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Comune di Vedano al Lambro

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REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

TITOLO III - AFFISSIONI

TITOLO IV - SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

TITOLO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

REGOLAMENTO
PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

  1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Articolo 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Articolo 3
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

  1. Il Comune appartiene alla V° classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2001 di n. 7.702 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Articolo 4
TARIFFE

  1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1’ gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno. (Nota: Art. 10, comma 1, lett. a) Legge 28.12.2001, n. 448)

Articolo 5
CATEGORIA SPECIALE

Agli effetti dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità’ e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di tipo commerciale il territorio del comune e’ suddiviso in due categorie in relazione all’importanza delle località applicando alla categoria speciale una maggiorazione del 150% della tariffa base.

Articolo 6
LOCALITA’ CATEGORIA SPECIALE

Le località in categoria speciale, la cui superficie complessiva non e’ superiore al 35% di quella del centro abitato – come delimitato ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 – sono indicate nell’allegato “A”, del presente regolamento.
La dotazione degli impianti installati nelle suddette località non supera il 50% di quella complessiva. (Nota: l'art. 10, comma 1, lett. b) Legge 28.12.2001, n. 448 ha esteso la possibilità' di istituire la categoria speciale a tutti i Comuni)

Articolo 7
TIPOLOGIA E QUANTITA' IMPIANTI PUBBLICITARI

  1. A - TIPOLOGIA
    L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI. (vedere Titolo V del presente Regolamento)
    I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

    - MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA

    - MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

    B - QUANTITATIVI IMPIANTI AFFISSIONI

    Quanto agli impianti per le affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 21 per ogni mille abitanti talchè, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 7.702 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in mq 147.

Articolo 8
FUNZIONARIO RESPONSABILE

  1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi e quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario responsabile all'uopo designato.
  2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al Concessionario.
  3. Il Concessionario, per l'espletamento degli adempimenti di cui ai ommi precedenti, è tenuto a mantenere un recapito o un apposito ufficio secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto.

Articolo 9
FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO

  1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
    el caso in cui il Comune stabilisse di non gestire direttamente il tributo può avvalersi di soggetti terzi, secondo le previsioni di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

TITOLO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’

Articolo 10
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

  1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
    Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

  2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

    a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

    b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;

    c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività;

Articolo 11
SOGGETTO PASSIVO

  1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
    E’ solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

  1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

  2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

  3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

  4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

  5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo dei minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

  6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.

  7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante opposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.

  8. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
    Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.

Articolo 13
APPLICAZIONE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONE IMPOSTE

  1. Le maggiorazioni d'imposta previste dalla vigente normativa, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
    Le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 14
PUBBLICITA’ LUMINOSA E ILLUMINATA

  1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.
    Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Articolo 15
DICHIARAZIONE D'IMPOSTA

  1. I soggetti passivi di cui all'art. 10 del presente Regolamento sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.

  2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
    Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

  3. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

  4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 507/1193, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 16
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

  1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
    Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
    Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo Concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

  2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.550,00.

Articolo 17
PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU SPAZIO AREE COMUNALI

  1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Articolo 18
RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO

  1. Il Comune, ovvero il Concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

  2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

  3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del Concessionario.

Articolo 19
PROCEDURA COATTIVA

  1. La riscossione coattiva dell'imposta viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e successive modificazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988, N. 43. Se la riscossione è svolta in proprio o affidata agli altri soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, la procedura coattiva è quella indicata dal R.D. 14.10.1910, n. 639. (Nota: art. 52, comma 6, D.Lgs. 446/97)

Articolo 20
RIMBORSI

  1. Entro il termine di due anni decorrente dai giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune, ovvero il Concessionario nel caso di gestione in concessione, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Articolo 21
CONTENZIOSO

  1. Le controversie concernenti i tributi di cui al presente Regolamento, sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
    Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.L.vo 546/1992.

Articolo 22
PUBBLICITA' ORDINARIA

  1. La pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, viene denominata ordinaria. La tariffa dell’imposta è calcolata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

  2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella riferita alla pubblicità ordinaria.

  3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

  4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa dell’imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazioneè del 100 per cento.

Articolo 23
PUBBLICITA’ CON VEICOLI

  1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l’imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura è con le modalità previste dall'art. 12, comma 1 D.lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all’art. 12, comma 4 D.Lgs.507/93.

  2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

  3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, suddivisi nelle seguenti categorie:

    a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
    b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg
    c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categoriePer i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

  4. Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell' impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

  5. L’imposta non è dovuta, altresì, per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per poter usufruire dell’esenzione, le Ditte o le Società debbono essere iscritte all’Albo istituito con Legge 6.6.1974, n. 298 e le relative scritte non devono essere integrate da forme pubblicitarie.

  6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 24
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

  1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare l'imposta è dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

  2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista.

  3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

  4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta è dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (art. 14 comma 4 D.Lgs. 507/93).

  5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista.

Articolo 25
PUBBLICITA' VARIA

  1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1 D.Lgs. 507/93.

  2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.

  3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

  4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art. 46, la tariffa dell'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 26
RIDUZIONI D'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 27
ESENZIONI DALL'IMPOSTA

  1. Sono esenti dall'imposta:

    a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

    b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

    c) la pubblicità comunque effettuata all’interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

    d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

    e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall’impresa di trasporto, nonchè le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

    f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

    g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

    h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

  2. L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq. (Nota: art. 10, comma 1, lett. c) Legge 448/2001)

TITOLO III
AFFISSIONI

Articolo 28
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque prive di rilevanza economica ovvero, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche.
Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI. (vedere Titolo V del presente Regolamento)

Articolo 29
SOGGETTO PASSIVO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Articolo 30
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

  1. Il diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati è dovuto:

    a) per i primi 10 giorni
    b) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione

  2. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 1 è maggiorato del 50 per cento.

  3. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

  4. Tutte le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

  5. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Regolamento. (Nota:Per i Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti e' previsto l'aumento del 100% per la prefissata ( art. 19 D.Lgs. 507/93))

Articolo 31
RIDUZIONE DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 31;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Articolo 32
ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 33
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

  1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.

  2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il Servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto i quantitativi espressi in formato e numero di manifesti.

  3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune ovvero il Concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

  4. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

  5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

  6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

  7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

  8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

  9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

  10. Il richiedente e colui nell’interesse del quale l’affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 34
AFFISSIONI URGENTI, FESTIVE E NOTTURNE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al Concessionario del servizio.

Articolo 35
CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO

Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 20 del presente Regolamento.

TITOLO IV
SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

Articolo 36
SANZIONI TRIBUTARIE

  1. Per l’omessa tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all’art. 14 si applica la sanzione amministrativa del 100% dell’imposta o del diritto dovuti.

  2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 26 a € 52.

  3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Articolo 37
INTERESSI

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura prevista dalla legge, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 38
SANZIONI AMMINISTRATIVE

  1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.

  2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo nonchè di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,59 a € 1549,38 (Nota: importi cosi' determinati dall'art. 145, comma 57, lett. c) Legge 23.12.2000, n. 388) con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

  3. Il Comune, o il Concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente Regolamento.

  4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonchè dell’imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

  5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonchè alla redazione e all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3, comma 3, del D.L.vo 507/1993.

Articolo 39
Diritto d’informazione del contribuente

Il testo del presente Regolamento e di ogni sua modifica o integrazione deve essere pubblicato nelle forme previste dalla legge.
Una copia dello stesso deve essere messa a disposizione al pubblico presso l’ufficio Tributi del Comune.

Articolo 40
Chiarezza e motivazione degli atti.

Tutti gli atti impositivi in materia di tributi locali (accertamento, liquidazione, rettifica, ecc) emanati dal Comune di Vedano al Lambro o da un suo Concessionario (ai sensi del D. Lgs. 466/97 art. 53 e D.M. 289/2000) formalmente incaricato devono indicare:

  • L'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  • Il Funzionario responsabile del Tributo al quale è possibile proporre un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela o il Concessionario in caso di gestione in concessione;
  • Le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Articolo 41
Diritto di interpello

Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto circostanziate e specifiche istanze concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, e limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’amministrazione entro il termine 120 giorni.
Analogamente non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente qualora l’amministrazione, dopo aver risposto ad una istanza circa una determinata questione, abbia mutato la propria interpretazione in merito all’identica fattispecie e non ne abbia data comunicazione all’interessato.

Articolo 42
OGGETTO

  1. Il presente Titolo disciplina il Piano generale degli impianti del Comune nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Articolo 43
IMPIANTI PUBBLICITARI - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIA, QUANTITA' DEGLI IMPIANTI E CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO.

  1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo 1, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

  2. Il Piano Generale degli impianti pubblici viene approv ato con deliberazione della Giunta Comunale.

  3. La Giunta stessa, almeno ogni tre anni, verifica lo stato di attuazione del Piano e provvede alle necessarie modificazioni ed integrazioni.
    Il Piano deve essere realizzato nel rispetto dei seguenti criteri:
    • Attuazione del Piano, che può avvenire per stralci funzionali, a partire dal Centro Storico;
    • Utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti già esistenti e loro rifacimento;
    • Rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico;
    • Salvaguardia dell'integrità dei nuclei abitati aventi particolari caratteristiche di omogeneità culturale, socioeconomica o di tipologia edilizia;
    • Salvaguardia di situazioni ambientali caratteristiche e degne di tutela;
    • Utilizzo, in ogni caso, di strutture e materiali per gli impianti tali da renderli il più possibile compatibili con l'ambiente circostante.

  4. Le insegne a bandiera dovranno essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale.

Articolo 44
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

  1. Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.

  2. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

    a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;

    b) un elaborato tecnico in scala con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato su suolo o soprassuolo pubblico;

    c) la descrizione tecnica dell'impianto o del tipo di cartello o insegna con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato; la descrizione può essere sostituita da un bozzetto a colori del mezzo pubblicitario;

    d) la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.

  3. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

  4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà
    essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Articolo 45
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

  1. Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.

  2. L'Ufficio Tecnico esaminerà della preposta Commissione le richieste in ordine cronologico di presentazione.

  3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l’Ufficio Tecnico inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.

  4. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonchè di eventuali canoni di concessione.

  5. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto.
    Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino.
    In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

  6. Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata.
    Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 43.

  7. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 14 del presente Regolamento che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.

  8. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione nei casi di esposizione di targhe professionali di formato non superiore a a mq 0,50, di locandine, targhe o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restante l'obbligo dell'assolvimento tributario di cui al punto 7.

Articolo 46
RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI O DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE

  1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione sono abusivi.
    Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 44 comma 5.

  2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonchè la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

  3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.

  4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune o il Concessionario del servizio provvedono alla copertura della pubblicità abusiva o alla defissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all’utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione.

  5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonchè del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un temine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o defissione.

  6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'ufficio economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito.
    Qualora l'ufficio economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.

  7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni.

Articolo 47
LIMITAZIONE ALLA PUBBLICITA' EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI

E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L.vo 30.4.92 n. 285, cosìcome modificato al D.L.vo 10.9.93 n. 360 con le seguenti limitazioni:

a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 20 alle ore 8 ;

b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;

c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Articolo 48
IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

  1. OGGETTO
    Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo Concessionario, secondo le norme di cui al D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 e del Titolo III del presente Regolamento.

  2. CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI

    1. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada;

    2. a seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:

      - TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:

      • verticali
        cm 70 X 100, 100 X 140, 140 X 200

      • orizzontali
        cm 100 X 70, 140 X 100, 200 X 140

      - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture di sezione adeguata, opportunamente protette, i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto.
      La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali, dalla banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100; le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali e precisamente:

      • tabelle verticali
        cm 70 X 100, 100 X 140, 140 X 200

      • tabelle orizzontali
        cm 100 X 70, 140 X 100, 200 X 140

  3. QUANTITA’ DEGLI IMPIANTI

    La superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente articolo 7, lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.
    Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:

    - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

    Vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Provincie e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 25% della superficie complessiva di cui all’articolo 7 lettera b).

    - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA

    Vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all’affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10% della superficie complessiva di cui all’articolo 7 lettera b).

    - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI

    Vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 65% della superficie complessiva di cui all’articolo 7 lettera b).

    -IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

    Viene disposta l’attribuzione a privati per l’installazione di impianti pubblicitari per l’affissione diretta una superficie massima pari al 5% della superficie obbligatoria prevista dall’art. 18 comma 3 del D.L.vo 507/1993.

  4. IMPIANTI GIA’ INSTALLATI - DISPOSIZIONI IN ADEGUATAMENTO

    1. vengono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per le affissioni già installate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

    2. con successivo atto deliberativo, la Giunta Comunale formalizzerà, previe ricognizione e verifica del rispetto delle quantità di cui al precedente articolo 7 lettera b) e delle relative ripartizioni di cui al punto 3 del presente articolo, le localizzazioni distribuendole per destinazione d’uso.
      Ove del caso disporrà, sentito l’organo tecnico competente, le integrazioni necessarie, ovvero le sostituzioni parziali o totali degli impianti onde adeguarli ai quantitativi e destinazioni previsti dal presente Regolamento.

Articolo 49
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI AFFISSIONI

  1. La Giunta Comunale, su proposta dell’Ufficio Tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo sulla base di riscontrate esigenze del servizio.
    Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.
    E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause.
    In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

  2. L'eventuale Concessionario del servizio, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre alla Giunta Comunale un adeguamento del piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni sulla base delle norme previste dal capitolato d'oneri e per motivate esigenze del servizio.

  3. La Giunta Comunale si esprime sulla proposta del Concessionario, approvandola, respingendola oppure apportando ad essa le modifiche ritenute necessarie.

Articolo 50
ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

  1. Ai sensi dell'articolo 3, del D.L.vo 507/93 verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio e in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.
    La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissato nel 5% della minima superficie prevista dall'art. 18, comma 3, del citato D.L.vo 507/93. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico secondo il disposto cui al precedente articolo 47, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica, e riferita esclusivamente agli impianti di grande formato.
    Tali impianti devono essere fomiti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 43 e seguenti del presente Regolamento.

  2. Detti spazi, ove del caso, saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione previa predisposizione di apposito capitolato d’onere che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche se collocati, gli impianti, sul suolo pubblico nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernentile autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.
    Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51
NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Articolo 52
NORME TRANSITORIE

  1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro un anno della sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell’autorizzazione.
    In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati queste ultime salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

  2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni, l’ubicazione, la ripartizione per destinazione a seconda della natura istituzionale, sociale e commerciale, dovrà essere adeguata nel termine di un anno dall’approvazione del presente Regolamento e ciò anche al fine si stabilire l’equilibrio tra gli impianti in categoria speciale e in quelli di categoria normale.

    A tale scopo dovrà procedersi alla formazione di un piano collettivo o sostitutivo di quello eventualmente già adottato sulla base della previgente normativa.

    Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costitutivo da Funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale; se il servizio è affidato in concessione, fa parte del gruppo di lavoro anche il responsabile del servizio designato dal Concessionario.

Articolo 53
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2003.