo, polvere ed odori €.100,00
39 Accensione fuochi €.100,00
40 Disposizione finale //