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Comune di Vedano al Lambro

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REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. IN DATA 15.03.2007

 

Articolo 1
RISCOSSIONE IN PROPRIO DELLE ENTRATE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

  1. Il Comune di Vedano al Lambro potrà gestire e riscuotere (liquidazione accertamento e riscossione) le proprie entrate tributarie in tutte le forme ammesse dalla legge, compresa la riscossione in proprio dell’Ente in ottemperanza all’art. 52, D.Lgs. 446/97.
    Il Comune sceglierà per ciascun tributo la forma di gestione e riscossione più idonea per realizzare l’interesse pubblico e che meglio risponderà ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell’azione della Pubblica Amministrazione.
  2. Per l’imposta ICI la riscossione prescelta è quella  diretta  mediante proprio conto corrente postale comunale, intestato alla Tesoreria Comunale, mentre per l’imposta sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni e per la TARSU, la forma di riscossione prescelta è quella dell’affidamento in concessione a soggetti idonei.
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Articolo2
MISURA DEGLI INTERESSI MORATORI
(ART. 1, COMMA 165, L.296/2006)

  1. La misura annua degli interessi per tutti i tributi locali, comunque denominati, viene determinata dal Comune di Vedano al Lambro nello stesso saggio stabilito dall’art. 1284 del codice civile, che per il 2007 è pari al 2,5% in ragione d’anno e che deve intendersi modificato all’occorrenza  coerentemente alle variazioni del tasso legale.
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Articolo 3
COMPENSAZIONE
(ART. 1, COMMA 167, L.296/2006)

  1. La compensazione dei crediti e debiti, relativi ai tributi locali, viene disciplinata come segue:
    1. Il  credito vantato dal contribuente, da portare in compensazione, deve essere certo, liquido ed esigibile, perché discendente da apposito provvedimento scritto definito dall’ufficio, ovvero da pronuncia del Giudice Tributario;
    2. Nell’atto di compensazione, che deve essere compilato su apposito modulo prestampato dal Comune e presentato all’ufficio tributi contestualmente all’effettuazione della compensazione,  deve essere espressamente indicato il suddetto titolo relativo al credito vantato e l’intero importo dovuto al Comune, prima della compensazione.
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Articolo 4
RISCOSSIONE E RIMBORSO DI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ
(ART. 1, COMMA 168, L.296/2006)

  1. Fermo restando quanto stabilito in materia di canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in materia di tassa rifiuti per il mercato settimanale, non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati i rimborsi per ciascun tributo locale di sola competenza e gestione del Comune il cui importo ammonta fino a  € 12,00 onnicomprensivi di interessi e/o sanzioni, coerentemente con l’art. 25, della Legge n. 289 del 2002.
  2. Per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, la cui gestione del servizio d’accertamento e riscossione è affidata ad un Concessionario, quest’ultimo coerentemente con l’art. 11, comma 3, D.lgs.507/93 ed in accordo con il Comune ha stabilito che l’ammontare dell’importo per cui non procedere all’attività d’accertamento e riscossione è pari ad € 5,00 onnicomprensivi di interessi e/o sanzioni.
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Articolo 5
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

  1. L’efficacia del presente regolamento decorre dalla data del 01.01.2007, in conformità all’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8 legge  n. 448 del 2001.
  2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
  3. Di dare atto che la presente sarà soggetta alla procedura di pubblicazione nelle forme di legge e che una copia sarà trasmessa la Ministero dell’ Economia e delle Finanze per quanto di sua competenza.
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