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Comune di Vedano al Lambro

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REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI (TARSU)

CAPO I - ISTITUZIONE DALLA TASSA - TARIFFE

CAPO II - ASSOGGETTABILITA' DELLE SUPERFICI - ESENZIONI - AGEVOLAZIONI

CAPO III - DENUNCE - VERIFICHE - ACCERTAMENTO

CAPO IV - RISCOSSIONE - SANZIONI E CONTENZIOSO

CAPO V - DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI (TARSU)

CAPO I
ISTITUZIONE DALLA TASSA
TARIFFE

Articolo 1
Istituzione della tassa

  1. E' istituita la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ai sensi e secondo le norme del Decreto Legislativo 15 Novembre 1983, n. 507 e successive modificazioni, e le disposizioni del presente regolamento.
  2. Per la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento alla normativa del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni, alla legislazione regionale vigente in materia, all'art. 39 della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146, nonché ai regolamenti comunali attinenti il servizio di smaltimento rifiuti e di igiene urbana adottati ai sensi del precitato D.P.R. 915/82 e dell'art. 59 del dlgs. n. 507/93.
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Articolo 2
Oggetto

  1. La tassa ha per oggetto il servizio relativo allo smaltimento - nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo - dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali ad essi assimilabili a norma di legge, prodotti nei locali a qualsiasi uso adibiti e nelle aree adibite a campeggi, a distributori di carburanti, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché in qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove i rifiuti possono prodursi, comprese quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa.
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Articolo 3
Limiti di applicazione territoriale

  1. L'applicazione della tassa è limitata alla zona del territorio comunale in cui è attuato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati.
  2. La perimetrazione del territorio è stabilita dal regolamento comunale di cui all'art.59 del dlgs. 507/93, adottato ai sensi artt. 3 e 8 del D.P.R. 915/82.
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Articolo 4
Soggetti passivi - solidarietà

  1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
  2. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dalla locazione, dall'affitto, dal comodato e comunque dalla conduzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
  3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione, affittati ad uso foresteria o con mobilio, è responsabile anche il proprietario dei medesimi.
  4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, di cui al succ. art. 25, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o disponibilità esclusiva. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.
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Articolo 5
Tariffa

  1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali od aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
  2. Le tariffe per ogni categoria o sotto categoria omogenea sono determinate con i criteri previsti dall'art. 65 del dlgs. 507/93 e debbono comunque risultare da un calcolo aritmetico che tenga conto del rapporto tra la superficie accertata per l'anno in corso ed il costo previsto per l'anno successivo ed i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa e secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, entro i limiti di legge.
  3. La Giunta Comunale delibera, non oltre il 31 Ottobre di ciascun anno, la tariffa della tassa da applicarsi per l'anno successivo, sulla base dei criteri indicati nei commi precedenti, individuando in particolare:

    1. le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
    2. i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;
    3. i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo così come definito dall'art. 61 del dlgs. n.507/93;
    4. i dati complessivi, sia qualitativi che quantitativi, consuntivi e preventivi, attinenti il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché quelli relativi al recupero e riciclaggio degli stessi sotto forma di materiali o energia.

  4. Ai fini dell'adempimento previsto dal comma precedente i gestori del servizio di smaltimento, tramite il competente ufficio comunale responsabile del servizio stesso, hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale l'ammontare dei costi previsti per l'anno successivo, avuto riguardo alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti.
  5. Qualora, nel termine di cui al terzo comma, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso.
  6. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che forma eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.
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Articolo 6
Commisurazione

  1. La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
  2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
  3. La superficie tassabile delle aree di cui all'art. 2 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
  4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
  5. A decorrere dal 1 gennaio 2005 e comunque dalla data di disponibilità dei dati  dell’Agenzia del Territorio, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel Catasto Edilizio Urbano, la superficie di riferimento, non può in ogni caso essere inferiore all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23.03.1998, n. 138.
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Articolo 7
Annualità

  1. La tassa, salvo i casi previsti nei successivi artt. 9,10,11 e 12, è annuale.
  2. Le variazioni nel corso dell'anno che comportano una diversa determinazione della tassa, non danno luogo a rimborsi o a riduzioni, né, d'altra parte danno luogo ad aumenti, fatte salve esplicite disposizioni legislative in merito.
  3. La tassa è ugualmente dovuta per intero anche se i locali vengono temporaneamente chiusi o se il servizio di smaltimento viene interrotto per cause di forza maggiore, fatte salve le specifiche riduzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
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Articolo 8
Disservizio e interruzione temporanea del servizio

  1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuata in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, relativo alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma 3 dell'art. 21 del presente regolamento.
  2. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta l'esonero del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma precedente.
  3. Se gli eventi di cui ai commi precedenti sono dovuti per ragioni, cause o responsabilità imputabili al concessionario gestore del servizio di raccolta, l'Ente eserciterà il diritto di rivalsa dei costi economici, ivi compresi gli sgravi, i rimborsi e le riduzioni di imposta applicati.
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Articolo 9
Decorrenza

  1. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
  2. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore, come previsto dall'art. 4 comma 4.
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Articolo 10
Cessazione

  1. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.
  2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
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Articolo 11
Tassa giornaliera di smaltimento

  1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.
  2. La misura determinata dalla Giunta Comunale in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, è maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
  3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recanti voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
  4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Leg.vo 15 Novembre 1993, n. 507 o, in mancanza, di autorizzazione , mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
  5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
  6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Leg.vo 507/93, relative alla tassa annuale.
  7. Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.
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Articolo 12
Servizio stagionale

  1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed assimilati sia limitato con apposita delibera e determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto dell'art. 3, comma 3.
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Articolo 13
Tariffe per le aree scoperte

  1. Le aree scoperte, accessorie o pertinenziali di civili abitazioni, non sono oggetto di tassazione.
  2. Le aree scoperte operative delle attività economiche sono oggetto di tassazione, con l’applicazione della specifica tariffa determinata dall’Organo competente.
  3. Le aree scoperte asservite ad attività svolte da organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 04.12.1997, non sono soggette alla tassa smaltimento rifiuti.
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Articolo 14
Tariffe per particolari condizioni d'uso

  1.  La tariffa viene ridotta, per particolari condizioni d’uso ai sensi dell’art. 66, comma 3 del D.Lgs. 507/93 nella misura seguente:
    - del 33% per le abitazioni con unico occupante certificato dai servizi demografici del comune;
    - del 20% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
    - del 20% per l’utente che versando nelle condizioni sopra richiamate abbia residenza o dimora per più di sei mesi all’anno in località fuori del territorio nazionale.
  2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
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CAPO II
ASSOGGETTABILITA' DELLE SUPERFICI
ESENZIONI - AGEVOLAZIONI

Articolo 15
Locali ed aree tassabili

  1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
  2. Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, tutti i vani principali o accessori, nessuno escluso, di seguito elencati:
    1. interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio(rimesse, autorimesse, serre, ecc.);
    2. adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici; a botteghe e laboratori di artigiani;
    3. adibiti all'esercizio di alberghi (compresi alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
    4. di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, sale cinematografiche e teatrali, ospedali e case di cura e simili, di stabilimenti e opifici industriali, con esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
    5. adibiti a circoli da ballo e divertimento, a sala da gioco e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
    6. adibiti ad ambulatori, poliambulatori e studi medici e veterinari, a laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, a saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
    7. adibiti a magazzini e depositi al servizio di qualsiasi tipo di attività (industriale, commerciale, artigianale, ecc.), ad autorimesse ed autoservizi, autotrasportatori, ad agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
    8. adibiti a scuole, collegi, convitti, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
    9. di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, religiosa, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.;
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Articolo 16
Locali ed aree intassabili

  1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono abitualmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione o debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
  2. Non sono soggette alla tassa le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra.
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Articolo 17
Esclusione della superficie tassabile

  1. Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori in base alle norme vigenti.
  2. Il disposto del comma precedente è esteso alle superfici facenti parte di ospedali, case di cure e simili, ove si producono rifiuti non assimilabili per qualità a quelli urbani a norma di legge ed al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 2 - quinquies e seguenti del D.L. 14 Dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella Legge 10 febbraio 1989, n. 45.
  3. Non sono assoggettabili alla tassa i fondi delle imprese agricole e relative pertinenze, in quanto i rifiuti ivi prodotti sono da considerare, a tutti gli effetti, speciali, ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. n. 361/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1987 n. 441. Sono invece da assoggettare al tributo i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni.
  4. L'intassabilità ha effetto a condizione che i soggetti interessati provvedano ad allegare alla denuncia di cui al successivo art. 26, nel caso in cui dichiari di provvedere direttamente allo smaltimento dei rifiuti, copia dell'ultima comunicazione fatta al Comune ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del D.P.R. 915/82, ovvero, nel caso in cui provveda allo smaltimento a mezzo di impresa od ente autorizzato, copia del contratto relativo.
  5. Per la gestione dei rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti urbani, il Comune, ai sensi dell'art. 39, comma 2 della Legge 22 Febbraio 1994, n. 146, si riserva di istituire un servizio pubblico integrativo i cui costi sono a carico di ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni, come si evince dal regolamento comunale di nettezza urbana.
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Articolo 18
Esclusioni dalla tassa

  1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.
  2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
    ATTIVITA’ DETASSAZIONE
    OFFICINE MECCANICHE
    (macchine utensili, tornitori saldatori, ecc)
    50%
    TIPOGRAFIE 40%
    FALEGNAMERIA 20%
    AUTOCAROZZERIE 60%
    AUTOFFICINE 50%
    GOMMISTI 20%
    AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO  30%
    DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 20%
    ROSTICCERIE 20%
    PASTICCERIE 20%
    LAVANDERIE E TINTORIE  20%
    VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE 50%
    OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 40%
    AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla L. 833/1978) 20%
    MARMISTI 60%
    IDRAULICI 50%
    MACELLERIE 50%
  3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
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Articolo 19
Esenzioni

  1. Sono esenti dalla tassa:
    1. i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente il Comune;
    2. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
    3. le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza - quali i titolariesclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall''INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, ecc. limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati;
  2. Le predette superfici, incluse nel computo della tassazione al fine di definire il tasso di copertura del servizio, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all’esercizio finanziario cui si riferisce la predetta iscrizione a bilancio. Il funzionario responsabile provvede, al termine dell’esercizio, alle opportune sistemazioni contabili, disponendo l’emissione di mandati e riversali a compensazione.
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Articolo 20
Condizioni per l'esenzione

  1. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che può essere presentata congiuntamente alla denuncia di cui all'art. 26 o in periodo successivo, a condizione che il richiedente dimostri di averne diritto.
  2. L'esenzione è comunque accordata con deliberazione della Giunta Comunale e decorre dal primo giorno del bimestre successivo all'esecutività della deliberazione stessa.
  3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione;
  4. L'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
  5. Allorchè queste vengono a cessare, l'interessato deve presentare, al competente ufficio comunale, la denuncia di cui all'art. 26 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.
  6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste dal presente regolamento e dal dlgs. 507/93.
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Articolo 21
Agevolazioni - riduzioni

  1. La tassa è soggetta ad agevolazioni e riduzioni nei casi che di seguito si evidenziano:
    -per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un’accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 30%;
    -per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 30%;
                              
  2. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall’anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per valutare l’effettivo vantaggio per il servizio stesso, previa valutazione tecnica e parere del Funzionario Responsabile di cui all’art. 27. Si applicano le disposizioni previste dall’ultimo comma dell’articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l’applicazione delle agevolazioni.
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Articolo 22
Agevolazione speciale

  1. Per i locali adibiti a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, statali e non statali, la tassa è commisurata all’effettivo periodo di utilizzo scolastico.
  2. Per i locali adibiti ad attività svolte da organizzazioni non lucrative di utilità sociale-ONLUS di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 46 del 04.12.1997, la superficie soggetta alla tassa smaltimento rifiuti è computata nella misura del 50%.
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Articolo 23
Classificazione dei locali e delle aree tassabili

  1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti categorie:
    • Abitazioni e box
    • Studi professionali e banche
    • Negozi o botteghe ad uso commerciale ed artigiano, pubbliche rimesse, depositi bagagli, aree destinate a banchi di vendita all’aperto, distributori di carburante, stabilimenti industriali od opifici, oltre che per rifiuti ordinari anche per rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani in relazione ai criteri dettati dallo Stato ai sensi dell’art. 4 – lett. E – D.P.R. 10/9/1982, n. 915, compresi depositi e magazzini in genere
    • Scuole, associazioni sportive e culturali, CRAL, uffici pubblici, palestre, autosilo
    • Negozi di erbivendoli, fruttivendoli, pescherie, pollerie e relativi retri, cinema, teatri ed altri locali ad uso divertimento
    • Alberghi, bar, caffè, ristoranti, trattorie, osterie, pasticcerie, latterie ed affini o simili
    • Enti di beneficenza, enti pubblici non economici, musei e biblioteche, associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, religiosa, sportiva, sindacale, enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc.;
  2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d’uso, con le categorie esistenti, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d’uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
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Articolo 24
Destinazione promiscua

  1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
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Articolo 25
Condominio- multiproprietà - centri commerciali

  1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  2. Il Servizio Tributi del Comune può richiedere all’amministratore del condominio di cui all’articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2, la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, dei locali in multiproprietà e di quelli del centro commerciale integrato.
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CAPO III
DENUNCE - VERIFICHE - ACCERTAMENTO

Articolo 26
Denunce

  1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
  2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
  3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituzioni, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
  4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
  5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
  6. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche, rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.
  7. In occasione di iscrizioni anagrafiche, di rilascio di autorizzazioni commerciali o altre pratiche concernenti i locali interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma.
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Articolo 27
Funzionario responsabile

  1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
  2. Il Sindaco è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
  3. In caso di esternalizzazione del servizio ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, a soggetto abilitato iscritto all’Albo Ministeriale di cui all’art. 53 del medesimo D.Lgs.446/97, le funzioni di cui ai commi precedenti possono essere conferite alla  Concessionaria.
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Articolo 28
Lotta all'evasione

  1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
    1. UFFICIO TRIBUTI:
      1. Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 26 e qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
      2. La "cartella del contribuente" di cui al precedente n. 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
      3. Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza;
    2. UFFICIO TECNICO:
      1. Dovrà assicurare all'ufficio tributi la segnalazione di quanto ritenuto importante ai fini dell'applicazione della tassa ivi inclusi i dati relativi alle superfici imponibili, nonché destinazione d'uso, sulla base degli elementi tecnici in possesso e connessi all'attività edilizia, assicurando comunque la più ampia collaborazione.
    3. UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONI
      1. Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.
    4. UFFICIO DI POLIZIA URBANA
      1. Dovrà assicurare all'ufficio tributi la più ampia collaborazione, per quanto è loro attribuito per competenze d'istituto, nonché nelle varie fasi dell'accertamento previste dai successivi articoli, ivi comprese le fasi di controllo dei dati e di accesso agli immobili.
    5. UFFICIO ANAGRAFE
      1. Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
      2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale e del funzionario responsabile, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.
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Articolo 29
Accertamento

  1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
  2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
  3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 27 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
  4. Gli avvisi di cui ai commi 1 e 2 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.
  5. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici iscritti all’Albo Ministeriale ex art. 53 del D.Lgs. 446/97 per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
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Articolo 30
Controllo dei dati

  1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 29, ultimo comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invio ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, nonché a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritto.
  2. L'ufficio tributi, sempre allo scopo di cui al comma precedente, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
  3. L'ufficio può, infine, invitare i contribuenti ed i proprietari e/o detentori dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
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Articolo 31
Accesso agli immobili

  1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'art. precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio tributi, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 29, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
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Articolo 32
Accertamento per presunzione semplice

  1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
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CAPO IV
RISCOSSIONE - SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 33
Riscossione

  1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71, comma 1 del D.Leg.vo 507/93, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi da formare e consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l’anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l’avviso di accertamento è notificato. I predetti importi sono arrotondati a euro 0,50 per difetto se la frazione non è superiore a euro 0,25 o per eccesso se è superiore.
  2. Nei ruoli suppletivi sono, di regola iscritti, gli importi o maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritti nei ruoli principali.
  3. Gli importi di cui al comma 1) sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendente di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.
  4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene il tributo, da parte del competente ufficio comunale, gli artt. 11 e 12, escluso il primo comma, 13, 18, primo e terzo comma, 19, secondo comma, 20 secondo comma, 21, secondo comma, 23,24, esclusa la seconda parte del secondo coma, 25,26, escluso l'ultimo comma, 27,28,29,30,31, e 42 del DPR 29.9.1973, n. 602.
  5. Si applicano in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel DPR 602/73 e nel DPR 28 gennaio 1988, n.43.
  6. Si applicano l'art. 298 del RD 1175/1931 e successive modificazioni.
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Articolo 34
Rimborsi

  1. Nei casi di errori e di duplicazioni ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
  2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, comma 3 e 4, del D. leg.vo 507/93, è disposto dall'ufficio comunale entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
  3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento.
  4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
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Articolo 35
Contenzioso

  1. Avverso gli avvisi di accertamento della tassa è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, competente per territorio, e contro la decisione di questa alla competente Commissione Regionale secondo il disposto di cui all'art. 1 del D.Leg.vo 31 dicembre 1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenuta dal D.Leg.vo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del Dlgs. n. 546) e per revocazione (art.64 del Dlgs. n. 546).
  3. Sino all'insediamento della commissione di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'art. 40.
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Articolo 36
Sanzioni

  1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. richiamati in vigore dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
  2. Per le seguenti infrazioni:
    1. omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
    2. denuncia originaria o di variazione risulta infedele;
    3. omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con un questionario;
    4. mancata esibizione o trascrizione di atti o documento o dell'elenco di cui all'art. 63, comma 4, del D.leg.vo 507/93;
    trova applicazione l'art. 76 del detto D.leg.vo 507/93.
  3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa.
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CAPO V
DISPOSIZIONE FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37
Pubblicità del regolamento o degli atti

  1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
  2. Il presente regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
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Articolo 38
Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito previste dalle vigenti norme e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
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Articolo 39
Norme di prima applicazione - differimento termini

  1. In sede di prima applicazione le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione:
    1. della determinazione delle tariffe con i criteri di commisurazione,di cui all'art. 6 del presente regolamento e dell'art. 65 del dlgs. n. 507/93, nonché alla modificazione alla classificazione delle categorie tassabili, per le quali si procederà, ai sensi dell'art.79 del precitato dlgs. n. 507, ad adottare apposito provvedimento entro il 31 ottobre 1995 con applicazione a decorrere dal 1 gennaio 1996;
    2. delle disposizioni regolamentari previste all'art. 3, comma 3, dall'art.4, comma 4, dell'art. 9, comma 2, dell'art.13 e 14, dell'art.25, dell'art.32, commi 3,4,5, e 6, che, ai sensi dell'art.79, comma 3, del dlgs. n. 507, hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.
  2. Il termine di presentazione delle denunce originarie o di variazione, nonché delle denunce integrative, relative agli ulteriori dati richiesti dell'art. 26 del presente regolamento per l'applicazione della nuova normativa, è differito dal 20 gennaio al 30 settembre 1994.
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Articolo 40
Contenzioso

  1. Sino alla data di insediamento della commissione prevista dal primo comma dell'art. 34, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso all'Intendenza di Finanza, secondo le modalità dall'art. 20 del T.U. 26 ottobre 1972, n. 638.
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Articolo 41
Termini per rideliberazione tariffe

  1. In deroga al termine previsto dell'art. 6, comma 3, le tariffe per l'anno 1994 possono essere modificate, in base ai criteri previgenti, entro il 28 febbraio 1994.
  2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del costo complessivo di gestione del servizio, la Giunta Comunale è autorizzata, anche in corso d'anno e comunque non oltre il 30 novembre 1994, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese impegnate ed entrate accertate, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 4 del dlgs. n. 507/93.
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Articolo 42
Casi non previsti dal presente regolamento

  1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
    1. le leggi nazionali e regionali;
    2. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti;
    3. il regolamento comunale di igiene;
    4. il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
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Articolo 43
Variazioni del regolamento

  1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di Legge.
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