[3]
Comune di Vedano al Lambro

- Articolo 1 - RISCOSSIONE IN PROPRIO DELLE ENTRATE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI
- Articolo 2 - MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI (ART. 1, COMMA 165, L.296/2006)
- Articolo 3 - COMPENSAZIONE (ART. 1, COMMA 167, L.296/2006)
- Articolo 4 - RISCOSSIONE E RIMBORSO DI CREDITI DI MODESTA ENTITA' (ART. 1, COMMA 168, L.296/2006)
- Articolo 5 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 1
RISCOSSIONE IN PROPRIO DELLE ENTRATE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI
- Il Comune di Vedano al Lambro potrà gestire e riscuotere
(liquidazione accertamento e riscossione) le proprie entrate tributarie
in tutte le forme ammesse dalla legge, compresa la riscossione in
proprio dell’Ente in ottemperanza all’art. 52, D.Lgs.
446/97.
Il Comune sceglierà per ciascun tributo la forma di gestione e riscossione più idonea per realizzare l’interesse pubblico e che meglio risponderà ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell’azione della Pubblica Amministrazione. - Per l’imposta ICI la riscossione prescelta è quella diretta mediante proprio conto corrente postale comunale, intestato alla Tesoreria Comunale, mentre per l’imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni e per la TARSU, la forma di riscossione prescelta è quella dell’affidamento in concessione a soggetti idonei.
Articolo2
MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI
(ART. 1, COMMA 165, L.296/2006)
- La misura annua degli interessi per tutti i tributi locali, comunque denominati, viene determinata dal Comune di Vedano al Lambro nello stesso saggio stabilito dall’art. 1284 del codice civile, che per il 2007 è pari al 2,5% in ragione d’anno e che deve intendersi modificato all’occorrenza coerentemente alle variazioni del tasso legale.
Articolo 3
COMPENSAZIONE
(ART. 1, COMMA 167, L.296/2006)
- La compensazione dei crediti e debiti, relativi ai tributi locali,
viene disciplinata come segue:
- Il credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione, deve essere certo, liquido ed esigibile, perché discendente da apposito provvedimento scritto definito dall’ufficio, ovvero da pronuncia del Giudice Tributario;
- Nell’atto di compensazione, che deve essere compilato su apposito modulo prestampato dal Comune e presentato all’ufficio tributi contestualmente all’effettuazione della compensazione, deve essere espressamente indicato il suddetto titolo relativo al credito vantato e l’intero importo dovuto al Comune, prima della compensazione.
Articolo 4
RISCOSSIONE E RIMBORSO DI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ
(ART. 1, COMMA 168, L.296/2006)
- Fermo restando quanto stabilito in materia di canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in materia di tassa rifiuti per il mercato settimanale, non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per ciascun tributo locale di sola competenza e gestione del Comune il cui importo ammonta fino a € 12,00 onnicomprensivi di interessi e/o sanzioni, coerentemente con l’art. 25, della Legge n. 289 del 2002.
- Per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la cui gestione del servizio d’accertamento e riscossione è affidata ad un Concessionario, quest’ultimo coerentemente con l’art. 11, comma 3, D.lgs.507/93 ed in accordo con il Comune ha stabilito che l’ammontare dell’importo per cui non procedere all’attività d’accertamento e riscossione è pari ad € 5,00 onnicomprensivi di interessi e/o sanzioni.
Articolo 5
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- L’efficacia del presente regolamento decorre dalla data del 01.01.2007, in conformità all’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8 legge n. 448 del 2001.
- Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
- Di dare atto che la presente sarà soggetta alla procedura di pubblicazione nelle forme di legge e che una copia sarà trasmessa la Ministero dell’ Economia e delle Finanze per quanto di sua competenza.
