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Comune di Vedano al Lambro

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REGOLAMENTO PER STABILIRE L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 25/03/2002

REGOLAMENTO PER STABILIRE L’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 25/03/2002

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FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 109, del DPCM 7.5.99 n. 221, del Decreto Legislativo 130 del 3.5.2000, e del DPCM 242 del 4.4.01, i criteri unificati di valutazione della situazione economica adottati dal Comune di Vedano al Lambro per gli aventi diritto ai servizi, ai contributi ed alle prestazioni erogate in ambito comunale, per i quali è previsto un concorso di spesa o un riferimento alla situazione economica.
Con successivo atto del Consiglio Comunale si provvederà a stabilire le condizioni economiche e gli ulteriori criteri di selezione richiesti per l’accesso alle prestazioni agevolate.

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DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

La valutazione della situazione economica di chi richiede il servizio, il contributo o la prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare quale risulta alla data della presentazione della domanda e come definito dal DPCM 242 del 4.4.01.
In particolare, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare, (secondo quanto risulta dallo stato di famiglia) composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF

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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
a) il reddito come calcolato ai sensi del successivo art. 4;
b) il patrimonio come calcolato ai sensi del successivo art. 5 e sommato ai redditi nella misura del 20 % del suo valore.

Qualora l’individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all’intero nucleo familiare e con la seguente scala di equivalenza:


numero dei componenti -> PARAMETRO:

  • 1 -> 1,00
  • 2 -> 1,57
  • 3 -> 2,04
  • 4 -> 2,46
  • 5 -> 2,58

Sono previsti dei correttivi all’equivalenza per i nuclei familiari che presentino al loro interno le caratteristiche sotto specificate:

CAUSALE DELLA MAGGIORAZIONE

PARAMETRO:

  • ulteriore componente del nucleo familiare oltre il quinto -> 0,35
  • assenza del coniuge e presenza di minori -> 0,2
  • per ogni componente del nucleo familiare con handicap psico - fisico permanente o invalidità superiore al 66% -> 0,5
  • Nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa -> 0,2

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

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DEFINIZIONE DI REDDITO

Il reddito del nucleo familiare è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:
  1. il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall’ultima dichiarazione presentata o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari relativi alle attività svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla dichiarazione ai fini dell’IVA.
  2. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 5 lettera b).
  3. I redditi agrari, per i quali si dovrà fare riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
  4. I redditi da lavoro prestato in Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Dalla predetta somma si detrae il valore del canone annuo fino ad un massimo di € 5.164,57 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione di cui documenti il pagamento del fitto.

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DEFINIZIONE DI PATRIMONIO

Il patrimonio familiare è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
  1. patrimonio immobiliare: fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare; per calcolarne il valore si utilizza l’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l’ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente per mutui contratti per l’acquisto di tali immobili, fino a concorrenza del loro valore come prima definito. In alternativa, se più favorevole, è detratto il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69 La detrazione spettante in caso di proprietà dell’abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.
  2. patrimonio mobiliare: l’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata in un unico ammontare complessivo; a tal fine la valutazione dell’intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando:
    - depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla prestazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 del presente Regolamento;
    - le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto col Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo. Il patrimonio cos ì ottenuto viene sommato ai redditi nella misura del 20%.

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L’I.S.E.E.

Il richiedente la prestazione o il servizio agevolato deve presentare all’ufficio competente, o all’agenzia esterna individuata dall’Ente, unitamente alla domanda di accesso ai servizi, una dichiarazione sostitutiva, come da modello allegato a norma della Legge 4.1.1968, n. 15, del DPR 445 del 28.12.00 e successive integrazioni e modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente.
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello emanato con il DPCM del 18.05.2001.
La dichiarazione viene quindi elaborata utilizzando il sistema informatico all’uopo predisposto dall’INPS al fine di ottenerne l’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente che verrà rilasciata al richiedente dall’ufficio competente o dall’Agenzia esterna individuata dall’Ente.
Tale attestazione, della validità di 12 mesi, è poi contestualmente inserita nella banca dati del sistema informativo nazionale istituita dallo stesso INPS.
La banca dati INPS è accessibile da ogni Amministrazione Pubblica, anche ai fini dei controlli di cui al successivo art. 7.
Sarà cura del richiedente segnalare eventuali variazioni significative anagrafiche, reddituali e patrimoniali, che portino a una modificazione dell’attestazione ISEE.
Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, potrebbero essere eseguiti controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
Il richiedente dichiarerà altresì di essere a conoscenza che i dati e le informazioni inerenti la dichiarazione ISEE, secondo quanto sopra specificato, vengono trattati e gestiti dal Comune o dall’agenzia esterna individuata dall’Ente, mediante collegamenti informatici, nel rispetto della Legge 675/1996 e del D. Lgs. 135/99.

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CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune potrà stipulare convenzioni o protocolli di intesa operativi con la Guardia di Finanza per l’effettuazione dei controlli relativi alla veridicità di quanto dichiarato.
Tali controlli potranno essere effettuati anche attraverso scambi di dati e informazioni con altre pubbliche Amministrazioni.
Per le funzioni di controllo il Responsabile di Servizio potrà richiedere al cittadino la documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000.
In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l’attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (DPR 445 del 28.12.2000), l’Amministrazione Comunale si comporterà come segue:
  • per ciò che riguarda le prestazioni economiche si provvederà alla sospensione dell’erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate;
  • per ciò che riguarda l’accesso agevolato ai servizi, l’interessato potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima prevista per quel servizio, con l’obbligo di versare la maggiore somma dovuta anche per il periodo pregresso.

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NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione in relazione all’ISEE, troveranno applicazione previa modifica del presente regolamento, se non immediatamente attuabili.

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APPLICAZIONE E DECORRENZA

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data dell’esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

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PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del Pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché pubblicata sul sito internet del Comune.