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Comune di Vedano al Lambro

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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI, CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE

CAPO I - FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

CAPO II - CONTRIBUTI ECONOMICI

CAPO III - SERVIZI INTEGRATIVI ASSISTENZIALI

CAPO IV - SERVIZI ASSISTENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

CAPO V - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI, CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI A PERSONE

CAPO I - FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

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MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli art. 2, 3 e 38 della Costituzione italiana, dell’art. 25 del D.P.R. 616/77, del Decreto Legislativo 112/98, della Legge 328 del 8.11.2000, dell’art. 12 della Legge 241/90, del Decreto Legislativo 109/98 e seguenti integrazioni e modificazioni, della Legge Regionale 1/86 e della Legge Regionale 1/2000, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di servizi, contributi e sussidi economici alle persone presenti sul territorio comunale, per quanto riguarda i compiti attribuiti ai Comuni nell’ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

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OBIETTIVI

  1. Il Comune di Vedano al Lambro, uniformandosi a quanto previsto dall’art.2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali, n, 328/00, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:
    • assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
    • promuove la qualità della vita dei propri cittadini;
    • garantisce interventi volti alla non discriminazione, ed al godimento dei diritti di cittadinanza;
    • previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia

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MODALITA’

Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

  1. all’attivazione di interventi e di servizi comunali con le forme gestionali previste all’art.14 della L.R. 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni;
  2. alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine gli interventi di cui all’articolo precedente e che concretamente operino per la loro organizzazione;
  3. ad interventi diretti in tutti i casi in cui per l’urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti non sia possibile avvalersi delle Istituzioni ed Associazioni di cui alle lettere precedenti.

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DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti previsti dalle Leggi regionali di settore, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’art. 41 del Testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 286/98, residenti nel Comune di Vedano al Lambro.
Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali ha carattere di universalità.
I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine psichico o fisico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria che prevedano interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

CAPO II - CONTRIBUTI ECONOMICI

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CRITERI SELETTIVI PER IL CALCOLO ISEE AI FINI DELL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Per gli interventi di carattere economico, ad ogni titolo erogati dal Comune, ai sensi del presente Regolamento, vengono stabiliti i seguenti criteri selettivi.
Il richiedente dovrà indicare nell’apposita dichiarazione, allegato B del presente atto, la presenza delle seguenti entrate non figuranti nella DSU:
  1. indennità di accompagnamento o pensione di invalidità;
  2. contributi ad ogni titolo erogati da altri Enti (Provincia – Regione – Stato);
  3. rendite per lavori saltuari e precari;
  4. edditi ad ogni titolo percepiti anche provenienti da altro stato (redditi esteri, pensione estere, vendite porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettantistiche, ecc.).
L'Ufficio preposto, in base all'autocertificazione aggiuntiva, adegua il reddito ISE (prima dell'applicazione dei parametri perequativi di nucleo), definendo cos ì il nuovo Indicatore Socio Economico Equivalente da considerare ai fini dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente Regolamento.

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INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO

L'assistenza economica si inserisce in una rete di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata, ad eccezione di quanto previsto dal seguente art 11.
Gli interventi di sostegno economico si erogano dietro diretta domanda dell'interessato secondo le procedure di cui all'art. 9.
Rientrano tra gli interventi di sostegno economico diretto:
  1. l’integrazione al minimo vitale;
  2. i contributi straordinari ed eccezionali.

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INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO VITALE

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari di vita.
Il Comune di Vedano al Lambro provvede, con l’unico limite delle disponibilità di Bilancio, ad erogare contributi integrativi alla situazione economica familiare, calcolata in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (disciplinato da apposito regolamento comunale), fino al raggiungimento del reddito minimo vitale.
L’importo attualmente fissato quale minimo vitale è il seguente:

n. componenti nucleo familiare ISEE Parametro applicato
1 3.253,68 1
2 5.108,27 1,57
3 6.637,50 2,04
4 8.004,05 2,46
5 9.272,98 2,85
Componenti oltre il 5°   + 0,35

Qualora si rilevino evidenti contrasti tra l’ISEE dichiarato ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori, (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di alta cilindrata, categoria catastale dell’immobile abitato, ecc.), si potrà procedere, prima dell’erogazione della prestazione, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l’effettiva situazione economica del richiedente. L’erogazione del contributo viene concretizzata attraverso:
- gratuità nell’uso di servizi gestiti dal Comune;
- somme di denaro.
La gratuità dei servizi viene concessa tramite delibera di Giunta Comunale nella quale viene specificato il servizio e il nome del fruitore al quale non applicare la quota di partecipazione alla spesa.
L’applicazione della gratuità è da intendersi per gli importi compresi nella differenza tra la situazione economica della famiglia (ISEE) ed il raggiungimento della soglia del minimo vitale, calcolati sull’anno solare.
Oltre tale importi si applica la fascia minima di contribuzione.
Ciò implica anche che, qualora il singolo o il nucleo familiare usufruiscano a titolo gratuito di servizi gestiti dal Comune, la retta minima di accesso a tali servizi viene decurtata dal contributo erogabile.
I contributi finalizzati ad integrare il reddito familiare ed a favorire la permanenza del singolo o del nucleo familiare presso il proprio domicilio sono erogati mensilmente e possono essere concessi per un periodo complessivo di mesi 6 nell’arco di ogni anno solare; durante tale periodo l’interessato dovrà dimostrare di avere tratto profitto dalle risorse disponibili per il mutamento della condizione economico - sociale.
E’ prevista la possibilità di deroga a tale norma solo in casi eccezionali e su proposta motivata del servizio sociale.

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INTERVENTI ECONOMICI PER NECESSITA’ DI CARATTERE STRAORDINARIO

E’ prevista la possibilità di erogare contributi straordinari:
- per sopperire a carenze di servizi pubblici;
- per bisogni particolari o eventi eccezionali.

Questi contributi possono essere erogati a persone in particolari situazioni di bisogno che prescindono da una stretta situazione di indigenza o di emarginazione sociale e per i quali si pone per l’ente locale l’obiettivo di salvaguardare il benessere fisico e psichico del cittadino e di permettere un suo reale inserimento nella vita sociale.
I contributi eccezionali sono ripetibili nell’arco dell’anno, ma complessivamente non possono superare il limite di

Euro 2.065,83

annui, tranne che per motivate e straordinarie situazioni.

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PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda di contributo economico, redatta in conformità a quanto previsto nel Regolamento Comunale disciplinante l’ISEE, corredata dell’autocertificazione di cui all’allegato B), deve essere presentata dagli interessati all’ufficio preposto.
La risposta relativa alla ammissibilità o meno della domanda sarà fornita dall’ufficio preposto entro 30 giorni dalla presentazione completa della stessa.
Nel caso di accoglimento della domanda il Responsabile del servizio interessato, sentita la Giunta Comunale, nell’ambito dello stanziamento effettuato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione di Bilancio, provvederà a far erogare, tramite apposita determinazione, i relativi contributi entro i 30 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente.
Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell’aiuto economico, il contributo potrà essere erogato a persona diversa dal richiedente, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario ed in conformità alle ragioni dell’erogazione.

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CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un’assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea diretta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all’obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di bisogno.
Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

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CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Si prende atto del valore sociale offerto dalle famiglie che accettano l’affidamento temporaneo di un minore ai sensi della legge 184/83, e pertanto si riconosce alle stesse un contributo economico mensile per gli oneri inerenti alla crescita ed all’educazione del minore loro affidato.
Il contributo risulta dovuto anche in caso di affido diurno concordato con l’Ente locale e/o disposto dal Tribunale per i Minorenni, in quanto gli oneri a carico della famiglia affidataria non risultano dissimili da quelli derivanti da un affido giorno/notte.
Non vengono invece equiparati i collocamenti di minori aventi carattere temporaneo.
Per questi, il Comune potrà erogare dei contributi sulla base di una valutazione di bisogno individualizzata, assumendo come riferimento i parametri economici degli affidi.
I contributi alle famiglie affidatarie prescindono dalla situazione economica della famiglia e vengono erogati secondo la seguente tabella:

tipologia affido contributo mensile
affido di minori senza particolari problemi: £ 600.000
affido di minori portatori di handicap psico - fisico o con rilevante grado di disagio tale da richiedere un aumento degli oneri e degli impegni della famiglia affidataria: £ 900.000


I contributi possono essere aumentati annualmente in maniera proporzionale all’aumento del costo della vita (indice ISTAT).
Nel caso di spese eccezionali potrà essere erogato un contributo straordinario su proposta del servizio sociale che valuterà analiticamente la situazione.

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INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali che assicurano la completa assistenza alla persona, anche se non convenzionati con il Comune, identificabili, a titolo esemplificativo, in Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Istituti per portatori di handicap, Comunità alloggio, Centri di Pronto Intervento, solo quando:
  • l’istituto sia stato concordato con il servizio sociale comunale per ciò che riguarda il tetto di spesa;
  • il richiedente presenti una situazione reddituale e finanziaria insufficiente a garantire la copertura della spesa richiesta dall’istituto.
I contributi saranno erogati a richiesta dell'utente o di chi ne cura gli interessi, tramite domanda in carta libera presentata al servizio sociale. Tale domanda dovr à essere corredata dalla presentazione della dichiarazione sulla situazione economica dell'utente stesso (ISEE) e dall'autocertificazione di cui all'allegato B).

Il contributo verrà corrisposto direttamente alla struttura, e verrà erogato nella misura della differenza tra il costo della retta e quanto coperto dall'utente con i propri beni e dai parenti tenuti agli alimenti, e lasciando all'utente una quota mensile massima di £ 150.000, su valutazione del servizio sociale.

I beni dell'utente, considerati ai fini del presente articolo, sono determinati dalle seguenti voci:
  • proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento (pensioni, indennità di accompagnamento, ...);
  • patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ...);
  • patrimonio immobiliarre;
  • beni mobili.
In caso di presenza di beni immobili, il cui valore possa coprire in tutto o in parte la retta di ricovero, il Comune si attiver à comunque, in via surrogatoria, per coprire in tutto o in parte la retta di ricovero, riservandosi di intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti dei beni della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate dagli interessi di legge.
Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
  • l’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di propietà del debitore.(da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a £ 10.000.000)
  • l’espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
  • l’alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati) previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinchè il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di ricovero.
I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero secondo i seguenti criteri.
L'azione di recupero seguirà l'ordine indicato negli art. 433 del C.C. e ss, e precisamente:
  • il coniuge
  • i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi
  • i genitori
  • i generi e la nuore (se il figlio/a è vivente)
  • i suoceri
  • i fratelli e le sorelle
L ’azione di recupero non è esercitata contemporaneamente su tutti i parenti obbligati sopra elencati ma, seguendone l’ordine, può essere esperita nei confronti del soggetto posto alla posizione immediatamente successiva.
Il reddito dei tenuti agli alimenti sarà calcolato sulla base dell’ISEE, come definito ai sensi dell’art. 5 del presente regolamento, scorporando la persona ricoverata.

Si lascia possibilità ai parenti di concordare tra loro, anche in difformità ai presenti criteri, le contribuzioni a proprio carico, purchè il risultato complessivo della contribuzione sia il medesimo.
Il Comune in caso di adempienza all’obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati, ai fini del presente regolamento.

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CONTRIBUTI ECONOMICI PER PARTECIPANTI A SOGGIORNI DI VACANZA SOCIALMENTE RILEVANTI

Il Comune può organizzare, in proprio o tramite convenzioni, soggiorni di vacanza rivolti a tutta la popolazione o a particolari categorie di cittadini.
Qualora alcuni di questi soggiorni vengano individuati come socialmente rilevanti, è facoltà dei partecipanti, all’atto dell’iscrizione inoltrare domanda in carta libera, corredata dalla presentazione della dichiarazione sulla situazione economica dell’utente stesso (ISEE) e dall’autocertificazione di cui all’allegato B), per ottenere un contributo relativo al pagamento di parte della quota di soggiorno.
In caso di accoglimento di tale richiesta, i contributi saranno erogati secondo le procedure di cui al precedente art. 8.

CAPO III - SERVIZI INTEGRATIVI ASSISTENZIALI

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SERVIZIO TRASPORTI

La finalità del servizio trasporti comunale è di favorire l’integrazione sociale dei cittadini garantendo l’opportunità di raggiungere le sedi riabilitative, sanitarie, formative, assistenziali alle persone impossibilitate a farlo autonomamente.
Il servizio trasporti può essere di tipo ordinario o straordinario.
E’ detto ordinario il servizio prestato a persone che, per almeno una volta a settimana, ed almeno 9 mesi all’anno, si devono recare presso una struttura tra quelle sopra individuate.
Si dicono straordinari i trasporti prestati una - tantum nel corso dell’anno, anche se per più giorni continuativi.
La priorità è rivolta ai servizi di tipo ordinario.
Solo previa valutazione del servizio sociale e se rimangono disponibilità di mezzi, tempo e personale, potranno essere garantiti anche trasporti straordinari.
I destinatari del servizio trasporti comunale sono i cittadini, residenti nel territorio comunale, che presentino, oltre ad una assenza o notevole carenza di forme di assistenza parentale, nell’ordine di priorità sotto elencato, le seguenti caratteristiche:
  1. minori disabili, non deambulanti, o con bisogno di accompagnatore per forte compromissione psichica o della capacità di orientamento;
  2. minori con provvedimento dell’autorità giudiziaria o in carico per problematiche sociali al servizio sociale;
  3. disabili, non deambulanti, o con bisogno di accompagnatore per forte compromissione psichica o della capacità di orientamento;
  4. anziani con bisogno di accompagnatore per compromissione del livello di autonomia;
  5. altre persone a diverso titolo in carico al servizio sociale;
Per i trasporti effettuati in proprio dal Comune di Vedano al Lambro, la quota a carico dell'utente è stabilita annualmente in apposita deliberazione per l'individuazione delle tariffe dei servizi comunali. In caso di particolari e motivate situazioni può essere concessa, previo assenso della Giunta Comunale, la gratuità del servizio.

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SERVIZIO PASTI

Il servizio, viene concesso previa valutazione della situazione da parte del servizio sociale, e consiste nella consegna al proprio domicilio del pasto del mezzogiorno dal lunedì al venerdì, non festivi, di tutte le settimane dell’anno.
Il pasto composto da un primo, un secondo, contorno, pane e frutta viene consegnato in contenitori termici forniti dalla ditta appaltatrice del servizio, in un orario compreso tra le 11.45 e le 13
Per accedere al servizio occorre presentare domanda scritta al Servizio Sociale ed acquistare il primo blocchetto di ticket che dovranno essere consegnati uno alla volta nel momento della ricezione del pasto.
Il tempo di attivazione del servizio è di due giorni dalla data dell’accoglimento della domanda.

CAPO IV - SERVIZI ASSISTENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

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FREQUENZA PRESSO CENTRI SOCIO EDUCATIVI E COOPERATIVE SOCIALI

Per la frequenza di disabili presso Centri Socio Educativi e cooperative sociali assistenziali e lavorative, gli utenti sono tenuti a rimborsare al Comune il costo sostenuto per il pagamento della mensa e del trasporto

CAPO V - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Per assistenza domiciliare si intende il complesso di prestazioni di natura socio - assistenziale, riguardanti la cura e l’igiene della persona, della casa e dei bisogni relazionali, prestate al domicilio di anziani, portatori di handicap ed, in genere, di nuclei familiari comprendenti soggetti con un decadimento dell’autosufficienza, al fine di consentire la permanenza degli stessi nel normale ambiente di vita, stimolando e promuovendo nella persona la maggior autosufficienza possibile.
Sono destinatari in maniera prioritaria del servizio, persone sole, o coppie, con limitato grado di autosufficienza, e nuclei familiari all’interno dei quali siano assistite persone totalmente non autosufficienti.
I requisiti di priorità per usufruire delle prestazioni del S.A.D., sono:
  • grado elevato di compromissione dello stato di salute psico - fisico;
  • compresenza all’interno di un nucleo familiare di diverse situazioni problematiche;
  • condizioni economiche disagiate;
  • assenza o notevole carenza di forme di assistenza parentali;
Le prestazioni di igiene ambientale vengono erogate solo qualora il richiedente abbia una situazione economica inferiore al minimo vitale od in particolari situazioni di disagio psichico o sociale valutate dal servizio sociale.
Il servizio è gratuito ed è erogato nel limite delle risorse di personale ed economiche comunali, in caso di eccedenza di domande, la priorità nelle nuove prese in carico verrà stabilita in base ai criteri sopra individuati, nell’ordine in cui sono elencati, tenendo anche conto dell’ordine di presentazione delle domande.
Il numero e la durata degli interventi è stabilita in riferimento ai bisogni dell’assistito ed alle risorse comunali.
L’ammissione al servizio avviene a richiesta dell’interessato o di chi ne cura gli interessi, tramite domanda in carta libera presentata al servizio sociale.
A tale domanda segue una visita domiciliare dell’assistente sociale e di una assistente domiciliare, volta a rilevare il reale stato di necessità.
Può essere richiesto il parere del medico curante.
Qual’ora vengano richieste prestazioni relative alla pulizia degli ambienti di vita, alla domanda occorre allegare la dichiarazione sulla situazione economica del nucleo familiare del richiedente (ISEE) corredata dell’allegato b) del presente Regolamento.
Gli eventuali parenti sono convocati, ove possibile, prima dell’inizio dell’erogazione del servizio, allo scopo di accertare il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, in tale incontro possono essere presenti anche eventuali altre figure di riferimento del richiedente (vicini di casa, volontari, ...) allo scopo di coordinare gli interventi.

CAPO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

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UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a conoscenza, in ragione dell’applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
E’ ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

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NORME GENERALI

In ogni caso, previsto dal presente regolamento, l’erogazione della prestazioni non è dovuta ma è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie dei corrispondenti capitolo di bilancio dell’Ente.

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ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Ai sensi dell’art. 22 della Legge 30.12.1991, n. 412, è istituito presso il Comune di Vedano al Lambro l’albo dei beneficiari di provvidenze economiche.
In detto Albo vengono annualmente indicati i soggetti, a cui siano state erogate benefici economici a cura del bilancio comunale.
Per ciascun soggetto fisico iscritto nell’Albo sono indicati: cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, finalità dell’intervento in forma sintetica, importo e valore economico dell’intervento, disposizione in base alla quale è stato erogato l’intervento.
L’Albo è pubblico e può essere consultato da ogni cittadino.
L’Albo è annualmente trasmesso, in conformità ai dettati legislativi,alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.