Comune di Vedano al Lambro

- Articolo 1 - DEFINIZIONE
- Articolo 2 - CRITERI GENERALI
- Articolo 3 - REQUISITI DI ASSEGNAZIONE
- Articolo 4 - DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
- Articolo 5 - ESCLUSIVITA’
- Articolo 6 - CANONE DI CONCESSIONE
- Articolo 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Articolo 8 - COLTIVAZIONI
- Articolo 9 - RIPOSTIGLI
- Articolo 10 - ALTRE COSTRUZIONI
- Articolo 11 - DIVIETI
- Articolo 12 - ORARI
- Articolo 13 - REFERENTE ORTI
- Articolo 14 - VIGILANZA
- Articolo 15 - REVOCA
- Articolo 16 - NORMA TRANSITORIA
- Articolo 17 - ENTRATA IN VIGORE
- ALLEGATO: PUNTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI
REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI
Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 27/2/2007
Articolo 1
DEFINIZIONE
Articolo 2
CRITERI
GENERALI
Articolo 3
REQUISITI DI ASSEGNAZIONE
Requisiti indispensabili per i cittadini che presentano domanda
di concessione sono:
- essere residenti a Vedano al Lambro da almeno
2 anni, alla data di scadenza del bando;
- non avere la proprietà o la disponibilità di altri
appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio della Provincia.
Le richieste di concessione, redatte su apposito
modulo e debitamente sottoscritte, devono essere presentate all’ufficio
protocollo.
Tra gli aventi diritto viene formulata una
graduatoria che avrà valore per tre anni solari, tenendo conto,
come da allegato:
- della titolarità di sola pensione;
- del reddito ISEE;
- dell‘età del richiedente;
- dei componenti il nucleo familiare, dando particolare rilevanza alle condizioni di solitudine o di famiglia numerosa. In presenza di casi sociali si potrà agire in deroga alla graduatoria.
A parità di punteggio l’appezzamento verrà concesso al richiedente con il reddito ISEE più basso.
Gli appezzamenti disponibili verranno concessi seguendo l’ordine di graduatoria; ad essa si attingerà per eventuali surroghe: le concessioni così attribuite avranno validità fino alla naturale scadenza del triennio.
Articolo 4
DURATA DELL’ASSEGNAZIONE
Articolo 5
ESCLUSIVITA’
L’orto concesso in gestione al concessionario non può né essere ceduto, né dato in affitto, né dato in successione, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità; l’unica eccezione temporaneamente concessa (6 mesi) è per documentati motivi di salute e per vacanze e a favore di una persona di fiducia del concessionario.
Articolo 6
CANONE DI CONCESSIONE
Articolo 7
OBBLIGHI
DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario è obbligato a:
- curare l’ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l’incolto, affinché l’incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno sotto i cordoli;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente degli orti (art. 13) e affisse in bacheca;
- pagare il canone annuo (art. 6) stabilito dal comune entro e non oltre il giorno 15 gennaio di ogni anno solare;
- versare la quota per i consumi di luce ed acqua di cui all’art. 6 entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno solare;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull’insieme degli orti segnalando al referente e all’ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia.
Articolo 8
COLTIVAZIONI
E’ consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. E’ vietata la piantumazione di alberi, di qualunque genere, sull’intera area degli orti.
I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.
Articolo 9
RIPOSTIGLI
Articolo 10
ALTRE
COSTRUZIONI
Articolo 11
DIVIETI
E’ vietato:
a) affittare o dare in uso a terzi l’orto avuto in concessione;
b) allevare e/o tenere in custodia animali nell’orto;
c) tenere nell’orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
d) commerciare i prodotti coltivati nell’orto;
e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all’orto; gli scarti ed i
residui delle operazioni di coltivazione devono essere conferiti presso il centro di
raccolta rifiuti comunale (piattaforma ecologica) e non possono essere posti nei
sacchi dell’immondizia ordinaria;
g) produrre rumori molesti;
h) installare chiusure di qualsiasi genere all’entrata del proprio orto;
i) fare arrampicare sulle reti di confine qualsiasi pianta;
l) entrare negli orti altrui senza permesso;
m) bruciare stoppie e rifiuti;
n) superare l’altezza di m 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle piante;
o) occultare la vista dell’orto con teli plastici, steccati o siepi;
p) usare l’acqua per scopi diversi dall’annaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
q) installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
r) usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell’opportuno patentino;
s) spargere qualsiasi sostanza che crei cattivo odore (letame o simile) dalle ore 8.00 alle ore 21.00. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e comunque entro le 24 ore;
t) affiggere, all’interno dell’area degli orti urbani, comunicazioni non inerenti il funzionamento e la concessione degli orti stessi;
u) l’ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;
v) svolgere all’interno degli orti e degli spazi comuni attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua o corrente elettrica, non inerenti l’attività di coltivazione degli orti stessi.
Articolo 12
ORARI
- L’accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00; è possibile introdurre motorini o biciclette, purché condotti a mano e collocati in modo da non intralciare il passaggio;
- L’irrigazione viene effettuata nel periodo da marzo ad ottobre compresi, dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.30 alle ore 22.00, fatte salve diverse disposizioni o ordinanze straordinarie.
Articolo 13
REFERENTE
ORTI
Articolo 14
VIGILANZA
Il controllo sulla corretta gestione dell’orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati sono a carico degli uffici comunali.
Pertanto i concessionari devono consentire l’accesso ai funzionari del Comune per effettuare le dovute verifiche. Copia delle chiavi delle parti comuni deve essere consegnata dall’ufficio tecnico del Comune a tutti i concessionari degli orti urbani. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio o incidente che il privato possa patire non è imputabile al Comune di Vedano al Lambro.
Articolo 15
REVOCA
Articolo 16
NORMA
TRANSITORIA
Articolo 17
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
