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Comune di Vedano al Lambro

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 26.03.01

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE

TITOLO III - PUBBLICITA'

TITOLO IV - SCELTA DEL CONTRAENTE

TITOLO V - CONCESSIONI

TITOLO VI - AGGIUDICAZIONE

TITOLO VII - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 21 DEL 26.03.01

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento è disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune, per tutte le tipologie contrattuali consentite all'Ente.

Articolo 2
Scopo

Le norme del presente regolamento sono finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico proprio dell'Amministrazione operando secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento, e con i criteri di economicità, efficacia e pubblicità

TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE

Articolo 3
Analisi e proposte

Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale nonché, in particolare, del PEG adottato dalla Giunta comunale, prima di procedere con la determinazione a contrattare, il Responsabile del servizio effettua le necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto.

Articolo 4
Determinazione a contrattare

  1. La determinazione a contrattare precede necessariamente la procedura di scelta del contraente e la stipulazione del contratto.
  2. La determinazione di cui al presente articolo, in relazione a quanto dispone l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, deve obbligatoriamente indicare:
    1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
    2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
    3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
  3. Competente ad assumere la determinazione a contrattare è il Responsabile del servizio interessato, ad eccezione dei casi di affidamento in concessione di pubblici servizi e di attività, per i quali la competenza appartiene al Consiglio comunale. Sono inoltre esclusi dalla competenza diretta del Responsabile - se non è prevista dal PEG - i provvedimenti relativi agli investimenti, alle manutenzioni straordinarie, riguardanti beni e servizi o lavori che vincolano i bilanci degli anni successivi, appalti di servizi nuovi, o riguardanti decisioni in merito alla "esternalizzazione" di servizi.

Articolo 5
Commissioni di gara

  1. Ad ogni esperimento di gara è preposta una Commissione di gara, nominata dal Responsabile del servizio con propria determinazione, la quale, fatte salve le diverse disposizioni di legge in materia, è così composta:
    1. Presidente: Responsabile del servizio cui la gara si riferisce;
    2. Componente: dipendente del comune con competenze nella materia oggetto della gara, o in mancanza, una persona esterna opportunamente scelta con la determinazione di cui al primo comma tra esperti nel settore;
    3. Un ulteriore componente, come alla lettera precedente, se il Responsabile ritiene opportuno nominarlo in relazione alla complessità della procedura di valutazione;
    4. Segretario: un dipendente scelto tra il personale appartenente al servizio interessato, o, in mancanza, scelto tra il personale di altri servizi. Il segretario esegue la trascrizione a verbale delle operazioni di gara.
  2. Prima di procedere all'apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.
  3. I componenti della Commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro eventuali valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.
  4. In caso di divergenze tra i componenti, la decisione finale sarà assunta dal Presidente della Commissione di gara, con la contestuale verbalizzazione del dissenso degli altri commissari.

TITOLO III - PUBBLICITA'

Articolo 6
Pubblicità: regime generale

  1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa nazionale e da quella comunitaria.
  2. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara deve essere indicato il nome del Responsabile del procedimento.

Articolo 7
Pubblicità: regime particolare

  1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 6, l'Amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria, ove possibile anche telematica, per portare a conoscenza del maggior numero di interessati, l'esecuzione della gara.
  2. È sempre prescritta, in ogni caso, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio comunale.

TITOLO IV - SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 8
Scelta del contraente

  1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalla vigente legislazione statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.
  2. Allorquando l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, sia per il numero dei concorrenti che per la particolarità della materia contrattuale, la stessa può procedere ad una prima selezione di aspiranti contraenti, sulla base di specifici criteri, e ammettere alla gara coloro che, in ragione di un punteggio minimo riportato, vengono considerati idonei ad assolvere le obbligazioni contrattuali.

Articolo 9
Casi particolari di esclusione

È escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

Articolo 10
Trattativa privata

  1. La trattativa privata, ai fini del presente regolamento, consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, senza esperire alcuna delle procedure ufficiali di gara previste dalla vigente normativa.
  2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo quando sussistono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le forme normali di contrattazione e in particolare quando vi siano ragioni di particolare urgenza, nonché quando sussistano le altre fattispecie previste dalle leggi in materia.
  3. In relazione al comma precedente, non è consentito adottare il metodo della trattativa privata sulla base di un generico riferimento all'idoneità di una ditta, senza indicare come necessario, le circostanze particolari che rendono urgente e conveniente il ricorso alla trattativa.
Articolo11
Valutazione delle offerte
Per gli appalti a trattativa privata precedute da indagini di mercato informali, la valutazione delle offerte è affidata al Responsabile del servizio interessato, ovvero al Responsabile del procedimento.

TITOLO V - CONCESSIONI

Articolo 12
Tipologia

  1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:
    1. progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche;
    2. affidamento di servizi;
    3. concessione di aree demaniali;
    4. attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.
  2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

Articolo 13
Organo competente

  1. La scelta dell'istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
  2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per la determinazione a contrattare.

Articolo 14
Commissione di gara

Per la composizione ed il funzionamento della Commissione si applica la disciplina prevista dall'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 15
Scelta del contraente

  1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione, avviene, di norma, con sistema di gara ad evidenza pubblica, mediante appalto-concorso o licitazione privata.
  2. L'affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche, avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità e le procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici.
  3. Nei casi previsti dall'art. 10 del presente regolamento, si può procedere mediante trattativa privata.

Articolo 16
Disciplina di concessione

Unitamente all'atto di concessione, se necessario, può essere predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario, inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione nonché gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

Articolo 17
Trasformazione o annullamento del rapporto

Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l'Amministrazione può procedere, per motivi di pubblico interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Articolo 18
Concessioni particolari

  1. In casi particolari, specificamente previsti dalla legge, trovano applicazione le norme disciplinanti i diversi servizi.
  2. In particolare, per quanto attiene la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, trovano applicazione gli specifici regolamenti comunali approvati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Articolo 19
Convenzioni

  1. Se è necessario, l'Amministrazione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'acquisizione di beni, servizi ed altre utilità.
  2. Se dall'esecuzione dell'atto convenzionale deriva la necessità della stipula di contratti o della emanazione di provvedimenti amministrativi, questi seguono le regole giuridiche che sono proprie di tali atti.

TITOLO VI - AGGIUDICAZIONE

Articolo 20
Competenza per l'aggiudicazione

Competente ad aggiudicare il contratto al privato è il Responsabile del servizio interessato mediante apposita determinazione, con la quale si approvano anche i verbali di gara.

TITOLO VII - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Articolo 21
Documentazione da presentare per la stipulazione

  1. La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare all'Ufficio Segreteria tutta la documentazione richiesta e nei termini indicati dall'ufficio stesso, necessari per la stipulazione del contratto.
  2. Se richiesti, sono compresi nella documentazione di cui al comma precedente anche i documenti riguardanti situazioni giuridiche od economiche già anteriormente autocertificate in sede di gara, in particolare quando possa risultare difficoltosa la verifica d'ufficio.

Articolo 22
Contenuto e forma dei contratti

  1. I contratti devono avere per clausole essenziali quelle previste dai capitolati speciali d'appalto o fogli "patti e condizioni" oppure dagli specifici capitolati speciali approvati contestualmente ai progetti esecutivi.
  2. I contratti hanno di norma la forma dell'atto pubblico-amministrativo (o dell'atto pubblico redatto da notaio) nei casi ed alle condizioni previsti dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n. 604, ovvero: alienazioni, locazioni, appalti di cose o di opere, concessioni di qualsiasi natura.
  3. I contratti di cui al comma precedente sono stipulati in forma pubblica o pubblico-amministrativa anche se preceduti da licitazione privata o trattativa privata e se vi sia l'intervento di terzi garantiti o cauzionanti.
  4. Nel caso in cui non vi sia stata gara o la trattativa privata non è stata caratterizzata dall'intervento di terzi garantiti o cauzionanti e l'importo degli stessi non sia superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta comunale con la delibera di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la forma dei contratti sarà quella prevista dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e precisamente:
    1. per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal Funzionario rappresentante l'Amministrazione;
    2. per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
    3. con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
    4. per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Articolo 23
Competenza a stipulare i contratti

La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia, viene attribuita al Responsabile del servizio interessato, o in mancanza, da altro Responsabile di servizio.

Articolo 24
Spese contrattuali

Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico del privato contraente, salvo quelle per le quali la legge non disponga diversamente.

Articolo 25
Gestione del contratto

  1. Il contratto è redatto a cura dell'Ufficio Segreteria del Comune, è sottoscritto tra le parti in un unico originale e dello stesso si fanno due copie conformi.
  2. All'ufficio interessato deve essere trasmessa una copia del contratto con il fascicolo relativo.

Articolo 26
Cauzioni

  1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle norme del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e dalla legge 10 giugno 1982 n. 348.
  2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
  3. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale, se non diversamente disposto dal bando di gara o dal capitolato.
  4. Il titolo originario delle cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie, dovrà essere custodito presso l'Ufficio Segreteria ovvero presso la Tesoreria Comunale, previa redazione di apposito verbale di consegna, qualora lo preveda l'apposita convenzione per la gestione del servizio. Dell'originale devono essere fatte due copie: l'una da inserire nel fascicolo per l'ufficio interessato e l'altra da depositare presso l'Ufficio Segreteria.
  5. Per i lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche.

Articolo 27
Svincolo cauzione

  1. Lo svincolo della cauzione deve essere disposto con apposita determinazione del Responsabile del servizio interessato.
  2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce e previa definizione delle relative contabilità.

Articolo 28
Subappalto

  1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente.
  2. L'autorizzazione al subappalto è concessa se il subappalto è ritenuto utile per la migliore esecuzione del contratto ed il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Articolo 29
Controllo e vigilanza

  1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dall'Amministrazione comunale, tramite il competente servizio.
  2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
  3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO VIII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 30
Definizione delle controversie - Arbitrato

  1. La soluzione delle controversie con il privato contraente può essere definita da arbitri soltanto se le parti lo consentono.
  2. La clausola compromissoria può essere inserita nel contratto soltanto se le parti lo consentono.
  3. La stessa può comunque sempre essere derogata, se entrambe le parti dichiarano di rinunciarvi, preferendo adire la giurisdizione statale.

Articolo 31
Designazione dell'arbitro

  1. Nel caso si proceda ad arbitrato, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge in materia, l'Amministrazione comunale nomina uno degli arbitri, il privato contraente nomina il secondo arbitro e i due arbitri, congiuntamente, nominano un terzo arbitro che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale.
  2. L'arbitro nominato dall'Amministrazione comunale deve essere in ogni caso un magistrato amministrativo od ordinario, in servizio o in quiescenza, o un avvocato iscritto all'apposito albo. Se si tratta di magistrato in servizio, questi deve conseguire l'autorizzazione da parte del proprio organo di autogoverno.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32
Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

  1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore del Comune è tenuto, per tutta la durata della prestazione, ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e soci.
  2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
  3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste eventualmente nel capitolato e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

Articolo 33
Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 34
Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 35
Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 36
Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
  1. le disposizioni comunitarie;
  2. le leggi nazionali e regionali;
  3. i regolamenti governativi;
  4. lo statuto comunale;
  5. il regolamento di contabilità;
  6. il regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Articolo 37
Rinvio dinamico

  1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
  2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
  3. In caso di eventuale contrasto fra le disposizioni del presente regolamento e specifiche disposizioni di legge, o aventi valore di legge in materia, vengono disapplicate le norme regolamentari.