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Comune di Vedano al Lambro

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)
ALIQUOTE E DETRAZIONI 2006

ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'I.C.I. è un'imposta annuale, il cui pagamento, a decorrere dall'anno 2001, ai sensi della legge finanziaria 2001 (L.23.12.2000 n. 388 art. 18), deve essere effettuato in due rate, alle scadenze sotto specificate utilizzando il

c/c postale n. 53981205

intestato al COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO SERVIZIO RISCOSSIONE I.C.I.

SCADENZE

1° rata : ACCONTO dal 1° al 30 giugno

50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.

2° rata : SALDO dal 1° al 20 dicembre

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolato con aliquota e detrazioni dell'anno corrente, dedotto l'acconto già versato a giugno.

Resta in ogni caso facoltà del Contribuente, effettuare il versamento dell'imposta complessiva dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 30 giugno, calcolata con le aliquote e le detrazioni in vigore per l'anno di imposta 2006.

CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui un contribuente abbia posseduto per meno di sei mesi un immobile, alla data del prossimo 30 giugno (scadenza prima rata) può pagare l'ICI proporzionalmente ai mesi di possesso, secondo due modalità:

  • utilizzando le aliquote e le detrazioni fissate dal Comune per il 2005, pagando l'eventuale differenza a dicembre;
  • utilizzando aliquote e detrazioni del 2006, pagando in una unica soluzione a giugno.

Nel caso in cui nell'anno 2006 l'abitazione tenuta a disposizione o affittata diventa abitazione principale, l'ICI da versare in acconto entro il 30 giugno, deve essere calcolata con le aliquote e le detrazioni previste per l'anno precedente per la prima casa.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

Sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione ai fini I.C.I. per eventuali variazioni (acquisto, vendita, modifiche varie) intervenute nel corso dell'anno 2005. La dichiarazione, da redigersi su appositi modelli, è da consegnare all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di presentazione dell'annuale dichiarazione dei redditi.

VALORE IMPONIBILE

Per i fabbricati il valore base a cui applicare l'aliquota per il calcolo dell'I.C.I. è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% (a decorrere dal 1/1/1997), moltiplicata per un coefficiente che per le abitazioni è uguale a 100.
Per i terreni agricoli il valore base a cui applicare l'aliquota corretta è costituito dal reddito dominicale rivalutato del 25% (a decorrere dal 1/1/1997), moltiplicato per un coefficiente pari a 75.

SOGGETTI PASSIVI O CONTRIBUENTI

Soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 504/92 ovvero i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Le aliquote e le detrazioni per l'anno 2006, determinate con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 23.11.2005, esecutiva, sono così articolate:

ALIQUOTA ORDINARIA:       6,5 per mille
per tutte le tipologie di fabbricati, terreni ed aree fabbricabili.

ALIQUOTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:      5,5 per mille

  1. per le abitazioni principali e le relative pertinenze, purchè:
    • vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale;
    • l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
  2. per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero (non locate).
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:      Euro 125,00

NOTE

  1. La detrazione per l'abitazione principale può essere elevata a Euro 225,00 per alcune specifiche categorie di soggetti, in possesso di determinati requisiti (Allegato n.1).
  2. L'aliquota per l'abitazione principale e la relativa detrazione di imposta possono essere applicate nel caso di concessione di immobile abitativo ad uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (ascendenti o discendenti di primo grado) (Allegato n.2).
  3. L'aliquota per abitazione principale e la relativa detrazione possono essere applicate nel caso di soggetti proprietari, anziani o disabili ricoverati presso case di cura (Allegato n.3).
  4. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni (Allegato n.4).
  5. Ai sensi dell'articolo 1 della Legge Regionale 19 novembre 1999, n.22 costituisce altresì pertinenza il box o il parcheggio posto anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dall'unità immobiliare cui è legato da rapporto di pertinenza, purchè nell'ambito del territorio comunale o in Comuni contermini. Il rapporto di pertinenza è garantito da un atto unilaterale, impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo, da trascrivere nei registri immobiliari.

Per usufruire delle agevolazioni/riduzioni sopra riportate, sono disponibili presso il Servizio Tributi del Comune i modelli di autocertificazione da compilarsi a cura dei contribuenti interessati (vedasi allegati n. 1-2-3-4).