Comune di Vedano al Lambro

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
Approvato con Del. C.C. n. 29 del 22/05/2007
- Articolo 1 - Disciplina della Polizia locale
- Articolo 2 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 3 - Riscossione della tassa di occupazione di aree pubbliche
- Articolo 4 - Sosta di veicoli per carico e scarico merci
- Articolo 5 - Modalità per carico e scarico di merci
- Articolo 6 - Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali
- Articolo 7 - Altezza e sporgenza delle tende solari
- Articolo 8 - Sporgenza ed altezza degli infissi
- Articolo 9 - Esposizione di merci all'esterno di negozi
- Articolo 10 - Spettacoli all'aperto
- Articolo 11 - Operazioni moleste, incomode e pericolose
- Articolo 12 - Lancio di oggetti e giochi
- Articolo 13 - Annaffiamento - Getto di liquidi
- Articolo 14 - Neve e gelo sul marciapiede
- Articolo 15 - Divieto di lavatura, riparazione dei veicoli su aree pubbliche
- Articolo 16 - Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc.
- Articolo 17 - Cautele contro la caduta di oggetti
- Articolo 18 - Luoghi pubblici
- Articolo 19 - Occasione di straordinario concorso
- Articolo 20 - Uffici pubblici, locali di pubblico inte20resse e loro adiacenze
- Articolo 21 - Animali
- Articolo 22 - Cani
- Articolo 23 - Atti contro la decenza
- Articolo 24 - Fanciulli
- Articolo 25 - Deposito sacchetti per la raccolta rifiuti
- Articolo 26 - Siepi ed alberi
- Articolo 27 - Festoni, luminarie, ecc.
- Articolo 28 - Biancheria, panni e tappeti
- Articolo 29 - Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.
- Articolo 30 - Guasti o imbrattamenti
- Articolo 31 - Nettezza del suolo
- Articolo 32 - Piantagioni
- Articolo 33 - Fontane e lumi
- Articolo 34 - Manutenzione degli edifici
- Articolo 35 - Nulla osta per esercizi industriali
- Articolo 36 - Rinnovo, revoca del NULLA OSTA
- Articolo 37 - Sirene
- Articolo 38 - Combustibili, fumo, polvere e odori
- Articolo 39 - Accensione di fuochi
- Articolo 40 - Disposizione finale
- PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI
REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
Art. 1
Disciplina della Polizia locale
Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina le norme speciali ad esso attinenti secondo il D.Lgs. n. 267/2000.
Al servizio di Polizia Urbana sovraintende il Sindaco ed i controlli
sono demandati alla Polizia Locale e a tutti gli Ufficiali ed Agenti
di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 57 c.p.p..
In generale tratta la tutela del pubblico demanio Comunale ed il decoroso
svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei
singoli dall’altrui arbitrio, contribuisce alla sicurezza dei
cittadini, disciplinandone l’attività ed il comportamento
e sovraintende al buon andamento della comunità.
Disciplina le norme per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche,
nonché i luoghi privati soggetti a pubblico passaggio.
Art. 2
Occupazione di spazi ed aree pubbliche
Le concessioni sono rilasciate dal Sindaco secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e secondo le disposizioni prescritte dalla Amministrazione Comunale.
Ogni concessione si intende rilasciata salvo diritto di terzi, con facoltà dell’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, di modificarla o revocarla per motivi di pubblico interesse o nel caso vengano meno le condizioni contenute nella concessione.
Le concessioni decadono alla data nell’atto e devono essere rinnovate alla loro scadenza.
Nei casi urgenti gli appartenenti alla Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, possono ordinare verbalmente la sospensione transitoria della concessione.
Le concessioni giornaliere si intendono rilasciate dall’alba al tramonto, salvo diversa disposizione, e la relativa tassa è calcolata in forma forfettaria.
Le concessioni a tempo determinato soggette a tassa di concessione non possono essere esercitate se non previo versamento della tassa dovuta. L’esercizio di attività soggetta a tassa di concessione senza aver corrisposto la tassa dovuta comporta, oltre ad una soprattassa pari al 20% (venti percento) per ogni trimestre o frazione di esso, o la sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.
Chiunque viola le disposizioni dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00
Art. 3
Riscossione della tassa di occupazione di aree pubbliche
La tassa dovuta per l’occupazione sarà pagata direttamente al personale incaricato della riscossione che rilascerà apposita quietanza.
Art. 4
Sosta di veicoli per carico e scarico merci
Per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell’Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione stradale.
Chiunque viola le disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.
Art. 5
Modalità per carico e scarico di merci
Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso di inosservanza l’Autorità Comunale potrà provvedervi direttamente, con rivalsa di spesa verso i responsabili.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.
Art. 6
Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali
I marciapiedi e le banchine possono essere occupate fino ad un massimo di 2/3 (due terzi) della loro larghezza. Comunque sul marciapiede o sulla banchina deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno metri 1,50 di larghezza.
L’Amministrazione Comunale può negare la concessione, anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse, che dovranno essere sempre esplicitati nella risposta fornita al richiedente. In caso di richiesta di occupazione del suolo pubblico per manifestazioni od iniziative a carattere culturale, sociale, politico, l’Amministrazione Comunale, oltre a motivare le ragioni dell’eventuale rigetto, proporrà al richiedente alternative di pari livello anche nel rispetto del principio della salvaguardia delle pari opportunità. In ogni caso l’occupazione non dovrà costituire il minimo intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
Art. 7
Altezza e sporgenza delle tende solari
L’Autorità Comunale ne stabilisce la sporgenza secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purché in senso longitudinale.
L’esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è di regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato ed in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni di viabilità e di decoro edilizio.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a 150,00.
Art. 8
Sporgenza ed altezza degli infissi
La sporgenza non deve superare centimetri dieci (cm. 10) fino all’altezza di metri 2,20 dal suolo. L’Autorità Comunale si riserva di autorizzare una sporgenza maggiore, non superiore a cm. 50, nel caso che la piazza o strada sia provvista di marciapiede largo almeno metri 2,00.
Le istanze saranno sottoposte all’esame preventivo della Commissione Edilizia.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.
Art. 9
Esposizione di merci all'esterno di negozi
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00. Oltre a quanto prescritto dagli articoli 68 e seguenti del T.U.L.P.S. (approvato con) R.D. del 18 giugno 1931 n.° 773 e successive modificazioni, nessun spettacolo e trattenimento all’aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Comunale. Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestra e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico, senza licenza dell’Autorità Comunale.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
Art.11
Operazioni moleste, incomode e pericolose
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
Art. 12
Lancio di oggetti e giochi
Sul suolo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a 150,00.
Art. 13
Annaffiamento - Getto di liquidi
È vietato:
- Gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito;
- Annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico;
- Annaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo;
- Annaffiare giardini e orti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nel periodo dal 1° luglio al 31 Agosto.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
Art. 14
Neve e gelo sul marciapiede
È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di necessità verificata ed accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale, sotto prescritte cautele adottate dai proprietari dello stabile, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
Art. 15
Divieto di lavatura, riparazione dei veicoli su aree pubbliche
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.
Art. 16
Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a 150,00.
Art. 17
Cautele contro la caduta di oggetti
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00. È vietato trattenersi o introdursi nei giardini pubblici e in ogni altro luogo comunale non permanentemente aperto al pubblico dopo l’orario di chiusura: tale orario è stabilito con Regolamento o Ordinanza.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a 150,00.
Art. 19
Occasione di straordinario concorso
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
Art. 20
Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze
È vietato trattenersi nell’interno, all’ingresso o nelle adiacenze degli uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo per esercitarvi qualsiasi commercio sotto qualsiasi forma.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a 150,00.
Gli animali domestici di qualsiasi specie che liberi potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità dei cittadini, devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche legati o altrimenti assicurati ed eventualmente chiusi in gabbia in modo che sia loro impossibile nuocere. Devono inoltre essere accompagnati da numero sufficiente di persone esperte del modo di condurli e di trattarli.È vietato tenere animali che arrechino disturbo o danno al vicinato, durante la notte gli stessi devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti
al guinzaglio e quando non siano trattenuti al guinzaglio devono
essere muniti di museruola; devono altresì essere censiti
come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Salvo la facoltà dell’Amministrazione Comunale di dare
speciali autorizzazioni in casi eccezionali, l’uso di cani
a scopo di traino è vietato.
I proprietari di cani ed altri animali in genere, o chi li ha in
custodia momentaneamente sono responsabili degli imbrattamenti cagionati
dagli animali, sui marciapiedi ed i passaggi pedonali e nei parchi
pubblici e quando si trovano su area pubblica o di uso pubblico
hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto
o altro idoneo strumento per la raccolta dal suolo degli escrementi
prodotti dagli animali.
Tale disposizione non si applica agli animali da guida per
non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap o da essi accompagnati.
Sanzioni:
- Non tenere al guinzaglio o condurre senza museruola: sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
- Omettere di pulire escrementi di cani ed altri animali in genere o non avere con sé strumento idoneo di raccolta: da € 25,00 a € 150,00.
È vietato sdraiarsi nei luoghi pubblici nonché mostrare nudità.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00. In luogo pubblico i fanciulli di età inferiore a 6 (sei) anni devono sempre essere accompagnati da persona di età non inferiore ad anni 14 (quattordici).
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.
Art. 25
Deposito sacchetti per la raccolta rifiuti
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 75,00 a € 450,00. Tutti i proprietari di case con annesso giardino recintato da siepi ed altre essenze, sono obbligati ad osservare le distanze dai confini come prescritto dal codice civile.
I proprietari devono mantenere le siepi all’interno del proprio confine di proprietà.
I proprietari sono tenuti ad osservare nella piantumazione di alberi di piccolo e alto fusto rispettivamente l’altezza del primo palco a metri 2,50 in corrispondenza di marciapiede e a metri 4,5 sul ciglio della strada.
Le siepi e gli arbusti non devono sporgere sui marciapiedi o sul ciglio della strada.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00 con obbligo di provvedere al taglio entro quanto prescritto da ingiunzione dell’Autorità Comunale; qualora decorsi i termini di prescrizione non si ottemperi, l’Amministrazione Comunale provvederà al taglio con addebito di tutte le spese.
Art. 27
Festoni, luminarie, ecc.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
Art. 28
Biancheria, panni e tappeti
È vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicenti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito in accordo al regolamento interno.
Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.
Art. 29
Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc.
Saranno tollerati per un periodo non superiore a tre mesi, cartelli provvisori in carta o tela.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00. È vietato danneggiare, manomettere o imbrattare gli edifici e i manufatti pubblici o privati. Salvo le maggiori responsabilità, è vietato manomettere od usare indebitamente i segnalatori stradali per chiamate dei Vigili del Fuoco o altri Corpi, Istituti o persone aventi Servizi di Soccorso o di Assistenza, Servizi pubblici in genere, o provocare in qualsiasi modo l’intervento con falso allarme o chiamata arbitraria.
Chi imbratta muri, edifici pubblici o privati, monumenti e simili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino.
Chi manomette o danneggia gli edifici pubblici o privati e i segnalatori per le chiamate d’emergenza è soggetto al pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00: è inoltre tenuto a rifondere le spese per il danno arrecato al bene danneggiato.
È vietato imbrattare il suolo pubblico gettandovi rifiuti
di ogni genere.
Sanzioni:
- Insudiciare il suolo pubblico con rifiuti di piccola entità: da € 50,00 a € 150,00;
- Abbandonare macerie e rifiuti di ogni genere: da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino
Nei luoghi a verde pubblico è vietato cogliere fiori, strappare
fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare
nelle aiuole, lasciarvi entrare cani o altri animali
domestici, introdurvi veicoli.
Sanzioni:
- Aiuole: calpestamento da parte di pedoni e ciclisti:da € 25,00 a € 150,00;
- Raccolta arbitrarie di fiori e ramoscelli: da € 25,00 a € 150,00;
- Danneggiamento di alberi e verde pubblico in genere: da € 75,00 a € 450,00 con addebito delle spese di ripristino
È vietato ingombrare in qualunque modo le bocchette delle
fontane pubbliche, accendere o spegnere lumi e fanali messi dai cittadini
o dalle Amministrazioni Pubbliche per segnalazione di lavori, ostacoli,
ecc.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.
Art. 34
Manutenzione degli edifici
È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre, imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici: uguali obblighi incombono ai proprietari d’insegne.
Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.
È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone o altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutta la fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a 150,00.
Art. 35
Nulla osta per esercizi industriali
Il nulla osta relativo all’inizio di qualsiasi attività non sarà concesso se non risulteranno adottate le misure di prevenzione d’incendi, di sicurezza, di igiene, rispettate tutte le leggi vigenti contemplate dalle singole materie, nonché i Regolamenti locali e quant’altro l’Autorità Comunale ritenesse necessario.
La concessione del nulla osta è fatta ai soli effetti dei Regolamenti locali e non implica alcuna responsabilità da parte dell’Autorità concedente.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 75,00 a € 450,00.
Art. 36
Rinnovo, revoca del NULLA OSTA
Si deve chiedere il rinnovo del nulla osta quando viene modificato lo stato di fatto o il cambio d’intestazione dell’azienda e può essere disposta la revoca quando non vengono osservate le prescrizioni in esso contenute o successivamente ordinate dall’Autorità Comunale.
- Mancata volturazione: da € 75,00 a € 450,00
- Modifica dello stato dei luoghi: da € 75,00 a € 450,00.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 a € 150,00.
Art. 38
Combustibili, fumo, polvere e odori
È vietato far uso di combustibili che possono sviluppare
esalazioni insalubri o molestie. Si devono altresì adottare
i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere
ed odori molesti.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione
amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 50,00 a € 300,00.
Il presente Regolamento entra in vigore, esperite le formalità di
pubblicazione così come previste dall’art. 80 dello Statuto
Comunale.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione ed
ordinanze in merito.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata
ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sulla base della
variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie
accertata dall’ISTAT nei due anni precedenti con determina
del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI
AL
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
DEL COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO (MI)
| Articolo | Rubrica | Sanzione |
|---|---|---|
| 1 | Disciplina della Polizia Municipale | // |
| 2 | Occupazione di spazi ed aree pubbliche | €.50,00 |
| 3 | Riscossione delle tasse di occupazione di aree pubbliche | // |
| 4 | Sosta di veicoli per carico e scarico merci | €.50,00 |
| 5 | Modalità per carico e scarico merci | €.50,00 |
| 6 | Occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie e piante ornamentali | €.100,00 |
| 7 | Altezza e sporgenza delle tende solari | €.50,00 |
| 8 | Sporgenza ed altezza degli infissi | €.50,00 |
| 9 | Esposizione di merci all’esterno dei negozi | €.50,00 |
| 10 | Spettacoli all’aperto | €.100,00 |
| 11 | Operazioni moleste, incomode e pericolose | €.100,00 |
| 12 | Lancio di oggetti e giochi | €.50,00 |
| 13 | Annaffiamento – getto di liquidi | €.100,00 |
| 14 | Neve e gelo sul marciapiede | €.100,00 |
| 15 | Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli su aree pubbliche | €.50,00 |
| 16 | Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc. | €.50,00 |
| 17 | Cautele contro la caduta di oggetti | €.100,00 |
| 18 | Luoghi pubblici | €.50,00 |
| 19 | Occasione di straordinario concorso | €.100,00 |
| 20 | Uffici pubblici, locali di pubblico interesse e loro adiacenze | €.50,00 |
| 21 | Animali | €.50,00 |
| 22 | Cani | €.100,00 €.50,00 |
| 23 | Atti contro la decenza | €.100,00 |
| 24 | Fanciulli | €.50,00 |
| 25 | Deposito sacchetti per la raccolta rifiuti | €.150,00 |
| 26 | Siepi ed alberi | €.100,00 |
| 27 | Festoni, luminarie, ecc. | €.100,00 |
| 28 | Biancheria, panni e tappeti | €.50,00 |
| 29 | Prescrizioni sulle insegne, vetrine, ecc. | €.50,00 |
| 30 | Guasti o imbrattamenti | €.150,00 + ripristino |
| 31 | Nettezza del suolo | €.100,00 €.150,00 + ripristino |
| 32 | Piantagioni | €.50,00 €. 50,00 €. 150,00 + ripristino |
| 33 | Fontane e lumi | €.50,00 |
| 34 | Manutenzione degli edifici | €.50,00 |
| 35 | Nulla osta per esercizi industriali | €.150,00 |
| 36 | Rinnovo, revoca del nulla osta | € 150,00 |
| 37 | Sirene | €.50,00 |
| 38 | Combustibili, fumo, polvere ed odori | €.100,00 |
| 39 | Accensione fuochi | €.100,00 |
| 40 | Disposizione finale | // |
