Comune di Vedano al Lambro

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)
(D.Lgs.15/12/1997,n.446,art.63)
Approvato con delibera C.C n. 57 del 27.11.2000, modificata con delibera
C.C. n.5 del 29.01.2001
- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione
- Articolo 3 - Domanda di occupazione
- Articolo 4 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Articolo 5 - Obblighi del concessionario
- Articolo 6 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 7 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 8 - Rinnovo della concessione
- Articolo 9 - Commercio su aree pubbliche
- Articolo 10 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 11 - Classificazione delle strade
- Articolo 12 - Tariffe - Durata delle occupazioni
- Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone
- Articolo 14 - Soggetto passivo
- Articolo 15 - Agevolazioni
- Articolo 16 - Esenzioni
- Articolo 17 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Articolo 18 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Articolo 19 - Riscossione coattiva
- Articolo 20 - Sanzioni
- Articolo 21 - Disposizioni finali e transitorie
REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP)
(D.Lgs.15/12/1997,n.446,art.63)
Approvato con delibera C.C n. 57 del 27.11.2000, modificata con delibera
C.C. n.5 del 29.01.2001
Articolo 1
Ambito e finalità del regolamento
- Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.15/12/1997, n.446, art.63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.
- Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
Articolo 2
Destinazione delle occupazioni ed atto di concessione
- Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
- Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui art.1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico di merci.
- Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate
abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
- In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
- Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
- Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.
Articolo 3
Domanda di occupazione
- Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art.1, co.2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
- La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito
stampato predisposto dal comune e deve contenere:
- nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del codice fiscale;
- l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
- La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere
presentata:
- per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- per le occupazioni temporanee: almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.
- Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.
Articolo 4
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione
- Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
- L'atto di concessione deve contenere
- gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.3, co.2;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento.
Articolo 5
Obblighi del concessionario
- Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto
di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa;
- versamento del canone alle scadenze previste.
Articolo 6
Decadenza ed estinzione della concessione
- Sono causa di decadenza della concessione:
- il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- le violazioni delle norme di legge o regolamenti in materia di occupazione di suolo pubblico;
- la mancata occupazione, senza motivo, del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, nei 3 giorni successivi in caso di occupazione temporanea.
- Sono causa di estinzione della concessione:
- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario
- Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già pagato non verrà restituito.
Articolo 7
Modifica, sospensione e revoca della concessione
- L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato.
- La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.
Articolo 8
Rinnovo della concessione
- I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
- Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.
Articolo 9
Commercio su aree pubbliche
- Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.
- Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.
Articolo 10
Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- I criteri per la determinazione della tariffadel canone sono individuati
dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
- entità dell'occupazione espressa in metri uadrati o metri lineari;
- durata dell'occupazione;
- valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione e dalle modalità di occupazione.
- La classificazione delle tipologie assoggettate al canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche, è la seguente:
Occupazioni temporanee:- Occupazioni effettuate da pubblici esercizi (bar-etc.)
- Occupazioni effettuate da esercizi commerciali (negozi)
- Occupazioni effettuate da ambulanti e produttori agricoli nel mercato settimanale e ambulanti itineranti
- Occupazioni effettuate da espositori- chioschi
- Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (bancarelle in genere)
- Occupazioni effettuate da ambulanti e produttori agricoli nel ercato settimanale, con operatori a spunta
- Occupazioni effettuate con parco divertimenti, spettacoli viaggianti e circensi
- Occupazioni effettuate con fioriere o altri ingombri d'arredo
- Occupazioni attività edilizia (ponteggi-scavi- etc) e traslochi
- Occupazioni spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico
- Tariffa ordinaria e per tutte le occupazioni non previste nelle precedenti
Occupazioni permanenti:- Passi carrabili
- Occupazioni con tende fisse o retrattili
- Occupazioni effettuate da chioschi fissi (giornali, fiori, etc)
- Occupazioni effettuate con fioriere o dissuasori stradali
- Occupazioni spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico
- Occupazioni con distributori carburante
- Tariffa ordinaria e per tutte le occupazioni non previste nelle precedenti categorie
- Il versamento del canone ed eventuali accessori, se dovuti, è arrotondato alle 1000 lire per difetto se la frazione è inferiore alle 500 lire, o per eccesso se è superiore.
Articolo 11
Classificazione delle strade
- Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in una unica categoria, che comprende tutte le vie che compongono la rete stradale del territorio del Comune
Articolo 12
Tariffe - Durata delle occupazioni
- Il canone è dovuto in base alle tariffe che saranno deliberate dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento, ai sensi della vigente normativa.
- Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità dal 1° gennaio successivo.
- Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare", indipendentemente dalla data d'inizio delle stesse.
- Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista per le singole tipologie ed il canone è dovuto a giorno, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore alle 24 ore.
Articolo 13
Modalità di applicazione del canone
- Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
- Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino a mezzo metro quadrato o lineare.
- Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
- Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone stabilito dalla normativa in materia. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed il canone per queste occupazioni deve essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
- Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto.
- Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione e gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
- Le occupazioni permanenti e temporanee relative a superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 25%.
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni,
giochie divertimenti di spettacoli viaggianti le superfici sono calcolate
nel seguente modo:
- per la parte eccedente i mq 100 di occupazione, al 25% della tariffa, fino a mq 1.000
- per la parte eccedente i mq 1.000 di occupazione, al 10% della tariffa.
- Sono esenti dal canone:
- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all’art.87, comma 1, lettera C), T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R.22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, e ricerca scientifica;
- e occupazioni per i parcheggi i destinati a soggetti portatori di handicap;
- le tabelle indicative delle fermate edegli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- le occupazioni di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- le occupazioni delle aree cimiteriali;
- le occupazioni effettuate con manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l’area non ecceda i 10 metri quadrati,
- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazioni di pubblici servizi;
- mercatino domenicale dell’antiquariato;
- associazioni e società sportive, culturali, di assistenza e beneficenza,senza scopo di lucro, purchè l’area non ecceda i 10 metri quadrati;
- i giostrai che occupino aree di proprietà comunale con roulottes e case mobili, solo per il periodo in cui sia installato il luna park;
- le occupazioni di suolo pubblico effettuate con accessi e passi carrabili.
Articolo 17
Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Per le occupazioni permanenti, il canone deve essere corrisposto " ad anno solare".
- Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 Aprile di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
- Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Vedano al Lambro con l'indicazione "Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
- Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a lire cinque milioni.
Articolo 18
Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art.17, co.4, o anche con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.
- Se trattasi di concessioni per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
Articolo 19
Riscossione coattiva
- La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze
fissate nel presente Regolamento avviene:
- mediante procedura di cui al D.P.R.29/09/73 n.602 se affidata alla concessionaria del servizio di riscossione di cui DPR 28/01/1988 n.43;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D.14/04/1910, n.639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b, Comma 4 D. Lgs15/10/1997 n.446.
- In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione, il procedimento di riscossione coattiva, indicato nel precedente co.1, è svolto dal concessionario incaricato della gestione stessa del servizio.
- Le spese sostenute per l'espletamento della procedura coattiva di recupero sono addebitate all'utente soggetto alla procedura stessa.
- Per l'omessa presentazione della domanda di occupazione di cui all'art.3 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del canone dovuto;
- Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della maggiore imposta dovuta;.
- Nei casi in cui la dichiarazione di cui all'art. 3 presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone, si applica la sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 100.000;
- Per l'omesso pagamento del canone o delle singole rate di esso si applica la sanzione amministrativa pari al 50 per cento dell'importo da versare.
- La sanzione amministrativa di cui al comma 4 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad un ufficio diverso del Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.
- Per le occupazioni abusive si applicano oltre alle sanzioni innanzi previste, quelle accessorie stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285.
- Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico dell'occupante e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art.19 del presente Regolamento.
Articolo 21
Disposizioni finali e transitorie
- L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2001.
- Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
