[3]

Comune di Vedano al Lambro

Home > Il comune > Statuto e Regola­menti > REGOLAMENTO AFFIDI

REGOLAMENTO AFFIDI

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39
del 29/04/1993

REGOLAMENTO AFFIDI

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39
del 29/04/1993

Torna all'indiceArticolo 1

L’affidamento familiare ha lo scopo di garantire ad un minore le condizioni adeguate per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia sia temporaneamente impossibilitata ad assicurargliele. L’Amministrazione si avvale comunque dei propri servizi sociali per garantire il superamento di situazioni dovute esclusivamente a difficoltà economiche. L’affido familiare si realizza inserendo un minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo definito, con un programma costruito da assistente sociale e psicologico che preveda gli interventi necessari sia per il recupero massimo possibile della famiglia d’origine sia per il corretto sviluppo fisico ed emotivo del bambino.


Torna all'indiceArticolo 2

L’affido familiare è disposto dall’Amministrazione Comunale su proposta dei servizi sociali comunali previo il consenso dei genitori o l’esercente la potestà genitoriale, sentito comunque il minore che ha compiuto i 12 anni e se opportuno anche di età inferiore. Il Giudice Tutelare competente per territorio rende esecutivo il provvedimento con decreto; ove manchi l’assenso dei genitori o di coloro che esercitino la potestà genitoriale provvede il Tribunale dei Minori.

Torna all'indiceArticolo 3

L’Amministrazione Comunale provvede a:
- formalizzare l’affidamento mediante delibera e prova sottoscrizione d’impegno da parte degli affidatari e della famiglia d’origine, sempre che non esiste provvedimento limitativo della potestà parentale da parte dell’Autorità Giudiziaria;
- inoltrare provvedimento per l’esecutività al Giudice Tutelare o informare il Tribunale per i Minorenni dell’avvenuto affidamento;
- erogare alla famiglia affidataria il contributo economico concordato in sede di Comitato di Coordinamento e annualmente aggiornato;
- stipulare un eventuale contratto di assicurazione per i danni materiali in cui può incorrere o che può procurare il minore affidatario, a integrazione dell’assicurazione regionale;
- garantire la formazione permanente degli operatori;
- vigilare sull’andamento dell’affidamento;
- tenere costantemente informata l’Autorità Giudiziaria (art. 4 Legge 184/83).

Torna all'indiceArticolo 4

Gli operatori responsabili per l’affido sono:
a) l’assistente sociale comunale;
b) lo psicologo comunale o appartenente all’Equipe medico-psico-pedagogica dell’età evolutiva dell’USSL 64.

Torna all'indiceArticolo 5

Competenze per gli operatori delegati all’affido:
- indagine e documentazione delle motivazioni che suggeriscono l’opportunità dell’affidamento familiare;
- segnalazione all’Ufficio Zonale Affidi della situazione e richiesta di una famiglia idonea tramite l’apposita scheda;
- collaborazione con l’Ufficio Zonale Affidi per l’individuazione della famiglia affidataria e invio del programma completo di affido e relativi aggiornamenti nel corso del tempo;
- sostegno socio-psicologico per tutta la durata dell’affido con cadenze periodiche e programmate alla famiglia affidataria analizzando le difficoltà che nascono e adeguando il programma di affido alla luce di quanto accade;
- supporto alla famiglia d’origine con interventi finalizzati al superamento delle difficoltà che hanno determinato l’affidamento;
- collaborazione, per quanto di competenza, con l’Autorità Giudiziaria (Giudice Tutelare e Tribunale per i Minorenni).

Torna all'indiceArticolo 6

Competenze dell’Ufficio Zonale Affidi:
- azione di promozione del servizio affidi;
- reperimento e selezione delle famiglie disponibili all’affido;
- istituzione di uno schedario delle famiglie ritenute idonee;
- incontri periodici con le associazioni di volontariato, anche su loro richiesta, per esaminare insieme la situazione relativa all’affido esistente sul territorio e valutare eventuali proposte e suggerimenti;
- raccolta e rielaborazione del materiale statistico e delle documentazioni fornite dal territorio per poter offrire proposte operative e strumenti per una omogeneizzazione degli interventi;
- formulazione di progetti di formulazione degli operatori sulle tematiche specifiche con la collaborazione di esperti;
- conduzione del gruppo delle famiglie affidatarie allo scopo di favorire una loro progressiva formazione e uno scambio di esperienze.

Torna all'indiceArticolo 7

Impegni e obblighi della famiglia affidataria:
- cura, mantenimento e istruzione del minore in affido;
- mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine nel rispetto delle indicazioni dei servizi e di eventuali precisioni dell’Autorità Giudiziaria, con il sostegno degli operatori designati;
- massima discrezione circa la situazione del minore in affido;
- impegno ad evitare qualsiasi richiesta od offerta di denaro alla famiglia del minore in affido.
Gli affidatari devono essere a conoscenza delle finalità dell’affidamento, della mancanza di diritti e di vincoli di parentela con il minore in affidamento.
In linea di massima ad essi sarà fatto l’obbligo di utilizzare i Servizi Sociali competenti per territorio di appartenenza del minore.

Torna all'indiceArticolo 8

Impegni e obblighi della famiglia d’origine:
- mantenere rapporti constanti con gli operatori psicosociali di territorio e rendersi concretamente disponibili all’attuazione del programma di modifica della propria situazione familiare in collaborazione con i Servizi;
- favorire sempre in collaborazione con gli operatori del Servizio Sociale e con gli affidatari il rientro del minore in famiglia;
- rispettare le modalità per gli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del Servizio Sociale in rapporto alle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria;
- contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore sostenute all’Ente Locale

Torna all'indiceArticolo 9

L’affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto (art. 4 Legge 184/83), valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione rechi pregiudizio al minore.

Torna all'indiceArticolo 10

Una volta terminato l’affidamento, gli operatori responsabili sono tenuti a mantenere per il tempo necessario i rapporti con la famiglia d’origine, il minore e la famiglia affidataria, per verificare il reinserimento, assicurando gli appoggi per rimuovere le difficoltà iniziali.

Torna all'indiceArticolo 11

Annualmente l’Ufficio Zonale Affidi predispone la verifica dell’attività svolta e il resoconto statistico da sottoporre al Comitato di Coordinamento previa presentazione e discussione con il gruppo degli operatori.