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Comune di Vedano al Lambro

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REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 20 del 26 marzo 2001

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

CAPO III - FERETRI

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

TITOLO II - CIMITERI
CAPO I - CIMITERI

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO V - CREMAZIONE

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

TITOLO V - ILLUMINAZIONE VOTIVA

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
Approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 20 del 26 marzo 2001

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 ed al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla sua vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2
Competenze

  1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.
  2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
  3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 83 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
  4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 31 e 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3
Responsabilità

  1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
  2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia penalmente rilevante.

Articolo 4
Servizi gratuiti e a pagamento

  1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
  2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
    1. la visita necroscopica;
    2. il servizio di osservazione dei cadaveri;
    3. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18;
    4. il trasporto funebre nell'ambito del comune, secondo quanto disposto dall'art. 13;
    5. l'area per l'inumazione in campo comune;
    6. la cremazione;
    7. la deposizione delle ossa in ossario comune;
    8. la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
    9. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
  3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di consiglio comunale.
  4. Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale.

Articolo 5
Atti a disposizione del pubblico

  1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
  2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
    1. l'orario di apertura e chiusura;
    2. copia del presente regolamento;
    3. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
    4. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
    5. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
    6. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6
Depositi di osservazione ed obitori

  1. Il comune istituirà i depositi di osservazione e gli obitori nell'ambito del cimitero. Nelle more della costruzione di tali opere, si utilizzano quelli messi a disposizione di altri comuni.
  2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
  3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
  4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
  5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
  6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Articolo 7
Deposizione della salma nel feretro

  1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
  2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
  3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
  4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
  5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8
Verifica e chiusura feretri

  1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale comunale incaricato.
  2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
  3. Nel caso di trasporto del feretro fuori dal territorio comunale, il personale redige il verbale di chiusura sul quale appone un sigillo identico a quello apposto sul feretro.

Articolo 9
Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

  1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
    1. per inumazione:
      - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
      - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
      - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
      - i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
    2. per tumulazione:
      - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    3. per trasferimento da comune a comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
      - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
    4. per trasporti, da comune a comune, con percorso non superiore ai 100 Km:
      - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
    5. cremazione:
      - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al comune di decesso;
      - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal comune di decesso;
      - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
  2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
  3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
  4. Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
  6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10
Fornitura gratuita di feretri

  1. Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
  2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dei servizi sociali del comune sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo11
Piastrina di riconoscimento

  1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
  2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
  3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12
Modalità del trasporto e percorso

  1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati previo accordo tra l'ufficio cimiteriale, l'ufficio di polizia municipale e gli interessati.
  2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
  3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia municipale.
  4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
  5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il responsabile di polizia municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 13
Trasporti Funebri

  1. Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, i cui costi sono interamente a carico delle famiglie interessate.
  2. E' in facoltà del comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico accertate ai sensi del comma 2 dell'art. 10.
  3. Da parte dei privati non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
  4. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.
  5. La privativa è limitata alla fornitura della sola auto funebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.
  6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

Articolo 14
Trasporti gratuiti e a pagamento

  1. I trasporti funebri sono effettuati gratuitamente dal comune solo in caso di situazioni familiari ed economiche disagiate del defunto tali da non consentire il sostenimento della relativa spesa (vedi art. 4).
  2. Ogni altro servizio di trasporto ed eventuale richiesta di trattamenti speciali connessi allo stesso è di competenza dell'impresa privata di pompe funebri incaricata dai familiari del defunto.

Articolo 15
Orario dei trasporti

  1. I trasporti funebri sono effettuati nei percorsi ed in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco secondo le modalità dell'art. 12.
  2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 16
Norme generali per i trasporti

  1. In ogni trasporto sia da comune a comune sia da stato a stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
  2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
  3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
  4. Il trasporto da comune a comune o da stato a stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17
Riti religiosi

  1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
  2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18
Trasferimento di salme senza funerale

  1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
  2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
  3. Nelle stesse circostanze, il sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
  4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
  5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 19
Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

  1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 del D.P.R. 285/90 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del D.P.R. 285/90.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1.

Articolo 20
Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

  1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
  2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
  3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
  4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
  5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13.
  6. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13.
  7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
  8. Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 21
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

  1. Il trasporto di salme nell'ambito del comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati

Articolo 22
Trasporti all'estero o dall'estero

  1. Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Articolo 23
Trasporto di ceneri e resti

  1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco.
  2. Se il trasporto è da o per stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
  3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
  4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
  5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche indicate nel presente articolo nonché quelle di cui al successivo art. 50.

Articolo 24
Rimessa delle auto funebri

  1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
  2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 25
Gestione del cimitero

  1. Il comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.
  2. E' ammessa la costituzione in consorzio fra comuni per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano confinanti. In tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Articolo 26
Disposizioni generali - Vigilanza

  1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
  2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco.
  3. Competono esclusivamente al comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
  4. Al cimitero è assicurato un servizio di custodia non continuativa in forma diretta o mediante affidamento a terzi nelle forme di legge. L'ufficio competente alla gestione delle attività cimiteriali è tenuto a ritirare ed a conservare l'autorizzazione alla sepoltura, ad effettuare le iscrizioni ed a tenere i registri nei modi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
  5. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27
Reparti speciali nel cimitero

  1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
  2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
  3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

Articolo 28
Cadaveri, resti o ceneri ricevuti al cimitero

  1. Nel cimitero possono essere accolti, quando non venga richiesta altra destinazione:
    1. i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
    2. i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi a Vedano al Lambro, al momento del decesso, la loro residenza;
    3. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ai sensi dell'art. 61;
    4. i nati morti e i prodotti abortivi di persone residenti a Vedano al Lambro;
    5. i cadaveri delle persone nate a Vedano al Lambro anche se residenti in vita in altro luogo, ovvero, i cadaveri di coloro che in vita sono stati residenti nel comune di Vedano al Lambro per almeno 30 anni;
    6. i cadaveri delle persone, già residenti a Vedano al Lambro, decedute in case di riposo o istituti di ricovero [lettera aggiunta con deliberazione C.C. n. 24 del 20/06/2005];
    7. i resti o le ceneri mortali delle persone sopra elencate.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 29
Disposizioni generali

  1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
  2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
  3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 30
Composizione del cimitero

  1. Il cimitero si compone di:
    1. campi comuni per inumazioni;
    2. campi per tombe in concessione;
    3. aree per cappelle gentilizie e tombe di famiglia;
    4. loculi individuali;
    5. ossari individuali per resti mortali e per le ceneri dei cremati;
    6. altre varie strutture previste dal D.P.R. 285/1990.

Articolo 31
Planimetria del cimitero

  1. Gli uffici comunali sono dotati di una planimetria in scala 1:500 del cimitero esistente nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Articolo 32
Costruzione o ampliamento del cimitero

  1. I progetti di ampliamento del cimitero esistente e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal consiglio comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 33
Fascia di rispetto cimiteriale

  1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni.
  2. Nell'ampliamento del cimitero esistente, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore alla misura indicata dall'art. 57, comma 4, del D.P.R. 285/1990.
  3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Articolo 34
Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

  1. Il cimitero deve disporre:
    1. di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
    2. di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
    3. di muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a m 2,50 dal piano esterno di campagna.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 35
Inumazione

  1. Le sepolture per inumazione, regolamentate dal capo XIV del D.P.R. 285/90, si distinguono in comuni e private:
    1. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
    2. Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 36
Cippo

  1. Per ogni fossa nei campi comuni di inumazione e tumulazione è fatto obbligo di installare un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
  2. A richiesta dei privati, trascorsi 6 mesi dalla sepoltura e previo pagamento della tariffa deliberata dalla giunta comunale, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba avente la seguente superficie complessiva:
    1. non superiore a cm 145 x 65 per i campi comuni;
    2. non superiore a cm 190 x 90 per i campi in concessione.
  3. L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa anche per le lapidi, la cui altezza è della misura seguente:
    1. non superiore a cm 145 dal piano di campagna per i campi comuni;
    2. non superiore a cm 180 dal piano di campagna per i campi in concessione.
  4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
  5. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti, contenuti nei vasi, di altezza non superiore a m 1,10. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio tecnico. In caso di inadempienza il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
  6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 37
Tumulazione

  1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
  2. Le sepolture private a sistema di tumulazione, regolamentate dal capo XV del D.P.R. 285/90, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
  3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
  4. in seguito ad accertata esigenza, e previa verifica dello spazio necessario, è possibile l'inserimento, nell'area data in concessione, di cassette di resti o urne cinerarie, dietro pagamento del diritto stabilito in tariffa.
  5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 38
Deposito provvisorio

  1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
  2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
    1. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
    2. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 24 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
  4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida, provvederà a fare inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata.
  5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 39
Esumazioni ordinarie

  1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.
  2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre a quello di aprile.
  3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.
  4. E' compito dell'incaricato alla esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 40
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

  1. E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e curare la registrazione, avvalendosi anche di sistemi informatici.
  2. Annualmente il responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
  3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 41
Esumazione straordinaria

  1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
  2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
  3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
  4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
  5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

Articolo 42
Estumulazioni

  1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
  2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
  3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
    - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
    - su ordine dell'autorità giudiziaria.
  4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
  5. I feretri sono estumulati a cura degli incaricati cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
  6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è abbreviato al termine minimo di cinque anni se non diversamente stabilito, in relazione ai luoghi, con ordinanza del sindaco.
  7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.
  8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza.

Articolo 43
Traslazione di salme

  1. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario dell'ASL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il coordinatore sanitario dell'ASL constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Articolo 44
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

  1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
  2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
  3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Articolo 45
Raccolta delle ossa

  1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
  2. I resti mortali individuati rinvenuti a seguito di esumazioni o estumulazioni, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a celle ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Articolo 46
Oggetti da recuperare

  1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'addetto alla custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
  2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
  3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 47
Disponibilità dei materiali

  1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
  2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
  3. Su richiesta degli aventi diritto il sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
  4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
  5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
  6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Articolo 48
Crematorio

  1. Il comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 49
Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

  1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
  2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 50
Urne cinerarie

  1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
  2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
  3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
  4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

Articolo 51
Orario

  1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal sindaco.
  2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
  3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
  4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 52
Disciplina dell'ingresso

  1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
  2. E' vietato l'ingresso:
    1. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
    2. alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
    3. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
    4. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
    5. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
  3. Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con decreto del sindaco.

Articolo 53
Divieti speciali

  1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
    1. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
    2. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
    3. introdurre oggetti irriverenti;
    4. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
    5. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
    6. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
    7. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
    8. disturbare in qualsiasi modo i visitatori anche con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
    9. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
    10. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
    11. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
    12. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
    13. qualsiasi attività commerciale.
  2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
  3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 54
Riti funebri

  1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
  2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 55
Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

  1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e decreto del sindaco che fissi i criteri generali.
  2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
  3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
  4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
  5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
  6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 90.
  7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
  8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite al comma 5 dell'art. 36 o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 56
Fiori e piante ornamentali

  1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio tecnico li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
  2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 57
Materiali ornamentali

  1. Dalle sepolture saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
  2. Il responsabile del servizio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
  3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
  4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 47 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 58
Sepolture private

  1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalla planimetria di cui all'art. 31, l'uso di:
    1. aree per tombe di famiglia o monumentali;
    2. aree per cappelle gentilizie;
    3. nicchie ossario per raccolta di resti o ceneri mortali individuali;
    4. aree per tumulazioni o inumazioni;
    5. tombe singole o doppie;
    6. loculi individuali.
  2. Ai fini della distinzione dei manufatti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, si intende per "tomba di famiglia o monumentale" quell'opera che non consente l'accesso al suo interno. Si intende invece per "cappella gentilizia o di famiglia" quell'opera all'interno della quale è previsto uno spazio per l'accesso dall'esterno delle persone tale da richiedere una preventiva concessione edilizia.
  3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
  4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:
    1. tombe singole o doppie;
    2. nicchie ossario per raccolta di resti o ceneri mortali;
    3. loculi individuali.
  5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
  6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
  7. La concessione è stipulata previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
  8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
  9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
    1. la natura della concessione, la sua identificazione e tipologia di sepoltura;
    2. la durata;
    3. la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
    4. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione secondo l'art. 61;
    5. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
  10. In caso di mancata firma del contratto di concessione da parte del privato, la concessione decade di diritto e la somma già versata sarà trattenuta.

Articolo 59
Durata delle concessioni

  1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
  2. La durata è fissata:
    1. in 99 anni per le aree di cui alle lettere a) e b) dell'art. 58, comma 1;
    2. in 50 anni per le nicchie ossario di cui alla lettera c) dell'art. 58, comma 1;
    3. in 30 anni per le aree, le tombe ed i loculi di cui rispettivamente alle lettere d), e) ed f) dell'art. 58, comma 1.
  3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, mediante nuovo atto di concessione, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a quanto indicato al comma precedente per lo stesso tipo di sepoltura privata, dietro il pagamento del canone di concessione di cui nel tariffario.
  4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con:
    1. il contratto di concessione per le aree destinate a cappelle e tombe di famiglia, per le persone di età superiore ai 70 anni di cui al comma 5 dell'art. 60 e per le nicchie ossario;
    2. la data di sepoltura della salma per le tombe singole o doppie, per i loculi individuali nonché per la concessione a favore del coniuge superstite di cui al comma 5 dell'art. 60.
  5. E' consentito il prolungamento di concessione fino a raggiungere i 30 anni di tumulazione dall'ultima salma. Il massimo prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa. In ogni caso la durata della concessione, determinata a decorrere dalla data della prima sepoltura, non può superare i 99 anni.
  6. Ad eccezione delle concessioni di cui alla lettera a) del comma 2, il diritto di concessione decade al momento dell'estumulazione della salma o dei resti per cui è stato concesso il posto.

Articolo 60
Modalità di concessione

  1. La sepoltura individuale privata di cui al primo comma, lettera d), e) ed f) dell'art. 58, comma 1, può concedersi solo in seguito al decesso.
  2. La tumulazione di resti o ceneri mortali individuali nelle nicchie ossario di cui alla lettera c) dell'art. 58, comma 1, può essere concessa anche in occasione di programmate esumazioni o estumulazioni.
  3. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e nel seguente ordine:
    1. consecutivamente, in ogni campo disponibile, per le sepolture di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 58, comma 1;
    2. dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, per i loculi e le nicchie ossario. Al coniuge superstite di cui al successivo comma 5, è consentita la concessione del loculo o nicchia ossario adiacente a quello del defunto anche in senso orizzontale. Qualora per il coniuge defunto sia disponibile l'ultimo posto di una fila, in caso di richiesta del coniuge di un loculo attiguo, si provvederà ad assegnare il primo ed il secondo posto della fila successiva.
  4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
  5. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
  6. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 58, comma 1, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di ricevimento della domanda di concessione.
  7. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 61
Uso delle sepolture private

  1. Salvo quanto previsto dall'art. 60, il diritto d'uso delle sepolture private di cui alle lettere a) e b) dell'art. 58, comma 1, può essere concesso:
    1. ad una o più persone per esse esclusivamente;
    2. ad una famiglia con partecipazione di altra famiglia;
    3. ad enti, corporazioni, fondazioni.
    Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredit à ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. Fra i componenti della famiglia aventi diritto alla sepoltura nel caso sub b) del presente articolo, sono compresi:
    1. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
    2. i parenti in linea collaterale fino al 6° grado;
    3. il coniuge e gli affini in linea retta e collaterale fino al 4° grado.
  2. Per i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
  3. L'eventuale richiesta da parte del concessionario di tumulazione a favore di non più di una persona che abbia acquisito particolare benemerenza nei confronti di tutti i titolari del diritto di concessione, sarà presa in esame e concessa dal responsabile del servizio di polizia mortuaria sulla base di un'apposita dichiarazione presentata dal concessionario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dietro pagamento della tariffa relativa.
  4. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
  5. Il concessionario può esercitare i diritti inerenti la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento. Il comune può in ogni tempo modificare per esigenze del cimitero, le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue.

Articolo 62
Manutenzione, canone annuo, affrancazione

  1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
  2. Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente e sono pertanto a carico dei concessionari:
    - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
    - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
    - l'ordinaria pulizia;
    - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
  3. Qualora il concessionario non provveda alle manutenzioni di cui ai commi precedenti entro un anno, il comune dichiara la decadenza della concessione.
  4. Nelle sepolture private costruite dal comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune provvede direttamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni.

Articolo 63
Costruzione dell'opera - Termini

  1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali e cappelle gentilizie di cui all'art. 58, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 71 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di concessione, pena la decadenza e la perdita del canone di concessione, già versato al comune.
  2. Per motivi da valutare dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, può essere concessa, entro i 24 mesi di cui sopra, per una sola volta e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 64
Divisione, Subentri

  1. Nel caso di concessione di aree per sepolture private di cui alle lettere a) e b) dell'art. 58 più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti.
  2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
  3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
  4. La divisione o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
  5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.
  6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
  7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 61, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione dell'intestatario della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli aventi diritto secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
  8. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 61, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
  9. Nel caso di famiglia estinta, decorsi almeno 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o almeno 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 65
Rinuncia alla concessione

  1. Il concessionario ha diritto di rinunciare alla concessione, indipendentemente dalla tipologia di sepoltura. In tal caso sarà trattenuta dal comune la somma già versata per la concessione stessa.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 66
Revoca

  1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
  2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
  3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, da effettuare almeno un mese prima della revoca, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 67
Decadenza

  1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
    1. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma in seguito al decesso, fatta salva la deroga di cui al 5° comma dell'art. 60;
    2. al momento dell'estumulazione della salma o dei resti per cui è stato concesso il posto, ad eccezione delle concessioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 58;
    3. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
    4. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 60, terzo comma;
    5. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 63, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
    6. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 62;
    7. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
  2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti f) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
  3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
  4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del procedimento.

Articolo 68
Provvedimenti conseguenti la decadenza

  1. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Successivamente il responsabile del servizio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

Articolo 69
Estinzione

  1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 59, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
  2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
  3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 70
Accesso al cimitero

  1. Per l'esecuzione dei lavori da eseguirsi all'interno del cimitero, gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune da rilasciarsi dietro domanda da presentare all'ufficio tecnico.
  2. Per gli interventi soggetti a concessione edilizia, l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata, dietro parere dell'ufficio tecnico, alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, la cui misura è pari al 10% dell'importo dei lavori stessi.
  3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio tecnico.
  4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili.
  5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 52 e 54 in quanto compatibili.

Articolo 71
Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

  1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 58, debbono essere approvati dal responsabile del servizio tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
  2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
  3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
  4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
  5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
  6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal responsabile del servizio tecnico.
  7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
  8. Le autorizzazioni di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
  9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio tecnico.
  10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio tecnico, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 72
Responsabilità - Deposito cauzionale

  1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
  2. Il comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 73
Recinzione aree - Materiali di scavo

  1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
  2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio tecnico.
  3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta raccolti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente ed in ogni caso secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 74
Introduzione e deposito di materiali

  1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
  2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
  3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
  4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 75
Orario di lavoro

  1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio tecnico.
  2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio tecnico.

Articolo 76
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

  1. Il responsabile del servizio tecnico, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
  2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 77
Vigilanza

  1. Il responsabile del servizio tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
  2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede, nel caso di risultato favorevole, alla restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 70 e 72.

Articolo 78
Obblighi e divieti per il personale del cimitero

  1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
  2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
    1. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
    2. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
    3. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
  3. Al personale suddetto è vietato:
    1. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
    2. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
    3. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
    4. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
    5. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
  4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare qualora il servizio sia garantito da dipendenti comunali; qualora invece il servizio sia stato appaltato si provvederà ad applicare le sanzioni pecuniarie previste nel capitolato.
  5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 79
Funzioni - Licenza

  1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
    1. svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
    2. fornire feretri e gli accessori relativi;
    3. occuparsi della salma;
    4. effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
  2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Articolo 80
Divieti

  1. E' fatto divieto alle imprese:
    1. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
    2. di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
    3. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
    4. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 81
Servizio di illuminazione elettrica votiva

  1. Su ogni tipo di sepoltura è consentita l'illuminazione elettrica votiva la cui installazione e gestione è effettuata in economia dal comune od appaltata ad una ditta privata.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 82
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

  1. All'interno del cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'amministrazione comunale potrà destinare, nel cimitero comunale, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 83
Mappa

  1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
  2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.
  3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 84
Annotazioni in mappa

  1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
  2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
    1. generalità del defunto o dei defunti;
    2. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
    3. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
    4. le generalità del concessionario o dei concessionari;
    5. gli estremi del titolo costitutivo;
    6. la natura e la durata della concessione;
    7. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
    8. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 85
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

  1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
  2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 86
Schedario dei defunti

  1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
  2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 83, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
  3. In ogni scheda saranno riportati:
    1. le generalità del defunto;
    2. il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 83.

Articolo 87
Scadenzario delle concessioni

  1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
  2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 88
Efficacia delle disposizioni del regolamento

  1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
  2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
  3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
  4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 89
Cautele

  1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
  2. In caso di contestazione, l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
  3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 90
Responsabile del servizio di polizia mortuaria

  1. Ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al responsabile del servizio affari generali e del servizio tecnico l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.
  2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano ai responsabili degli uffici di cui al precedente comma su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del consiglio comunale o del sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 91
Concessioni pregresse

  1. Salvo quanto previsto dall'art. 87 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
  2. Per le concessioni pregresse di durata illimitata, in sepolture individuali, è consentita la sovrapposizione di una seconda salma nella stessa area per anni 60, previo pagamento della tariffa in vigore. In tal caso, per la precedente concessione decade la perpetuità e la concessione dell'intera tomba scadrà al termine della sovrapposizione.
  3. Per le concessioni a tempo determinato, non scadute e per le quali è dovuto il pagamento della tariffa di sovrapposizione, questa è consentita per la durata di ulteriori 30 anni non rinnovabili.
  4. Per le concessioni a tempo determinato scadute e che presentano la possibilità di tumulazione di una seconda salma in sovrapposizione, può essere concesso, a richiesta, il rinnovo della concessione dell'intera tomba (2 posti per 30 anni) solo a favore delle persone di cui all'art. 60, comma 5.

Articolo 92
Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Articolo 93
Tariffe

  1. Le tariffe relative ai diritti e concessioni citate nel presente regolamento sono disciplinate dallo schema di tariffario allegato.
  2. Le tariffe dei servizi dati in appalto sono modificabili solo mediante deliberazione della giunta comunale, previo accordo con la ditta interessata.

Articolo 94
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA
SCHEMA TARIFFE

Art. 36, comma 2

Diritto di posa copritomba € 25,82

Art. 37, comma 4

Diritto di tumulazione resti in area o tomba € 51, 65

Art. 38

Deposito provvisorio il loculo (tar. mensile) € 25,82

Art. 58, co. 1, lett. a)

Aree per tombe di famiglia o monumentali (durata concessione: 99 anni) € 1.032,91 al mq

Art. 58, co. 1, lett. b)

Aree per cappelle gentilizie(durata concessione: 99 anni) € 1.032,91 al mq

Art. 58, co. 1, lett. c)

Nicchie ossario per resti o ceneri individuali (durata concessione: 50 anni) € 381,85

Art. 58, co. 1, lett. d)

Aree per tumulazioni o inumazioni(durata concessione: 30 anni) € 774,69

Art. 58, co. 1, lett. e)

Tombe singole(durata concessione: 30 anni) € 1.291,14

Art. 58, co. 1, lett. e)

Tombe doppie(durata concessione: 30 anni) € 2.582,28

Art. 58, co. 1, lett. f)

Loculi individuali (epigei)(durata concessione: 30 anni) € 1.291,14

Art. 58, co. 1, lett. f)

Loculi individuali (in trincea)(durata concessione: 30 anni) € 774,69

Art. 58, co. 1, lett. f)

Loculi individuali “2000” (epigei)(durata concessione: 30 anni) € 1.549,37

Art. 61, co. 3

Diritto di tumulazione “ benemeriti” in tombe o cappelle di famiglia € 258,23

Art. 91, co. 2, 3

Diritto di sovrapposizione II salma € 516,46