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Comune di Vedano al Lambro

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REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/03/2002

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SATELLITARI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/03/2002

Torna all'indiceArticolo 1

Il presente regolamento viene definito in attuazione dell’art. 3, comma 13, della Legge n. 249 del 31/7/97 concernente “Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, che disciplina i criteri di installazione degli apparati di ricezione televisiva satellitari per salvaguardare gli aspetti ambientali e paesaggistici. Per qualsiasi aspetto non contemplato nel presente regolamento si dovrà far riferimento alla legge sopra citata.

Torna all'indiceArticolo 2

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano sugli immobilI (terreni e fabbricati) esistenti su tutto il territorio comunale.

Torna all'indiceArticolo 3

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e/o collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico del paese e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Torna all'indiceArticolo 4

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche su balconi, terrazzi non di copertura, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate solo sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con l'Ufficio Tecnico comunale le soluzioni più adeguate, sentito preventivamente il parere della commissione edilizia. Lo stesso parere preventivo dovrà essere acquisito precedentemente all'installazione nel caso di edifici ubicati nella zona "A" del centro storico, come perimetrato negli strumenti urbanistici vigenti ed in tutti i casi di valori ambientali elevati.

Torna all'indiceArticolo 5

E' vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale e per edifici pubblici, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di valore storico-artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica.

Torna all'indiceArticolo 6

Il presente regolamento non si applica per le antenne paraboliche ricetrasmittenti destinate alle comunicazioni delle Forze di Polizia, degli Enti Militari, degli Enti Regionali, dei servizi di emergenza, della Protezione Civile, della trasmissione e ricezione dei "dati" da parte degli Enti Pubblici che comunque dovranno elaborare soluzioni che si integrino il più possibile con l'ambiente circostante.

Torna all'indiceArticolo 7

Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono avere, di norma, le seguenti dimensioni massime: cm. 120 di diametro per impianto collettivo e 85 cm. di diametro per impianto singolo. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna potranno essere valutate con l'Ufficio Tecnico comunale.

Torna all'indiceArticolo 8

Le antenne paraboliche devono avere una colorazione capace di armonizzarsi il più possibile con quella del manto di copertura. Sul disco dell'antenna parabolica è autorizzata la presenza del logo del costruttore con una dimensione non superiore al dieci per cento della superficie complessiva.

Torna all'indiceArticolo 9

Le antenne paraboliche dovranno essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti.

Torna all'indiceArticolo 10

Nel caso di installazioni già esistenti di antenne paraboliche non conformi al presente regolamento, le stesse devono essere adeguate entro 2 anni dalla sua entrata in vigore.

Torna all'indiceArticolo 11

In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti l'Ufficio Tecnico comunale ordinerà l'adeguamento dell'apparato alle presenti norme o al progetto depositato entro 60 giorni dalla data di rilevazione dell'infrazione, che si intende ordinata nel momento stesso in cui l'irregolarità è rilevata. In caso di inerzia dei titolari l'ufficio provvederà alla rimozione degli apparati non conformi, addebitando le spese sostenute ai proprietari.

Torna all'indiceArticolo 12

Tutti gli immobili composti da più unità abitative dovranno avvalersi di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni satellitari e potranno installare o utilizzare reti via cavo per la distribuzione nelle singole unità abitative delle trasmissioni ricevute mediante l'unica antenna collettiva.

Torna all'indiceArticolo 13

Le nuove installazioni di apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari dovranno essere comunicate all'Ufficio Tecnico comunale, il quale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione potrà: - sospendere l'esecuzione dei lavori per chiarimenti, integrazione della documentazione, ecc.; - imporre delle prescrizioni tecniche per la regolare installazione; - vietare l'installazione se in contrasto con le presenti norme. Decorso il termine di 30 giorni di cui sopra l'installazione dell'apparato si dovrà intendere autorizzata. La decorrenza di detto termine si deve intendere di 60 giorni nel caso di parere obbligatorio della commissione edilizia, a norma del precedente art. 4; comunque l'autorizzazione si intenderà rilasciata quando sia decorso senza osservazioni, dinieghi o richieste di integrazioni il termine dei 60 giorni sopra indicato. Ad installazione avvenuta la documentazione presentata dovrà essere integrata della dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90. L'Ufficio Tecnico comunale potrà effettuare dei controlli, avvalendosi anche di personale tecnico esterno appositamente incaricato e professionalmente competente, per verificare la regolarità e la conformità dell'installazione eseguita. In caso di irregolarità o non conformità dei lavori eseguiti o in caso di inerzia, l'Ufficio Tecnico comunale provvederà alla loro rimozione secondo quanto stabilito all'art. 11 del presente regolamento.

Torna all'indiceArticolo 14

In caso di accertata violazione alle presenti norme sarà comminata la sanzione amministrativa di Euro 250 (duecentocinquanta) per ogni unità immobiliare servita dalla suddetta installazione.

Torna all'indiceArticolo 15

Le norme previste dal presente regolamento si devono intendere integrative di quelle esistenti in materia di strumenti urbanistici vigenti e del Regolamento di Polizia Urbana e del Regolamento Edilizio.

Torna all'indiceArticolo 16

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.