Comune di Vedano al Lambro

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
APPROVATO CON DELIBERA C.C. IN DATA 15.03.2007
- Articolo 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- Articolo 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Articolo 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO
- Articolo 4 - BASE IMPONIBILE - VALORE
- Articolo 5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
- Articolo 6 - VALIDITA' DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA
- Articolo 7 - FABBRICATI FATISCENTI
- Articolo 8 - NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 9 - UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 10 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Articolo 11 - ESENZIONI
- Articolo 12 - DICHIARAZIONE ICI
- Articolo 13 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- Articolo 14 - RISCOSSIONE
- Articolo 15 - MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI
- Articolo 16 - COMPENSAZIONE
- Articolo 17 - RISCOSSIONE E RIMBORSO DI CREDITI DI MODESTA ENTITA'
- Articolo 18 - ARROTONDAMENTO
- Articolo 19 - COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
- Articolo 20 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
Articolo 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo “Statuto dei diritti del contribuente” di cui alla Legge 27.07.2000 n.212.
Articolo2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
- Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli o con altra destinazione urbanistica così come definiti nei successivi articoli, siti nel territorio del Comune a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Articolo 3
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO
- Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato e/o accatastato. - Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo d'imposta. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
- Non sono considerate edíficabili :
- le aree occupate dai fabbricati come definiti dal comma 1 del presente articolo e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale
mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento
di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei
prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura,
a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti
l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli
a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'articolo
11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente
obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo
d'imposta. La cancellazione ha
effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. L’agevolazione non trova applicazione per le Società e/o persone giuridiche. Ai fini dell’agevolazione di cui sopra gli imprenditori agricoli, persone fisiche, devono essere iscritti nel registro delle Imprese di cui all’art. 8 della legge 29/12/1993 n. 580 (CCIAA), come previsto dall’art. 2 del D.L. 262/2006.
- Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura di cui alla L.R. 93/80.
Articolo 4
BASE IMPONIBILE - VALORE
A - FABBRICATI
- Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito
da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti
in catasto vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati
del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
-34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale c/1 (negozi e botteghe);
-50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale a/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
-100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.
-140 volte per i fabbricati iscritti in categoria catastale B (immobili per uso di alloggi collettivi) - I fabbricati eventualmente risultanti non censiti al catasto edilizio urbano dovranno essere dichiarati, a cura del soggetto passivo interessato, all’Agenzia del Territorio con le procedure previste dal D.M. 19/04/1994 n. 701.
- Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.
- Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.
- Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzatì,
fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di
ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione,
all'ammontare, al lordo delle quote d'ammortamento, che risulta dalle
scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione
dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore
o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento
adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994,
n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla
base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendila è stata
annotata negli atti catastali.
In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
B - AREE FABBRICABILI
- Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, saranno determinati sulla base di valori medi risultanti da atti pubblici regolarmente registrati.
- Qualora il contribuente abbia comunicato un valore dell’area edificabile in suo possesso in misura superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all’eccedenza d’imposta versata a tale titolo.
- La Giunta Comunale definisce annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili imponibili ICI. In caso di mancata adozione della delibera i valori di riferimento sono quelli approvati con il precedente atto della Giunta Comunale.
- In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore dei fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzìone o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
C - TERRENI AGRICOLI
- Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.
Articolo 5
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
- L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune.
- Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine suddetto, ha effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento.
- In caso di mancata approvazione dell’aliquota entro il termine di cui al comma 1, l’aliquota previgente si intende prorogata di anno in anno.
- L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Articolo 6
VALIDITÀ DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA
- I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare del diritto di proprietà e\o di altro diritto reale, sono considerati regolarmente eseguiti, per la stessa annualità, anche per conto degli altri contitolari sempre che coloro che hanno effettuato tale versamento si impegnino a non richiedere il rimborso dell’imposta versata per gli altri soggetti fiscali titolari del medesimo immobile; sarà analogamente considerato valido il versamento da parte del proprietario anziché dal titolare di altri diritti sull’immobile e viceversa.
Articolo 7
FABBRICATI FATISCENTI
- Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno sei mesi e/o nel caso in cui il fabbricato presenti lesioni tali da costituire pericolo per le cose o le persone.
- L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lett. A) e B) della Legge 5/8/1978, N° 457.
- Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett C), D) ed E), della Legge 5/08/1978 N° 457, rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, ossia la base imponibile è costituita dal valore dell’area edificabile e non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
- L’inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/00, dichiarazione disponibile presso l’ufficio tributi del Comune, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, documentazione fotografica, provvedimenti amministrativi, ecc..) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità. La dichiarazione deve essere allegata alla obbligatoria comunicazione di variazione ICI relativa all’anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la predetta condizione, che comunque non può essere inferiore ai sei mesi; il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l’ufficio tecnico comunale e l’Azienda Sanitaria Locale, secondo le rispettive competenze.
Articolo 8
NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE
- Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria.
Articolo 9
UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Sono equiparate alle abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate ;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione
principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o
di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore
della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali
anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale
c/2 (depositi,
cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e c/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.
- Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le, unità immobiliari
concesse in uso gratuito a
ai parenti in linea retta, ascendenti o discendenti di primo grado, (genitori e figli) che siano effettivamente residenti nell’abitazione indicata con autonoma posizione anagrafica.
Articolo 10
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
- Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detrae, fino a concorrenza dei suo ammontare, una somma annualmente stabilita dal Consiglio Comunale e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- Con la deliberazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 258,23 euro, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- La facoltà di aumentare le detrazioni a norma del precedente comma 2 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
Le esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili, sono quelle previste dall’art. 7 del D.L.gs 30.12.1992 n. 504, e dall’art. 7 del D.L. 30.09.2005 n.203, convertito con modificazioni dalla L. 2.12.2005 n. 248, così come successivamente modificato al comma 2 bis dall’art. 39 del D.L. 4.7.2006 n. 223. convertito nella L. 4.8.2006, n. 248.
- I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate.
- L’obbligo della dichiarazione di cui al comma precedente permane per tutti i soggetti interessati fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali come previsto dalla legge 248/2006.
- Comunque l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui al comma 1 permane per tutti i contribuenti in relazione ai dati e alle notizie connesse al pagamento dell’imposta che non si ricavano dal sistema di interscambio con l’Agenzia del Territorio.
- Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la dichiarazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
- Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio, fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo.
Articolo 13
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
- È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente limitatamente alle basi imponibili relative alle aree fabbricabili di cui al comma 5) dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, nonché nei casi previsti dall’art. 10 della legge 27/07/2000 n. 212.
- Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
- L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
Articolo 14
RISCOSSIONE
- Il Comune potrà decidere di riscuotere (liquidazione accertamento e riscossione) l’Imposta Comunale sugli immobili in tutte le forme ammesse dalla legge, compresa la riscossione in proprio dell’Ente in ottemperanza all’art. 52 del D.Lgs. 446/97.
- Il Comune sceglierà la forma di gestione e riscossione più idonea per realizzare l’interesse pubblico e che meglio risponderà ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell’azione della Pubblica Amministrazione.
- 2. La modalità di riscossione attualmente prescelta è quella diretta mediante proprio conto corrente postale comunale, intestato alla Tesoreria Comunale.
Articolo 15
MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI
- La misura annua degli interessi moratori, viene determinata dal Comune di Vedano al Lambro nello stesso saggio stabilito dall’art. 1284 del codice civile, che per il 2007 è pari al 2,5% in ragione d’anno e che deve intendersi modificato all’occorrenza coerentemente alle variazioni del tasso legale.
Articolo 16
COMPENSAZIONE
- La compensazione dei crediti e debiti, relativi ai tributi locali,
viene disciplinata come segue:
a) il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione, deve essere certo, liquido ed esigibile, perché discendente da apposito provvedimento scritto definito dall’ufficio, ovvero da pronuncia del Giudice Tributario;
b) nell’atto di compensazione, che deve essere compilato su apposito modulo prestampato dal Comune e presentato all’ufficio tributi contestualmente all’effettuazione della compensazione, deve essere espressamente indicato il suddetto titolo relativo al credito vantato e l’intero importo dovuto al Comune, prima della compensazione. - La compensazione può essere effettuata non solo tra debiti e crediti I.C.I. ma con debiti/crediti relativi a tutte le tipologie di tributi comunali.
Articolo 17
RISCOSSIONE E RIMBORSO DI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ
- Coerentemente con l’art. 25, della Legge n. 289 del 2002, non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per il cui importo ammonti fino a € 12,00 onnicomprensivi di interessi e/o sanzioni.
Articolo 18
ARROTONDAMENTO
Il pagamento dell’ICI deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Articolo 19
COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
-
In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale incentivante al personale addetto, ai sensi dell’art. 3, comma 57 della legge 23/12/1996, n. 662.
-
Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una quota del 10% del gettito ICI effettivamente incassato nell’anno di riferimento e derivante dall’attività di liquidazione ed accertamento. Il compenso viene liquidato annualmente con determina del Responsabile del servizio Finanziario, fra il personale addetto all’Ufficio che abbia contribuito all’attività di accertamento e liquidazione e nel seguente modo:
-Istruttore contabile 40%
-Collaboratore amministrativo 40%
-Esperto contabile 20%
Articolo 20
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
- Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
- Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.
