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Comune di Vedano al Lambro

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO
Approvato con deliberazione C.C. n. 221 del
16 ottobre 1996
- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - Requisiti
- Articolo 3 - Durata in carica e rielezione
- Articolo 4 - Compiti e funzioni
- Articolo 5 - Rapporti con il Consiglio comunale
- Articolo 6 - Rapporti con il Sindaco
- Articolo 7 - Diritto di accesso
- Articolo 8 - Indennità e rimborso spese
- Articolo 9 - Presentazione delle candidature
- Articolo 10 - Modalità di elezione
- Articolo 11 - Revoca
- Articolo 12 - Mezzi e dotazioni organizzative
- Articolo 13 - Coordinamento di attività e convenzioni con altri Enti pubblici
- Articolo 14 - Disposizioni transitorie
- Articolo 15 - Entrata in vigore
- Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Difensore civico, le modalità di nomina dello stesso e l'organizzazione del relativo ufficio, in attuazione degli art. 74, 75, 76, 77, 78 dello Statuto.
- La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampie garanzie di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa.
- Non può essere nominato Difensore civico chi incorra nelle condizioni di incompatibilità indicate all'art. 75 dello statuto.
Articolo 3
Durata in carica e rielezione
- Il Difensore civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- Il Difensore civico può essere rieletto una sola volta.
- Il Difensore civico assolve il ruolo di garante del buon andamento, dell'imparzialità, dell'efficienza e della correttezza dell'azione amministrativa.
- L'intervento del Difensore civico può essere richiesto senza particolari formalità; l'istanza può essere avanzata per iscritto o verbalmente dall'interessato, fornendo tutti gli elementi necessari per individuare la pratica o il procedimento amministrativo per il quale viene richiesto l'intervento. In caso di richiesta verbale, il Difensore civico che la riceve, assume per iscritto notizie ed elementi necessari per individuare la pratica facendola sottoscrivere dall'interessato.
- Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa in presenza di abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
- Il Difensore civico informa il Sindaco o l'Assessore competente circa le iniziative assunte e le soluzioni intervenute sulle questioni a lui sottoposte. Riferisce direttamente al Consiglio comunale quando si tratti di censurare l'operato di un amministratore. Quando riscontri abusi, ritardi, irregolarità, disparità di trattamento o disfunzioni, che costituiscano inadempimento di un dovere d'ufficio di un dipendente, propone al Sindaco l'avvio di un procedimento disciplinare.
- In ogni caso il Difensore civico informa i soggetti che hanno richiesto il suo intervento delle iniziative intraprese, dei risultati ottenuti e delle azioni che possono, eventualmente, essere avviate in via amministrativa o giurisdizionale.
- Il Difensore civico svolge la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
- Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione.
Articolo 5
Rapporti con il Consiglio comunale
- Il Difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
- La relazione viene rimessa dal Difensore civico al Sindaco il quale, entro 30 giorni dalla presentazione, la inserisce tra i punti all'o.d.g. del Consiglio comunale per la discussione. Copia della relazione deve essere messa a disposizione dei cittadini all'albo pretorio.
- Alla riunione del Consiglio comunale, nella quale viene discussa la relazione, partecipa il Difensore civico il quale, a sua richiesta o su invito del Sindaco, può intervenire per fornire informazioni e chiarimenti.
- Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le eventuali deliberazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per ulteriori misure di competenza della Giunta o dell'Amministrazione, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo del Comune.
- In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può in qualsiasi momento chiedere di essere ascoltato dal Consiglio comunale.
Articolo 6
Rapporti con il Sindaco
- Il Difensore civico ha rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento.
- Il Difensore civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.
- Il Difensore civico, per l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto:
- di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- di consultare e ottenere copia di documenti amministrativi, con i soli limiti del segreto di ufficio definiti nelle norme attuative della legge n. 241/90 e dell'art. 8 del D.P .R. 352/92.
- L'obbligo di fornire notizie, la copia degli atti e quant'altro indicato nel precedente comma compete al responsabile del procedimento, quando sia stato designato, o, in difetto, al dirigente responsabile dell'ufficio competente.
- Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti, anche interni, formati dalle Amministrazioni o, comunque, utilizzati dalle stesse ai fini dell'attività amministrativa.
- Le notizie e le informazioni richieste sono fornite al Difensore civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono fornite per iscritto.
- Il rilascio delle copie deve essere effettuato in carta libera, senza rimborso di spese e nel più breve tempo possibile, comunque entro tre giorni dalla richiesta. Nel computo del predetto termine non si tiene conto dei giorni festivi e, per gli uffici che effettuano servizio per cinque giorni settimanali, del sabato.
Articolo 8
Indennità e rimborso spese
- Al Difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli Assessori comunali. 2. Spetta inoltre al Difensore civico il rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
Articolo 9
Presentazione delle candidature
- Le candidature alla carica di Difensore civico sono presentate al Sindaco, mediante domanda scritta, entro 60 giorni prima della scadenza del Difensore in carica, ovvero non oltre 45 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza dalla carica.
- L'aspirante deve dichiarare nella domanda, sotto la sua responsabilità:
- il cognome ed il nome;
- data e luogo di nascita;
- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
- di non aver subito condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
- di non aver in corso procedimenti penali;
- il recapito dove sarà trasmessa ogni comunicazione;
- di non incorrere nelle incompatibilità indicate all'art. 75 dello statuto. - Alla domanda l'aspirante deve allegare il suo curriculum professionale consistente in una relazione, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità, che contenga l'espressa indicazione dei suoi titoli di studio, di abilitazione, di specializzazione e l'illustrazione delle sue esperienze professionali, formulata in modo da poter evidenziare la sua competenza giuridico amministrativa.
- Le candidature sono rese pubbliche, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, mediante affissione all'albo pretorio.
- Nei 10 giorni successivi alla data di inizio dell'affissione all'albo pretorio, i cittadini, gli enti e le associazioni possono rivolgersi al Sindaco formulando motivati rilievi sulle proposte.
- Scaduto il termine di 10 giorni il Sindaco trasmette copia della documentazione raccolta ai Consiglieri comunali.
Articolo 10
Modalità di elezione
- L'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al comma 6 dell'articolo precedente.
- Il Difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- Il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico entro 5 giorni dalla deliberazione del Consiglio comunale, invitandolo a rendere davanti a lui, entro 15 giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della carica ed il giuramento secondo la formula dell'art. 11 del DPR n. 3/1957.
- Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate all'art. 75 dello statuto.
- Il Difensore civico è inoltre revocabile per gravi motivi, tali da pregiudicare l'autorevolezza ed il prestigio della funzione attribuita. La relativa deliberazione è assunta dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- La proposta di revoca è formulata per iscritto da uno o più Consiglieri comunali o dal Sindaco, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta successiva alla sua presentazione.
Articolo 12
Mezzi e dotazioni organizzative
- L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, dispone di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
- In relazione alle funzioni attribuite e all'attività svolta, al Difensore civico sono assicurati il supporto della struttura comunale e le risorse determinate dal Consiglio.
- In apposito capitolo del bilancio comunale è disposto lo stanziamento complessivo per il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico.
- Entro il 31 ottobre di ogni anno il Difensore civico segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari, da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo, per il funzionamento del suo ufficio.
Articolo 13
Coordinamento di attività e convenzioni con altri Enti pubblici
- Il Difensore civico può prendere contatti con i Difensori civici di altre amministrazioni pubbliche e comunque con quello regionale, al fine di coordinare con essi le proprie attività.
- Il Difensore civico può chiedere all'Amministrazione comunale di instaurare forme di collaborazione, a questo riguardo anche stipulando apposite convenzioni nei limiti previsti dal bilancio previsionale.
Articolo 14
Disposizioni transitorie
- In sede di prima applicazione le candidature per la carica di Difensore civico sono presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- Entro 90 giorni dall'entrata in carica il Difensore civico presenta al Sindaco un piano di attività per il primo anno di funzionamento ed una previsione di spesa da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.
- Il presente regolamento entra in vigore esperite le formalità di pubblicazione così come previste dall'art. 80 dello Statuto Comunale.
- Copia del regolamento sarà inviata, entro 30 giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, alle istituzioni dipendenti dal Comune e agli enti ed organismi che rappresentano categorie di cittadini e che, quindi, possono aver interesse all'eventuale tutela offerta dal Difensore civico.
